Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9196 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6856-2013 proposto da:

C.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.

AUGUSTO RIBOTY 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ZANGRILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato DONATO DE MITRI;

– ricorrente –

contro

D.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2012 del TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE

DISTACCATA DI CAMPI SALENTINA, depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.O. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza del TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI CAMPI SALENTINA, n. 42/2012, depositata il 14/02/2012, la quale aveva confermato la decisione di primo grado resa dal Giudice di Pace di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina in data 23/05/2006.

Rimane intimato, senza svolgere attività difensiva, D.C..

C.O. (venditrice) aveva concluso in data (OMISSIS) una scrittura privata con D.C. (compratore), recante un contratto di vendita di un fondo rustico per il prezzo di Euro 3.300,00, con caparra di Euro 1.000,00, riservando la successiva stipula per atto pubblico. Con citazione del 15.05.2005 D.C. aveva convenuto C.O. davanti al Giudice di pace, deducendo che la convenuta non si fosse presentata alla convocazione davanti al notaio “per la stipula del definitivo” e chiedendo di dichiarare perciò risolto il “contratto preliminare di compravendita”, con restituzione del doppio della caparra. La C. non si costituiva alla prima udienza e ne veniva perciò dichiarata la contumacia, costituendosi successivamente all’udienza del 25/10/2005 e ponendo eccezione di incompetenza per materia del giudice adito, trattandosi di causa su beni immobili, ovvero per valore, essendo il bene trasferito di valore pari ad Euro 3.300,00; nel merito, la convenuta spiegava di non aver proceduto alla stipula, in quanto il proprietario di un terreno confinante aveva manifestato l’intenzione di esercitare la prelazione agraria. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda la domanda dell’attore, ritenendo tardive le eccezioni di incompetenza e indimostrato l’esercizio della prelazione agraria da parte di terzi.

Sull’impugnazione della C., il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, si limitava ad affermare che l’appello non avesse mosso censure pregnanti alla motivazione del primo giudice, nè addotto elementi nuovi o diversi da quelli già esaminati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le ragioni contenute nei motivi di appello, ovvero quanto alla questione dell’incompetenza del Giudice di pace; all’eccezione di nullità del contratto D.P.R. 380 del 2001, ex art. 30; alla natura definitiva, e non preliminare, del contratto del (OMISSIS); alla ricevuta comunicazione dell’intenzione di esercitare la prelazione da parte di un confinante. Si evidenzia criticamente che il Tribunale si sia limitato a riportarsi alla sentenza di primo grado, senza pronunciare sull’appello.

Il secondo motivo eccepisce, in particolare, la nullità della sentenza per omessa valutazione dell’eccezione di nullità del contratto D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 30.

Il terzo motivo contesta la violazione degli artt. 38 e 320 c.p.c., sostenendosi che le eccezioni di incompetenza dovessero considerarsi tempestive, in quanto la prima udienza, svoltasi antecedentemente al rilievo dell’incompetenza, si era limitata ad un rinvio per gli incombenti di cui all’art. 320 c.p.c.

E’ fondato il primo motivo di ricorso, ed il suo accoglimento assorbe l’esame delle altre due censure.

Secondo costante interpretazione di questa Corte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem” purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19/07/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015).

Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, si è invece limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga nella sentenza impugnata, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. In particolare, il Tribunale non ha proprio illustrato le critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado, nè ha indicato le ragioni del proprio convincimento, rinviando alla “molteplicità dei rilievi giuridici fatti valere dal Giudice di prime cure, comparata con la lettura attenta delle emergenze di primo grado”, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, rendendo addirittura impossibile l’individuazione del “thema decidendum”.

Conseguono l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame dell’appello e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA