Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9195 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. III, 19/05/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 19/05/2020), n.9195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7236-2018 proposto da:

G.A., S.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 18, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO PAOLETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIROLAMO

RUBINO, ARMANDO BUTTITTA;

– ricorrenti –

contro

ITALIA NOSTRA ONLUS, in persona del Presidente Nazionale

R.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAESTRO GAETANO CAPOCCI

18, presso lo studio dell’avvocato GENNARO CIANCIMINO, rappresentata

e difesa dall’avvocato DANIELA CIANCIMINO;

COMUNE AGRIGENTO, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante p.t.

Dott. F.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato RITA SALVAGO;

S.C., G.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 18, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO PAOLETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIROLAMO

RUBINO, ARMANDO BUTTITTA;

– controricorrenti –

e contro

LEGAMBIENTE ONLUS, SA.GE.;

– intimati –

Nonchè da:

LEGAMBIENTE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore

C.S., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

DIEGO GALLUZZO;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE AGRIGENTO, ITALIA NOSTRA ONLUS, SA.GE.,

G.A., S.C.;

– intimati –

nonchè da:

LEGAMBIENTE ONLUS;

– ricorso non depositato –

contro

G.A., S.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 18, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO PAOLETTI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIROLAMO

RUBINO, ARMANDO BUTTITTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1413/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GIROLAMO RUBINO;

udito l’Avvocato DANIKA LA LOGGIA per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In relazione ad una richiesta di concessione edilizia per il restauro conservativo di un immobile rurale, sito in zona sottoposta a vincolo archeologico, paesaggistico ed ambientale ((OMISSIS)), S.C., ex Sindaco del comune di Agrigento, e la moglie G.A. furono tratti a giudizio per rispondere di abuso edilizio, falso in atto pubblico, truffa ed abuso in atti di ufficio.

Con sentenza penale 31-7-2006 il Tribunale di Agrigento dichiarò non doversi procedere nei confronti del S. e della G. per intervenuta prescrizione per l’abuso edilizio; quindi, accertata la difformità tra lo stato dei luoghi esistente alla data di presentazione della richiesta e quello risultante dal prospetto allegato alla relazione tecnica, condannò il S. e la G., per le altre imputazioni loro ascritte, alle pene specificate in sentenza, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comune di Agrigento, Legambiente Onlus ed Italia Nostra Onlus.

Con sentenza penale 19-2-2009 la Corte d’Appello di Palermo assolse il S. dal reato di abuso d’ufficio, e, non ravvisando i presupposti per il proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., comma 2, dichiarò non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti del S. e della G. per i reati di truffa e falso; condannò il S. e la G. al risarcimento dei danni nei confronti solo del Comune di Agrigento, ed escluse invece la condanna per le altri parti civili Legambiente ed Italia Nostra.

Con sentenza 7015/2001 del 23-2-2011 questa Corte di Cassazione annullò la sentenza impugnata ai soli effetti civili, e rinviò, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

In particolare questa S.C. rilevò che correttamente la Corte territoriale aveva ritenuto insussistenti i presupposti per potere prosciogliere gli imputati con formula piena (non risultando evidente nè l’insussistenza dei reati nè l’estraneità agli stessi degli imputati), ed aveva quindi esattamente applicato regola di giudizio di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, (obbligo dell’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità); tanto, tuttavia, poteva valere solo ai fini penali, e non invece ai fini civili, in relazione ai quali il giudice d’appello, per addivenire ad una condanna risarcitoria, aveva l’obbligo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 578 c.p.c., di esaminare in modo approfondito i profili di responsabilità civile; nel caso in esame, invece, la Corte territoriale aveva fatto discendere la responsabilità civile dei ricorrenti solo dal su menzionato accertamento in ordine alla non evidenza della prova della non estraneità degli imputati ai reati contestati, senza invece esaminare in modo approfondito tutti profili concernenti il concorso del S. e della G. nei reati contestati; ne conseguiva un vizio motivazionale della sentenza della Corte d’Appello, che andava quindi annullata quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.c..

Questa S.C., inoltre, evidenziò che i delitti di falso ed abuso erano preordinati proprio allo scopo di rendere possibile l’abuso edilizio, e che le associazioni Legambiente ed Italia Nostra avevano un interesse diretto a salvaguardare da possibili illeciti edilizi un importantissimo parco archeologico, quale la (OMISSIS); compito certamente rientrante tra gli scopi sociali delle due associazioni; anche su tale punto, pertanto la sentenza impugnata doveva essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell’art. 622 c.p.c..

Con sentenza 1437/2017 del 26-7-2017 la Corte d’Appello di Palermo, decidendo – quale giudice di rinvio ex art. 622 c.p.c. – in seguito a riassunzione di Lega Ambiente ed Italia Nostra, nella contumacia del Comune, ha confermato le statuizioni civili di cui alla sentenza del 31-7-2006 del Tribunale penale di Agrigento nei confronti del S. e della G. con riferimento ai reati di truffa e falso, estendendo le stesse anche in favore delle parti civili Legambiente ed Italia Nostra; in particolare la Corte d’Appello, dopo avere rigettato alcune questioni preliminari, ha, nel merito, ritenuto provata, agli effetti civili, la responsabilità del S. e della G. in ordine ai reati di, truffa e falso loro ascritti; nello specifico ha fondato siffatto accertamento di responsabilità sulla considerazione che la G. doveva ritenersi il committente, la finanziatrice e la beneficiaria di detti lavori edilizi, e che anche il S. aveva la disponibilità materiale del manufatto e doveva ritenersi il finanziatore ed il committente sotto il profilo sostanziale delle opere realizzate.

Avverso detta sentenza S.C. ed G.A. propongono ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi.

Resistono con separati controricorsi Italia Nostra, Comune di Agrigento e Legambiente; quest’ultima propone anche ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo (articolato in due sub censure), nonchè ricorso principale, affidato ad un unico motivo (di contenuto analogo a quello incidentale), cui il S. e la G. resistono con controricorso, eccependo l’improcedibilità del ricorso di Legambiente, non essendo stato lo stesso depositato nei modi e nei termini di cui all’art. 369 c.p.c..

Il S. e la G., nonchè Legambiente, hanno presentato memoria difensiva.

All’udienza del 16-10-2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione congiunta di tutti i ricorsi presentati avverso la stessa sentenza.

Il S. e la G. hanno presentato ulteriori memorie.

Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale il S. e la G., denunziando ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., si dolgono che la Corte d’Appello abbia rigettato la richiesta di remissione della causa sul ruolo per acquisire la sentenza 79/2017 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (e la CTU espletata nel corso del predetto giudizio), con la quale erano stati annullati i provvedimenti di demolizione dell’immobile asseritamente abusivo; con la detta sentenza, infatti, in era stato accertato che l’immobile realizzato non costituiva un nuovo edificio ma corrispondeva per sagoma e volumetria all’originaria costruzione ed era dunque conforme alle prescrizioni edilizie; siffatto “dictum” costituiva presupposto pregiudiziale dell’accertamento della responsabilità civile dei ricorrenti in ordine ai reati in questione, oggetto del giudizio di rinvio, con conseguente sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c..

Con il secondo motivo di ricorso principale il S. e la G., denunziando – ex art. c.p.c., nn. 3 e 5 – error in procedendo per omessa acquisizione del teste L.B.A., si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato la richiesta dei ricorrenti di acquisire d’ufficio le dichiarazioni rese dal teste L.B. in primo grado, non rinvenute nella cancelleria del Tribunale penale di Agrigento.

Con il terzo motivo di ricorso principale il S. e la G., denunziando ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 1, si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato l’eccezione di nullità per mancata produzione per via telematica della documentazione relativa al processo penale; eccezione non tardiva perchè sollevata “alla prima occasione utile” e comunque rilevabile d’ufficio.

Con il quarto motivo di ricorso principale il S. e la G., denunziando ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., si dolgono che la Corte territoriale abbia rigettato l’eccezione di nullità degli atti di citazione in riassunzione per mancata intelligibilità del loro contenuto; al riguardo ribadiscono l’incomprensibilità delle argomentazioni offerte dalle due associazioni ambientaliste.

Con il quinto motivo di ricorso principale il S. e la G., denunziando ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – violazione e falsa applicazione dei principi di diritto fissati dalla Cassazione nella sentenza 7015 del 2011 nonchè degli artt. 2043 e 2697 c.c., artt. 110, 479 e 640 c.p., lamentano la violazione dei principi di diritto enunciati dalla detta sentenza rescindente della Corte di cassazione, in base alla quale, in caso di declaratoria di estinzione del reato per mancanza di evidenza della estraneità dell’imputato al fatto addebitatogli, il giudice civile deve accertare autonomamente la sussistenza del fatto illecito, senza limitarsi ad evidenziare l’assenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2.

Con il sesto motivo di ricorso principale il S. e la G. lamentano che, in violazione dell’art. 385 c.p.c., comma 3, la Corte territoriale abbia liquidato le spese relative ai precedenti gradi di merito, pur se nulla aveva statuito in proposito la sentenza rescindente della Corte di cassazione, che si era limitata a statuire che il giudice del rinvio avrebbe regolato le spese della fase di legittimità.

I primi tre motivi sono tutti inammissibili, in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), non specificano il tenore dei documenti richiamati o il luogo di reperimento degli stessi nel fascicolo processuale; ciò, sia sotto il profilo dell’omessa diretta, o almeno indiretta, riproduzione del contenuto di detti documenti e atti, con precisazione della parte del documento corrispondente all’indiretta riproduzione, sia sotto quello della localizzazione dello stesso in questo giudizio di legittimità al fine di consentirne l’esame da parte della Corte (oneri imposti dall’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 fornita da questa S.C. a partire da Cass. 22303 del 2008 e Cass., Sez. Un. 28547 del 2008, seguita da Cass. Sez. Un. 7161 del 2010, e, per gli atti processuali, da Cass. Sez. Un. 22726 del 2011); in particolare non viene specificamente riportata la sentenza 79/2017 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e la CTU espletata nel corso del predetto giudizio (primo motivo), la dichiarazione del teste L.B. (secondo motivo), la documentazione relativa al processo penale (terzo motivo); a tale ultimo proposito va, peraltro, evidenziato che la Corte territoriale aveva rilevato che l’eccezione di irricevibilità della produzione in forma cartacea era tardiva; sotto tale profilo i ricorrenti deducono semplicemente che l’eccezione venne formulata “nella prima occasione utile”, senza tuttavia evidenziare la relativa scansione temporale ed il conseguente “error in procedendo” commesso dalla Corte d’Appello.

Il quarto motivo è inammissibile, sia per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 sia, comunque, in quanto, pur denunziando violazione di legge, si risolve in una critica, come tale non sindacabile in Cassazione, alla valutazione di comprensibilità, operata dalla Corte territoriale, degli atti di citazione in riassunzione.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

La doglianza, sotto un primo profilo, tende a censurare l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale il ricorrente S.C. e la di lui moglie G.A. concorsero nei reati ascritti agli autori materiali degli stessi; in particolare, il primo, agevolando, nella sua qualità di Sindaco, con le condotte indicate al capo d) dell’imputazione, la consumazione dei reati; la seconda, concretamente interessata agli illeciti penali in quanto donataria dell’immobile oggetto degli stessi, essendo intervenuta quale committente, finanziatrice e beneficiaria della ristrutturazione; il motivo si risolve, quindi, in una richiesta di rivalutazione, nel merito, del materiale probatorio e, come tale, è (come detto) inammissibile.

Sotto altro profilo, il motivo censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui la stessa omette di accertare la sussistenza del reato contravvenzionale di abuso edilizio (peraltro escluso, nei suoi aspetti materiali, dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana menzionata nel primo motivo), unica fonte dell’obbligazione risarcitoria in favore di LEGAMBIENTE e ITALIANOSTRA, essendo gli anzidetti reati di falso e truffa strumentali rispetto alla contravvenzione edilizia.

Al riguardo va evidenziato che la sentenza rescindente ha espressamente riconosciuto, sulla base di consolidato orientamento di legittimità, il diritto delle associazioni ambientaliste a costituirsi parti civili nei procedimenti relativi a reati strumentalmente connessi a reati di carattere ambientale: quali truffa, falso, abuso di ufficio, etc.; purchè provino “di essere portatrici di un interesse ambientale specifico statutariamente definito e territorialmente determinato”;

interesse che, nella specie, è stato espressamente riconosciuto dalla sentenza rescindente, in quanto “si trattava di salvaguardare da possibili illeciti edilizi un importantissimo parco archeologico quale è quello della (OMISSIS), compito che certamente rientra tra gli scopi sociali delle due associazioni, che più volte hanno sviluppato azioni per garantire la integrità del predetto parco”; l’accertamento della sussistenza di un reato edilizio in senso stretto, pertanto, non rileva ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni.

Il sesto motivo è inammissibile.

La Corte di Cassazione è unicamente tenuta o a liquidare le spese della fase svoltasi davanti a sè, ovvero, in alternativa, a rimetterne la liquidazione al giudice del rinvio; nessun obbligo vi è invece, in capo alla stessa Corte, di adottare specifici provvedimenti sul regolamento delle spese dei precedenti gradi di merito, che dovrà essere stabilito secondo il criterio dell’esito complessivo della lite, e, pertanto, unicamente dal giudice del rinvio, anche di ufficio; assolutamente generica, e come tale inammissibile, è infine la doglianza relativa alla violazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale Legambiente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e delle altre norme che impongono la motivazione della sentenza (D.M. Giustizia del 2004 e del 2014, che hanno rispettivamente approvato le tariffe penali vigenti sino al 2011 e le tariffe civili vigenti nel 2017), nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte territoriale, a fronte di una specifica notula prodotta dalla parte vittoriosa, abbia dalla stessa eliminato (o ridotto) alcune voci senza alcunchè motivare al riguardo, ed abbia, inoltre, omesso di esaminare e di motivare il fatto centrale del giudizio, consistente nella corretta quantificazione delle spese di giudizio nei quattro gradi affrontati.

Con distinto “ricorso principale” Legambiente propone la stessa censura di cui al predetto ricorso incidentale; siffatto ricorso, notificato in data 26-2-2018, non risulta depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., ed è quindi improcedibile.

Il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non è indicata, nel rispetto dell’onere di indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (sul quale v. quanto su precisato con riferimenti al terzo motivo), la documentazione sul quale si fonda (particolarmente la su menzionata notula); il vizio motivazionale non è comunque in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di S.C. ed G.A., che, in ragione della limitata rilevanza del ricorso incidentale di Legambiente, vanno ritenuti soccombenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti S.C. ed G.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale di S.C. ed G.A.; dichiara improcedibile il ricorso principale ed inammissibile il ricorso incidentale di Legambiente; condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuno dei controresistenti, in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA