Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9194 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26308-2008 proposto da:

REGIONE TOSCANA, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1410/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

25.9.07, depositata il 06/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. La regione Toscana ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1410/2007, emessa il 25.9.2007.

Resiste con controricorso il Ministero della Pubblica Istruzione.

2. -Il ricorso non risulta essere stato depositato, pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso;

che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dal resistente e liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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