Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9194 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14528-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.A.;

– intimato –

sul ricorso 16812-2006 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASETTA MATTEI

239, presso lo studio dell’avvocato TROPEA SERGIO, rappresentata e

difeso dall’avvocato TARANTO VINCENZO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 15/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con cartella di pagamento notificata nel 2001 la Agenzia delle Entrate di Catania ingiungeva a R.A. il pagamento di imposte a titolo di IRPEF e SSNN per omessi o carenti versamenti in relazione alla dichiarazione dei redditi concernente la annualità del 1993, oltre interessi e sanzioni.

La contribuente impugnava la cartella innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sostenendo la tardività della notifica e la conseguente decadenza della Amministrazione dal potere impositivo.

La Commissione accoglieva il ricorso.

Appellava la Agenzia e la contribuente, nelle more del giudizio di secondo grado, presentava istanza di definizione della lite fiscale pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e provvedeva ai relativi pagamenti.

L’Ufficio rigettava la domanda osservando che trattandosi di controllo formale di cui al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 36 bis, comma 2 la cartella non era atto impositivo.

La contribuente impugnava il diniego e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con sentenza n. 53/18/05 in data 1-3-05, depositata il 15-3-05 in accoglimento della tesi del contribuente dichiarava cessata la materia del contendere.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate con tre motivi.

La contribuente resiste con controricorso e formula ricorso incidentale condizionato con un motivo. Deposita inoltre memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Deve essere di seguito rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Catania della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo di ricorso principale, la Agenzia deduce violazione di legge in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, in quanto la contribuente aveva impugnato il diniego di condono dell’Ufficio con memoria integrativa, con conseguente inammissibilità della opposizione ed illegittimità della sentenza.

Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 16, comma 7, della stessa Legge, sostenendo che non era stato rispettato l’iter procedimentale ivi delineato e che la Commissione non avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere senza la comunicazione dell’Ufficio attestante la regolarità della domanda di condono.

Con il terzo motivo deduce violazione della citata L. n. 282 del 2002, art. 16 sostenendo che la cartella di pagamento concerneva una mera liquidazione di un tributo non versato dalla contribuente senza esercizio del potere di accertamento e rettifica e pertanto non aveva valore di atto impositivo, per cui non poteva essere oggetto di condono.

La contribuente in controricorso sostiene la inammissibilità ed infondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio e propone ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico motivo deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 5 ovvero del D.L. n. 106 del 2005, art. 5 bis rilievo ritenuto assorbito dalla Commissione di appello, in quanto la cartella era stata notificata oltre il termine di cinque anni previsto a pena di decadenza, atteso che la dichiarazione dei redditi del 1993 fu presentata nel 1994 e l’atto di cui si discute era stato notificato in data 7-4-2001.

Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza, in quanto nulla dice in concreto sulla “memoria integrativa ” con la quale la contribuente avrebbe introdotto il giudizio di opposizione, ed il motivo della ritenuta nullità, atteso che è pacifico che il giudizio si è svolto nel pieno contraddittorio delle parti.

Il secondo è palesemente infondato ed inconferente, oltre che difficilmente comprensibile, in quanto la contribuente ha impugnato l’atto di diniego di condono formulato dall’Ufficio del tutto in conformità con le previsione di cui all’art. 16 cit. commi 7 e 8.

Il terzo motivo è fondato.

La Commissione ha ritenuto che la mera pendenza della lite fiscale determini la applicabilità della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 16.

L’assunto è erroneo, in quanto oggetto della lite deve essere un atto impositivo, comunque denominato. Nella specie, avendo la cartella unicamente ad oggetto versamenti omessi, ovvero derivando da una mera liquidazione di tributi già esposti dal contribuente, senza alcuna attività di accertamento o rettifica, non può considerarsi atto impositivo e quindi non è suscettibile di definizione ai sensi della legge citata. Nè a diversa conclusione deve giungersi per la Erogazione di sanzioni, in quanto, derivando queste direttamente dalla omissione rilevata sulla base di semplice controllo formale, senza alcuna autonomia o discrezionalità da parte della Amministrazione, l’atto non ha valore di autonoma imposizione.

Il ricorso incidentale condizionato in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito e concernente questioni rimaste assorbite avendo il giudice di merito attinto la “ratio decidendi” da altre questioni di carattere decisivo, è in ogni caso inammissibile per consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. N. 3796 del 2008, Cass. N. 9907 del 2010) in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per nuovo esame, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Sicilia.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, e compensa le relative spese; accoglie il terzo motivo di ricorso principale, respinge gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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