Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9197 del 16/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9197 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 4768-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in Roma in V.le
Mazzini n. 134, nello studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta
e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ROCCA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma in via Reno n.
21, nello studio dell’Avv. Roberto Rizzo, che la rappresenta e difende
per procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 6054/2009 della Corte d’appello di Roma,
depositata in data 15.02.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/02/2013 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Costantino Fucci.
Ritenuto in fatto e diritto
1.- Con sentenza del Tribunale di Roma era accolta la domanda
di Rocca Ilaria di dichiarare la nullità dell’apposizione del termine
all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo
favore per il periodo 2.11.98-30.01.99 per “esigenze eccezionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti

Data pubblicazione: 16/04/2013

10. Poste Italiane spa c. Rocca Ilaria (r.g. 4768/11)

-2-

occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi
processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa
dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane”, ex art. 8 del ccnl 26.11.94 come integrato dall’accordo
sindacale 25.9.97, con declaratoria del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello
di Roma con sentenza 15.02.10 rigettava l’impugnazione. La Corte di
merito rilevava che — nell’ambito del sistema dell’art. 23 della legge n.
56 del 1987, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di
assunzione a termine con la contrattazione collettiva — il contratto era
stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come
integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali
connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda. Considerato che la
norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale
solo fino al 30.4.98, riteneva che il termine fosse illegittimamente
apposto.
3.- Proponeva ricorso per cassazione Poste Italiane, cui Rocca
rispondeva con controricorso. Il Consigliere relatore ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c. depositava relazione, che era comunicata al Procuratore
generale ed era notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di
convocazione della adunanza della camera di consiglio.
4.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così
riassunti:
4.1.- violazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, dell’art. 8
del ccn1 26.11.94 e dell’accordo integrativo 25.9.97, nonché degli
accordi successivi 16.1.98, 27.4.98, 2.7.98, 24.5.88 e 18.1.01, in
connessione con l’art. 1362 c.c.; violazione dei canoni di ermeneutica
contrattuale (art. 1362 e segg. c.c.) in relazione all’interpretazione
accolta dal giudice di merito dell’art. 8 del ccn1 26.11.94 e dell’accordo
integrativo 25.9.97, nonché carenza di motivazione. In particolare, il
giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a
quello del 25.9.97 avevano valenza ricognitiva della sussistenza delle
condizioni legittimanti in fatto il ricorso al contratto a termine, senza
circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo temporale
indicato (primo motivo);
4.2.- omessa ed insufficiente motivazione in quanto il giudice di
merito non esposto in modo idoneo le ragioni che porrebbero in
rapporto il contratto collettivo 1994, l’accordo sindacale 25.9.97 ed i
successivi accordi attuativi in relazione al limite temporale cui
sarebbero subordinate le assunzioni a termine (secondo motivo);
4.3.- violazione degli artt. 1206 e segg., 2094, 2099 e 2697 c.c., in
quanto il giudice di merito avrebbe violato i principi e le norme di

10. Poste Italiane spa c. Rocca Ilaria (r.g. 4768/11)

3

legge in materia di messa in mora e di corrispettività delle prestazioni,
ritenendo che dall’accertata nullità derivasse la prosecuzione del
rapporto e l’obbligo retributivo del datore dalla data di asserita messa
in mora (terzo motivo);
4.4.- Poste Italiane conclude il ricorso richiamando l’art. 32 della
legge 4.11.10 n. 183, che fissa specifici criteri di risarcimento del danno
connesso alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato
per nullità del termine, con applicazione diretta ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore (quarto motivo).
5.- I primi due motivi sono infondati in forza della
giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che l’art. 23 della 1.
28.2.87 n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità
di individuare — oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1
della 1. 18.4.62 n. 230 nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29.1.83 n. 17, conv.
dalla 1. 15.3.83 n. 79 — nuove ipotesi di apposizione di un termine alla
durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in
bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati
all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe
a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).
Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno
individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui
all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta
l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto
accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo
sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti
abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi
in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione
di fatto integrante le esigenze eccezionali menzionate dal detto accordo
integrativo.
Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale
situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad
assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che
l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della
pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità
dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di
presupposto normativo. In altre parole, dato che le parti collettive
avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed
avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto
un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a
termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98,
l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima
l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al
30.4.98 (v., exp/u/imis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

10. Poste Italiane spa c. Rocca Ilaria (r.g. 4768/11)

4

6.- La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto irrilevante l’accordo
18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza
dell’ultima proroga, quando il diritto del soggetto si era già
perfezionato. Ammesso che le parti avessero l’intento di interpretare
autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle
assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97
(scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è
comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei
lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti
avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione
autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico,
secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare
retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi
per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass.
12.3.04 n. 5141).
8.- Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque
stipulati) al di fuori del limite temporale del 30.4.98 sono illegittimi in
quanto non rientranti nel complesso legislativo-collettivo costituito
dall’art. 23 della legge 28.2.87 n. 56 e dalla successiva legislazione
collettiva che consente la deroga alla legge n. 230 del 1962. Essendo
nella specie il contratto stipulato per “esigenze eccezionali ecc. …” per
il periodo 2.11.98-30.01.99, i due motivi debbono essere rigettati.
9.- Con il quarto motivo la ricorrente chiede l’applicazione
dell’art. 32, c. 5, della legge 4.11.10 n. 183 e la liquidazione indennitaria
del risarcimento del danno, evidenziando che il successivo c. 7 prevede
che detta disposizione trovi applicazione anche ai giudizi pendenti alla
data dell’entrata in vigore della legge.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che tale
disciplina, costituente nuova regolazione del rapporto controverso, sia
applicabile ai giudizi pendenti in grado di legittimità, a condizione che
la Corte sia al riguardo investita da un valido e pertinente motivo di
impugnazione (v. Cass. 28.01.11 n. 2112, 31.01.12 n. 1409 e 2.03.12 n.
3305), in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui
perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8.05.06
n. 10547 e 27.02.04 n. 4070). Tale condizione è realizzata nel caso di
specie, atteso che l’applicazione della disciplina in questione è fatta
oggetto di uno specifico motivo, il quarto, con il quale viene
denunziata la difformità del decisum dal nuovo criterio di risarcimento
del danno previsto dalla richiamata legge n. 183 del 2010.
9.- Tanto rilevato, deve considerarsi che la disposizione dell’art.
32 in questione (ritenuta conforme al dettato costituzionale dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2011) al c. 5 prevede che
“nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice

q«,

Per questi motivi
La Corte così provvede:
– rigetta i motivi primo e secondo ed accoglie il quarto, assorbito
il terzo;
– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del
giudizio.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2013
Il Presidente

condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo
un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della 1. 15.7.66 n. 604”.
Lo stesso art. 32, al successivo c. 6, prevede, inoltre, che “in presenza
di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali,
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche
a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a
termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo
dell’indennità fissata dal c. 5 è ridotto a metà”.
La quantificazione del risarcimento con questi criteri impone
accertamenti di merito che debbono essere rimessi al giudice di rinvio.
10.- In conclusione, rigettati i primi due motivi ed accolto il
quarto con assorbimento del terzo, la sentenza impugnata deve essere
cassata nei limiti dell’accoglimento con rinvio al giudice indicato in
dispositivo che procederà all’accertamento del danno secondo i criteri
indicati al capo che precede ed alla regolazione delle spese del giudizio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA