Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9195 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 02/04/2021), n.9195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18028/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo

studio dell’avvocato Rappazzo Giuseppe, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avvocato Carletti

Daniela, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso successivo tra:

Medial Projects S.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Rappazzo Antonio, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avvocato Carletti

Daniela, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2310/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) S.A. e Medial Projects S.A. hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma pubblicata il 13 aprile 2016, resa tra le predette società, nella rispettiva qualità di intervenuta e di appellante, e di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., quale appellata.

Con tale pronuncia è stato respinto l’appello di Medial e confermata, quindi, la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da tale società.

2. – L’impugnazione di (OMISSIS) si compone di quattro motivi, dal momento che dopo il terzo viene rubricato il quinto, senza che il ricorso (che manca però di una pagina: sul punto si tornerà in seguito) indichi un quarto mezzo.

L’impugnazione di Medial consta, invece, di tre motivi.

Ad entrambi i ricorsi resiste la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Medial e la banca hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso principale di (OMISSIS) hanno il contenuto che si viene ad esporre.

Il primo oppone la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza. E’ lamentato che la Corte distrettuale abbia ritenuto “che l’appello incidentale di (OMISSIS) S.A. avesse ad oggetto l’intervenuto rapporto di deposito tra Medial per il tramite della mandataria Banca del Gottardo e Cariparma” e che lo stesso fosse inammissibile per difetto del requisito della soccombenza.

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 344 c.p.c., sul presupposto che (OMISSIS) S.A. avrebbe dovuto considerarsi parte del giudizio quale avente causa di (OMISSIS) s.p.a., e non già interventore in appello. Viene dedotto che (OMISSIS), nel giudizio di impugnazione, sarebbe stata “regolarmente citata in giudizio quale parte presente nel giudizio di primo grado” e che la medesima si sarebbe “costituita mediante regolare comparsa di risposta” nella quale aveva “posto la domanda subordinata in contrasto con l’appello principale proposto da Medial”.

Col terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 333,343,344 e 345 c.p.c., in relazione alla L. n. 218 del 1995, art. 25, comma 3 e agli artt. 24 e 41 Cost., il “difetto dell’elemento della soccombenza” e “in via subordinata (la) nullità della sentenza”. Assume la ricorrente che la società fallita, citata nel giudizio di appello promosso da Medial, una volta tornata in bonis per effetto dell’annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento, poteva proporre tutte le domande che in primo grado il curatore non aveva avuto interesse ad avanzare e che “tuttavia, sia la sentenza di primo grado che di secondo grado hanno sostanzialmente accolto, errando soltanto sul “reale” soggetto titolare del rapporto” (e cioè sulla riferibilità dello stesso a (OMISSIS) S.A. o a (OMISSIS) s.p.a.).

Il motivo rubricato come quinto – in realtà è il quarto – oppone la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost., comma 6 e la violazione della L. n. 218 del 1998, art. 25, comma 3; lamenta, altresì, la nullità della sentenza e la contraddittorietà o illogicità della motivazione della pronuncia. Viene dedotto che, pur avendo la Corte di merito espressamente affermato che l’unico soggetto legittimato a disporre dei titoli confluiti sul conto era (OMISSIS) s.p.a., era mancata una statuizione avente ad oggetto l’attribuzione delle azioni, o del loro controvalore, a (OMISSIS) S.A., quale avente causa di (OMISSIS) s.p.a..

2. – I termini della vicenda processuale sono esposti nel ricorso di (OMISSIS) e nella sentenza impugnata; possono riassumersi nei termini che seguono.

Con citazione notificata il 28 giugno 2002 Medial conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza esponendo: che il 23 aprile 2002 Medial vendeva a (OMISSIS) S.A. 30.000 azioni Acotel Group al prezzo di Euro 975.000,00 “da vincolare all’esito dei giudizi pendenti tra (OMISSIS) s.p.a. e D.M.T.”; che il contratto tra Medial e (OMISSIS) S.A. prevedeva una clausola risolutiva espressa per il caso in cui fosse dichiarato il fallimento di (OMISSIS) S.A. o di (OMISSIS) s.p.a.; che lo stesso giorno Medial dava mandato alla Banque du Gothard di trasferire nel dossier titoli di (OMISSIS) S.A. aperto presso la Cassa di Risparmio 30.000 azioni Acotel Group al fine di consentire la costituzione di una garanzia; che il 24 aprile 2002 Banque du Gothard comunicava a Medial l’avvenuto trasferimento delle azioni in favore della banca; che il 29 aprile 2002 la banca confermava che sul dossier titoli intestato a (OMISSIS) s.p.a. erano presenti le azioni Acotel per il valore indicato di Euro 969.300,00; che il 23 maggio 2002 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.p.a.; che Medial richiedeva alla banca la restituzione delle 30.000 azioni Acotel, ma la Cassa di Risparmio opponeva il suo rifiuto. Pertanto l’attrice evidenziava l’inadempimento della banca alle obbligazioni cui era tenuta quale depositaria e richiedeva la condanna della stessa alla restituzione delle 30.000 azioni Acotel, nonchè al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa.

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza si costituiva in giudizio contestando il fondamento della pretesa attorea. Rilevava, tra l’altro, che essa convenuta era estranea al rapporto intercorso tra Medial e (OMISSIS) S.A. con riguardo al trasferimento dei titoli in contestazione e che la rubricazione del dossier titoli di (OMISSIS) s.p.a. non costituiva un vincolo alla disponibilità e alla circolazione dei medesimi, nè poteva fondare obblighi nei confronti della stessa Cassa di Risparmio, costituendo una mera indicazione per l’intestatario.

Interveniva in giudizio il fallimento (OMISSIS), il quale eccepiva in via preliminare l’incompetenza dell’adito Tribunale, stante la previsione della L. Fall., art. 24 e contestava, inoltre, l’inammissibilità o improcedibilità della domanda avversaria, dovendo la pretesa restitutoria essere fatta valere in sede concorsuale L. Fall., ex art. 103.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda attrice.

L’impugnazione proposta da Medial e (OMISSIS) S.A. era disattesa dalla Corte di appello di Roma, la quale osservava, in sintesi: che doveva ritenersi inammissibile l’appello incidentale proposto dall’intervenuta (OMISSIS) S.A., la quale non era nemmeno legittimata all’intervento e non poteva, comunque, proporre domande in appello, giusta l’art. 345 c.p.c.; che la volontà di costituire una garanzia, manifestata da Medial alla sua mandataria Banque du Gothard, non aveva alcun rilievo nei confronti della Cassa di Risparmio, non essendo quest’ultima venuta a conoscenza della corrispondenza intercorsa tra le prime due e, prima ancora, del contratto stipulato tra la stessa Medial e (OMISSIS) S.A.; che l’ordine di trasferimento delle azioni dalla Banque du Gothard sul conto intrattenuto da (OMISSIS) s.p.a. presso la banca non conteneva elementi che deponessero nel senso indicato dalla società attrice (dai quali, cioè, la Cassa di Risparmio dovesse inferire che il trasferimento delle azioni avveniva a titolo di deposito in garanzia e che il rapporto di deposito si stabiliva tra la depositante Medial e la stessa banca); che, in particolare, dal documento si evinceva che l’operazione posta in essere aveva ad oggetto un trasferimento di titoli e non già un deposito di titoli e che lo scritto non recava alcuna menzione del vincolo da costituire sui titoli stessi in funzione di una non meglio precisata garanzia; che, pertanto, l’unico soggetto legittimato a disporre di quanto era confluito sul conto era (OMISSIS) s.p.a., quale titolare del rapporto; che andava rigettato il motivo imperniato sull’inesistenza di (OMISSIS) s.p.a., quale società cancellata dal registro delle imprese fin dal 14 febbraio 2002, giacchè la cancellazione si era consumata in epoca anteriore al 1 gennaio 2004, onde essa non risentiva dell’effetto estintivo immediato della società per l’effetto della cancellazione dal registro delle imprese, giusta il principio enunciato, al riguardo da Cass. Sez. U. 22 febbraio 2010, n. 4060.

3. – Ora, i primi tre motivi del ricorso principale di (OMISSIS) S.A. investono la statuizione di inammissibilità dell’intervento attuato dalla stessa in fase di gravame.

E’ da osservare preliminarmente, che mancando l’originale del ricorso (come le sue copie) della pag. 13, non è possibile attribuire alle considerazioni svolte a pag. 14 e all’inizio di pag. 15 un senso compiuto, coerente con quanto esposto nel terzo mezzo (la cui trattazione inizia a pag. 9 del ricorso); è verosimile, del resto, che quanto ivi trascritto si riferisse, nelle intenzioni del redattore dell’atto, a un (non intellegibile) quarto motivo di impugnazione, giacchè il ricorso reca, a pag. 15, l’intestazione di un quinto motivo di censura.

In termini generali, il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto il suo intervento, che è regolato dall’art. 111 c.p.c. e non dall’art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario, non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell’impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all’art. 344 c.p.c. e non integra un’impugnazione incidentale (Cass. 28 luglio 2017, n. 18767): infatti, detto successore è l’effettivo titolare del diritto in contestazione e, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dell’art. 111 cit., u.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio (Cass. 17 marzo 2009, n. 6444).

Nondimeno, nella fattispecie, la ricorrente (OMISSIS) S.A. non fornisce indicazioni atte a dar ragione del fatto che essa possa considerarsi avente causa a titolo particolare del fallimento di (OMISSIS) s.p.a..

La vicenda successoria prospettata dalla ricorrente pare oltretutto poggiare sull’assunto dell’avvenuta estinzione di (OMISSIS) s.p.a.: estinzione che si sarebbe determinata a seguito della cancellazione della stessa dal registro delle imprese, e che la Corte di appello ha negato. Ma la cancellazione dal registro delle imprese di una società a seguito del trasferimento della sua sede sociale all’estero non determina alcun effetto estintivo ex art. 2945 c.c. (Cass. 6 agosto 2020, n. 16775; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2020, n. 3375); infatti, un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non causa il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attività: Cass. Sez. U. 11 marzo 2013, n. 5945; Cass. 4 maggio 2018, n. 10793).

Sotto altro riflesso è da rilevare che, anche ad attribuire efficacia estintiva alla suddetta cancellazione, essa – come rettamente osservato dal giudice di appello – risale ad epoca anteriore al 1 gennaio 2004, onde non poteva che operare da tale data (Cass. Sez. U. 22 febbraio 2010, n. 4060): con la conseguenza che (OMISSIS) s.p.a. e, in seguito, il fallimento, nella cui disponibilità erano stati trasferiti i titoli in data 12 luglio 2002, dovevano considerarsi gli unici soggetti legittimati a disporne.

Resta comunque escluso che (OMISSIS) S.A. potesse svolgere domande nuove in appello: infatti, anche a voler prescindere dal profilo attinente alla contestata qualità di successore a titolo particolare che l’odierna ricorrente vorrebbe intestarsi, la proposizione di tale domande trova un ostacolo insuperabile nel disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 1.

Per quanto attiene al quarto motivo, numerato, in ricorso, come quarto, esso è palesemente infondato: una volta che la Corte di appello aveva legittimamente negato l’ammissibilità di nuove domande da parte di (OMISSIS) S.A., essa non poteva certamente disporne l’accoglimento.

4. – Il ricorso proposto da (OMISSIS) S.A. deve essere dunque rigettato.

5. – Il ricorso di Medial, da qualificare incidentale, reca, come si è visto, tre motivi.

Con il primo e denunciato la violazione dell’art. 1705 c.c., comma 2, “laddove la impugnata sentenza ha dato esclusivo fondamento del suo convincimento la circostanza che Cariparma non conosceva il contenuto del mandato conferito da Medial a Banca del Gottardo la quale con Cariparma aveva stipulato il contratto (avente) ad oggetto le azioni Acotel”. Sostiene la ricorrente che l’impugnata sentenza avrebbe violato la richiamata norma codicistica giacchè se era vero che la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza non aveva alcun rapporto con mandante, questo, sostituendosi al mandatario, poteva “esercitare i diritti restitutori derivanti dall’esecuzione del mandato”.

Il secondo mezzo censura la sentenza impugnata per la violazione dei criteri ermeneutici imposti all’interprete dagli artt. 1362 e 1363 c.c. e segg., oltre che la violazione dell’art. 132 c.p.c.. Secondo la ricorrente, la decisione della Cassa di Risparmio di aderire all’invito di (OMISSIS) di intestare il dossier “al servizio esecuzione D.M. – C.” sarebbe espressione della comune intenzione delle parti di assegnare ai titoli una funzione di garanzia; osserva, altresì, che l’intestazione del dossier era stata chiesta da (OMISSIS) alla Cassa di Risparmio ed era stata operata in conformità del citato interesse di Medial e (OMISSIS) di garantire ai creditori D.M. e C. “la realizzazione del loro credito se dovuto onde dare prova al giudice fallimentare della inesistenza dello stato di insolvenza di (OMISSIS) s.p.a.”; lamenta, infine, che la impugnata sentenza avrebbe “parcellizzato il rapporto, laddove questo doveva essere “letto” in tutti i suoi tasselli e l’uno a mezzo degli altri”.

Il terzo motivo oppone la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 25, comma 3, “anche in relazione all’inapplicabilità dell’art. 2195 c.c. e della normativa pre-riforma societaria del 2003”. Viene osservato che (OMISSIS) s.p.a. aveva trasferito all’estero la propria sede e che tale trasferimento aveva determinato l’estinzione della società fin dal momento in cui era intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, e cioè da 14 febbraio 2002.

6. – La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la scorretta sua fascicolazione. Tale eccezione è fondata.

Il ricorso manca, nell’originale, di due pagine (la seconda e la terza), talchè l’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, si risolve in un riassunto (parziale) della decisione della Corte di appello, non preceduto da alcun ragguaglio circa la vicenda controversa e la trattazione dei due gradi del giudizio: il che rende non intellegibile nemmeno ciò che è stato trascritto a pagg. 4 e 5 del ricorso.

Tale carenza non trova rimedio in quanto esposto nel ricorso principale di (OMISSIS) o nella sentenza impugnata. Infatti, il ricorso incidentale deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., n. 3, sicchè esso è inammissibile ove non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di far ricorso ad altre fonti (Cass. 21 settembre 2015, n. 18483; Cass. 8 gennaio 2010, n. 76); il requisito di contenuto-forma previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3), deve essere in altri termini assolto necessariamente con il ricorso e lo stesso non può nemmeno ricavarsi dalla sentenza impugnata (Cass. 22 settembre 2016, n. 18623).

7. – Per le spese del giudizio, liquidate in ragione della soccombenza di ciascuna delle ricorrenti, opera il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso di (OMISSIS) S.A.; dichiara inammissibile il ricorso proposto da Medial Project S.A.; condanna le due ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge per ciascuna delle impugnazioni proposte; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle due ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

 

 

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