Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9197 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 03/04/2019), n.9197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19300/2018 R.G. proposto da:

J.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Cavicchioli, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Torino depositato il 3 maggio

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO

che J.E., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 3 maggio 2018, con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, introdotto dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, art. 6, comma 1, lett. q), per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, con l’art. 24 Cost., commi 1 e 2, con l’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, e con l’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Dir. 2013/32/CE del 26 giugno 2013, art. 46, par. 3, ed agli artt. 6 e 13 CEDU, sostenendo che l’assoggettamento delle controversie in materia di protezione internazionale al rito camerale, caratterizzato da un contraddittorio meramente cartolare ed eventuale, e l’esclusione della reclamabilità della decisione di primo grado, non riscontrabile in altre ipotesi normativamente previste di applicabilità del rito camerale, comportano un’irragionevole compressione delle garanzie processuali dell’istante, sia sotto il profilo sia del contraddittorio che del giusto processo e del diritto di difesa;

che la predetta questione è stata già esaminata da questa Corte, e dichiarata manifestamente infondata, in virtù del rilievo che il rito camerale di cui all’art. 737 e ss. c.p.c., previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non venga fissata l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata soltanto alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in assenza della trattazione orale le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717);

che l’imposizione del rito camerale non contrasta con i principi costituzionali invocati neppure in relazione alla prevista non reclamabilità del decreto di primo grado, trovando la stessa ragionevole giustificazione nell’esigenza di accelerare la definizione dei giudizi in questione, aventi ad oggetto diritti fondamentali, ed essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la scelta di escludere l’appellabilità della decisione di primo grado, con riguardo ai giudizi che sollecitano una pronta soluzione, dal momento che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non trova copertura generalizzata a livello costituzionale (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sent. n. 199 del 2017 e 243 del 2014, ord. n. 42 del 2014);

che parimenti infondato è il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del combinato disposto del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), e art. 21, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per contrasto con l’art. 32 Cost., comma 1, e con l’art. 77 Cost., comma 2, affermando che il ricorso al decreto legge, ai fini della modificazione della disciplina dei giudizi in materia di protezione internazionale, si pone in contrasto con la mancanza dei necessari requisiti di straordinarietà ed urgenza, resa ancor più evidente dal differimento di 180 giorni previsto per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni;

che la predetta questione è stata infatti anch’essa già esaminata da questa Corte, e ritenuta manifestamente infondata, in virtù dell’osservazione che la disposizione transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che differisce di centottanta giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, non si pone in contrasto con i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che presiedono all’emanazione dei decreti legge, essendo connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale volto a consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. g), rilevando che, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale, il Tribunale ha rigettato la richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione da lui proposta, e denunciando, in subordine, l’illegittimità costituzionale del citato art. 35-bis, nella parte in cui non prevede l’obbligatorietà della fissazione della predetta udienza, in assenza della videoregistrazione;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, nel giudizio d’impugnazione della decisione della Commissione Territoriale innanzi all’Autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il Giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio;

che la predetta interpretazione trova conforto non solo nella lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, i quali distinguono, rispettivamente, i casi in cui il Giudice può fissare discrezionalmente l’udienza da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche nella valutazione delle intenzioni del legislatore, il quale, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale, ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, avente la finalità di consentire al Giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, ivi compresi quelli non verbali (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717);

che non può dunque condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, pur dando atto dell’indisponibilità della videoregistrazione, ha escluso la necessità della comparizione, in virtù dell’avvenuta acquisizione del verbale del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale e della mancata introduzione in giudizio di ulteriori temi d’indagine o dell’allegazione di fatti nuovi rispetto a quelli dedotti nella fase amministrativa;

che il motivo va pertanto accolto, restando tuttavia impregiudicata la questione riguardante la necessità di dar corso all’audizione del richiedente, dal momento che, come ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria in sede d’interpretazione della Dir. 2013/32/CE del 26 luglio 2013, artt. 12,14,31 e 46, l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame della stessa, e non si applica quindi nei procedimenti d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717, cit.);

che, infatti, l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dalla Dir., art. 46, par. 3, dev’essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko);

che il decreto impugnato va quindi cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Torino, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo motivo; cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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