Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9194 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 02/04/2021), n.9194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14256/2016 proposto da:

P.F.A., A.I., elettivamente

domiciliati in Roma, via Antonio Gramsci n. 22, presso lo studio

dell’avvocato Picone Francesco, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Ferreri Andrea, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna s.c., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, piazza Adriana n. 11, presso lo studio dell’avvocato Giurato

Ugo, rappresentata e difesa dall’avvocato Bugnano Patrizia, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 505/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 29/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Banca di credito cooperativo di Bene Vagienna ha convenuto avanti al Tribunale di Pinerolo i coniugi P.F. e A.I., chiedendo l’accertamento della nullità o della simulazione o comunque l’inefficacia di un atto di costituzione di fondo patrimoniale avente a oggetto taluni immobili di proprietà dei convenuti.

Il Tribunale ha accolto la domanda proposta in via subordinata ex art. 2901 c.c., così dichiarando l’inefficacia relativa dell’atto costitutivo del fondo.

I coniugi P. e A. hanno proposto appello avanti alla Corte di Torino. Che lo ha respinto, con sentenza depositata in data 29 marzo 2016.

La sentenza ha rilevato, in particolare, che “anche l’atto di costituzione del fondo patrimoniale rappresenta un atto di disposizione del patrimonio”. “Invero, se per atto di disposizione deve intendersi qualunque atto che apporti modifiche quantitative o qualitative ai propri beni, non si può seriamente sostenere che non rientri in questa categoria la costituzione di un fondo patrimoniale, dal momento che con tale atto il patrimonio subisce una variazione significativa ponendosi su alcuni beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia sicchè i creditori non possono aggredirli se il debito era stato contratto per scopi estranei a tali bisogni”.

2.- Avverso questo provvedimento i coniugi P. e A. ricorrono per cassazione, con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Banca, pure sollevando eccezione di improcedibilità dell’avversario ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: “incoerenza della motivazione per sua irriducibile contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”.

Secondo motivo: “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

4.- Come riscontrato sopra, il controricorrente solleva eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per “mancato deposito della decisione impugnata unitamente alla relazione di notificazione completa”.

5.- Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile, in ragione dell’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata.

Come riscontrato, tra le altre, da Cass., 15 settembre 2017, n. 21386, “in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa prova della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio”.

6. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.200,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

 

 

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