Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9193 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. III, 19/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 19/05/2020), n.9193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7312-2018 proposto da:

P.S., R.M.G., PA.FR.,

G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentati e

difesi dagli avvocati GIUSEPPE MAZZARELLA, FERDINANDO MAZZARELLA;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del Funzionario

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del Funzionario

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;

– controricorrenti –

e contro

PE.MA.CA.;

– intimata –

Nonchè da:

M.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FEDERICO FERINA;

– ricorrente incidentale –

contro

P.S., PA.FR., G.S.,

R.M.G., PE.MA.CA., D.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 257/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento 2 motivo del ricorso

incidentale M. con assorbimento rimanenti motivi; rigetto

ricorso principale;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;

udito l’Avvocato ROBERTA RUSSO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.S., R.M.G., G.S. e Pa.Fr. ricorrono, affidandosi ad otto motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva riformato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti ed in favore della Lloyd Italico Ass.ni Spa, essendo ritenuta prescritta la pretesa vantata.

1.1. Per ciò che qui interessa, la società Cooperativa Rocca Busambra a r.l., della quale i ricorrenti erano soci, al fine di realizzare un albergo che doveva essere effettuato su un terreno demaniale della Regione Sicilia, si era obbligata a rilasciare una cauzione di importo pari al contributo regionale erogato per garantirne il corretto utilizzo; ed aveva stipulato con la Lloyd Italico Spa una polizza cauzionale sostitutiva del versamento in danaro di cui era beneficiario l’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana.

1.2. Il contratto conteneva una “appendice per dichiarazione di coobbligazione”, con assunzione di responsabilità solidale da parte degli odierni ricorrenti che si erano obbligati a tenere indenne la compagnia di assicurazione “da ogni pagamento effettuato a qualunque titolo sulla base della polizza ed a semplice prima richiesta”.

1.3. La Corte territoriale ha ribaltato la pronuncia di primo grado ed, affermata la natura fideiussoria della polizza cauzionale, ha statuito che il termine di prescrizione era decennale e che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere confermato.

2. Hanno resistito tutti gli intimati: in particolare, M.F., volontariamente intervenuta nel giudizio di opposizione, ha proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria, al quale Generali Italia Spa, già Alleanza Toro Spa ed ancor prima Lloyd Italico Assicurazioni Spa ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale.

1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,137,156 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 2, artt. 111, 115 e 285 c.p.c., nonchè degli artt. 2946 e 2952 c.c.

1.1. Deducono la nullità del decreto ingiuntivo opposto per impossibile identificazione dell’istante, in quanto il provvedimento era stato richiesto da un soggetto diverso da quello che aveva sottoscritto il contratto di cui alla polizza stipulata, a questi succeduto; propone la stessa censura in relazione alla notifica dell’atto d’appello.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Premesso che il rilievo è stato parzialmente affrontato dalla Corte d’appello (pag. 10 della sentenza in relazione alla difesa degli odierni ricorrenti) che ha affermato che nell’atto si dava conto della successione a titolo particolare della Toro Ass.ni Spa in virtù di mandato conferito dalla Alleanza Toro Spa, si osserva che la censura difetta di autosufficienza non essendo stato affatto trascritto il testo della notifica che si assume essere viziata, nè è stata indicata la sede processuale dove essa può essere rinvenuta.

1.3. Al riguardo, non è inutile richiamare il principio, ormai consolidato, secondo il quale “al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)” (Cass. 22607/2014; Cass. 25482/2014).

1.4. Ed è stato altresì affermato sia che “qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze – che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (cfr. Cass. 13615/2019), sia, in relazione allo specifico contrasto fra il soggetto notificante ed il sottoscrittore della polizza, che “ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.” (Cass. 1150/ 2019).

1.5. Tanto premesso, si osserva che nel ricorso non è stato trascritto nessuno dei due atti dai quali potrebbe desumersi la sussistenza del vizio denunciato; nè è stato indicata la sede processuale nella quale essi possono essere rinvenuti, al fine di consentire al Collegio di apprezzare l’errore denunciato.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti deducono la nullità della polizza cauzionale e della relativa appendice per difetto di capacità sostanziale e processuale dell’assessorato contraente, nonchè del suo assessore per mancanza di autonomia soggettiva; la violazione degli artt. 75,100, 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4; la nullità degli artt. 1419, 1343 e 1344 c.c. del “supposto contratto di fideiussione” dei soci della Società cooperativa a responsabilità limitata (cfr. rubrica del secondo motivo).

2.1. La censura è inammissibile.

Infatti, i ricorrenti affermano che la questione era stata dedotta già in primo grado ma che non era stata esaminata in ragione della dichiarata prescrizione che aveva fatto ritenere assorbite tutte le altre questioni.(cfr. pag. 10 ricorso riga 8-9): tanto premesso il rilievo, ex art. 346 c.p.c., doveva essere riproposto in appello ed, in mancanza, la statuizione implicita risulta passata in giudicato. 2.2.E, vale solo la pena di rilevare, in termini di autosufficienza, che il ricorrente non dà atto della avvenuta riproposizione.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 i ricorrenti deducono, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418,1343,1344,1937,2511,2462,2478,2518, 2511 e 2697 c.c., nonchè dei principi in tema di responsabilità personale dei soci di una società cooperativa a r.l.; deducono altresì l’omesso esame del bilancio finale di liquidazione e l’eventuale distribuzione di attivo fra i soci.

3.1. Assumono che “l’appendice di coobbligazione” rappresentava una modalità per aggirare la responsabilità limitata dei soci.

3.2. Anche tale motivo è inammissibile.

La censura prospetta, infatti, plurime questioni di fatto con argomentazioni intrecciate che non consentono di individuare, con sufficiente specificità e soddisfacendo la natura vincolata del giudizio di legittimità, le critiche mosse alla sentenza e le specifiche argomentazioni che le sorreggono.

Inoltre deduce argomentazioni che non colgono la ratio decidendi della sentenza con la quale la Corte ha ritenuto che la coobbligazione fosse stata assunta dai ricorrenti in proprio e non in qualità di soci della società (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata nella parte in cui esamina l’ottavo motivo di ricorso riportando la clausola che presenta una assunzione solidale in proprio e per gli aventi causa); nè indica, al riguardo, la corrispondente censura proposta in appello.

3.3 Al riguardo, questa Corte ha affermato il condivisibile proncipio secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (cfr. Cass. 20694/2018).

4. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1882, 1936, 1937 in materia di fideiussione ed i principi in tema di contratto autonomo di garanzia; la nullità del contratto concernente i soci della società cooperativa a responsabilità limitata sotto altro e concorrente aspetto; la violazione degli artt. 1362,1363, 1367 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

4.1. Lamentano che la Corte territoriale avevano omesso di valorizzare il frequente utilizzo, nella polizza, di espressioni letterali riguardanti l'”assicurazione” ed aveva prestato un “non giustificato favore” al nuovo “significante” e cioè alla “fideiussione” invece che al termine espressamente usato nella polizza (per l’appunto “l’assicurazione”), nonchè la circostanza che fossero previsti “premi annuali” tipici del contratto assicurativo; e che aveva del tutto svalutato il fatto che polizza ed appendice di coobbligazione erano contenuti in atti separati.

4.2. Anche questo motivo è inammissibile in quanto chiede un rivalutazione delle emergenze processuali e della qualificazione del contratto, contestando l’interpretazione delle clausole in esse contenute (anche in relazione alla volontà di prestare fideiussione), attività riservata ai giudici di merito ed insindacabile in sede di legittimità ove la motivazione resa, come nel caso in esame, sia immune da vizi logici (cfr. pagg. 14, 15 e 16 della sentenza impugnata).

4.3. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che “il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. 20721/2018; Cass. SUU 8053/2014) ed esclude del tutto che possa essere, in sede di legittimità, richiesta una diversa interpretazione delle emergenze processuali esaminate (cfr. Cass. 13721/2018).

5. Con il quinto motivo, si deduce ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,345 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè degli artt. 1421,2697, 2729 c.c. sulla mancata prova della tempestiva autorizzazione alle fideiussioni.

Si lamenta, altresì, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.

5.1. La censura è inammissibile.

Il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, infatti, non viene affatto indicato: tale non può essere certamente considerato il difetto di prova sulla legittimazione negoziale della cooperativa che involge, invero, una valutazione delle emergenze processuali.

5.2. In più il motivo ripropone la questione relativa alla dimostrazione della iscrizione nell’elenco delle compagnie autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni (cfr. pag. 22 del ricorso), affrontata esaustivamente dalla Corte territoriale che correttamente ha affermato che la natura pubblica di esso esimeva la compagnia dalla relativa produzione (cfr. pag. 12 primo cpv).

6. Con il sesto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5 i ricorrenti deducono, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1938,1956,1175,1375,1936,1937, 1949 c.c. e la violazione dei principi di correttezza e buona fede. 6.1. Prospettano l’erronea interpretazione dell’art. 1956 c.c., assumendo che pur vigente, ratione temporis (la polizza era stata stipulata il 27.6.1986), il vecchio testo della norma (che non prevedeva l’invalidità della rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione), doveva comunque ricorrersi a quello introdotto dalla novella portata con la L. n. 154 del 1992 in quanto le obbligazioni dei soci erano state contratte in epoca ad essa successiva.

6.2. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, prospetta argomentazioni svincolate dalle ratio decidendi della sentenza (cfr. pag. 15 e 16) e non riporta i motivi d’appello che, sulle stesse questioni, sarebbero stati proposti (cfr. la già richiamata Cass. 20694/2018): insiste, inoltre, nel negare che l’appendice di polizza era stata sottoscritta dai soci “in proprio”, laddove la questione, di natura interpretativa rispetto alla formulazione delle clausole è stata oggetto di circostanziato esame dai giudici d’appello.

6.3. Questa Corte, al riguardo, ha condivisibilemente affermato che “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti” (cfr. Cass. 6519/2019).

6.4. Con la doglianza in esame ricorrenti hanno contrapposto la propria tesi difensiva alle argomentate motivazioni dei giudici d’appello, tendendo con ciò al riesame in fatto dell’intera vicenda: essa, pertanto, deve essere respinta.

7. Con il settimo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, viene ancora dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1946, 1947 e 1954 c.c.: i ricorrenti contestano la conferma del decreto ingiuntivo per la parte in cui non era stato specificato che ciascun cofideiussore rispondeva per l’intera porzione.

7.1. Il motivo è inammissibile in quanto la questione risulta nuova ed, anche in relazione ad essa, non vengono riportati i corrispondenti motivi d’appello.

8. Con l’ottavo motivo, infine, ex art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1126, 1953, 1956, 2952, 2946, 2947 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè del R.D. n. 267 del 1942, artt. 52,55,208,109,209.

8.1. Lamentano che il decreto ingiuntivo era stato confermato, nonostante che il danno che la polizza doveva garantire non fosse stato accertato; ripropongono la questione relativa al termine di prescrizione, anche in relazione alla natura risarcitoria e non contrattuale dell’inadempimento per il quale la somma era stata pagata.

8.2. Il motivo è inammissibile.

8.3. La questione, per ciò che riguarda gli interessi da ritardo (e quindi al somma dovuta), è stata correttamente affrontata dalla Corte (pag. 17 primo cpv. della sentenza) che ha reso una motivazione coerente ed al di sopra della sufficienza costituzionale; per il resto le censure ripropongono questioni di merito, avulse da corrispondenti motivi d’appello che non sono stati affatto riportati, con violazione del principio di autosufficienza.

Sul ricorso incidentale di M.F..

9. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 102,300,303, 305 e 307 c.p.c. sulla mancata pronuncia di estinzione del giudizio d’appello.

9.1 Lamenta che, a seguito di interruzione del giudizio per il decesso di L.A., contumace in primo grado unitamente a Pi.Gi., l’atto di riassunzione non era stato loro notificato, ed in particolare non era stato notificato agli eredi della prima, il cui decesso era stata la causa dell’interruzione. 9.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio, condiviso da questo Collegio e richiamato dai giudici d’appello secondo il quale “in tema di notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell’atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l’atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perchè la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.” (cfr. Cass. 13891/2011; Cass. 13015/2018).

In buona sostanza è stato ritenuto che, ove l’atto di riassunzione non abbia un contenuto che presenti mutamenti sostanziali dai quali possa emergere un interesse del contumace alla difesa, non è necessario che venga notiziata della riassunzione di un giudizio nel quale aveva ritenuto di non costituirsi.

9.3. Tale principio – che deve essere pienamente confermato – nel caso di specie, tuttavia, è accompagnato dalla doppia argomentazione secondo cui in primo luogo non viene evidenziato, dalla ricorrente incidentale, l’interesse ad impugnare una statuizione che è riferita a parti diverse e che, pertanto, non ridonda sulla sua posizione processuale; in secondo luogo, gli elementi fattuali della vicenda risultano addirittura diversi da quelli enunciati nel motivo di ricorso, in quanto la notizia della morte della parte contumace risulta smentita.

9.4. E’ stato, infatti, precisato (cfr. pag. 5 del controricorso al ricorso incidentale) che all’udienza del 29.3.2012 ed a quella successiva del 22.11.2012 era stato documentato che, in realtà, la L. non era deceduta ma aveva soltanto rifiutato la notifica del ricorso in riassunzione, ragione per cui il processo era stato erroneamente interrotto: tali eccezioni non sono state oggetto di alcuna contestazione della parte interessata.

9.5. A ciò consegue che i principi sopra richiamati devono ritenersi correttamente applicati dalla Corte territoriale e che, pertanto, al netto del profilo di inammissibilità sopra rilevato per mancanza di interesse, la censura deve essere respinta.

10. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente deduce, ancora, la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., per omessa pronuncia sulla assenza di domande spiegate nei suoi confronti nell’atto d’appello dalla Alleanza Toro, e del conseguente giudicato interno costituito dalla pronuncia di rigetto di primo grado che aveva fatto seguito all’omessa notifica, nei suoi confronti, del decreto ingiuntivo opposto.

10.1. Il motivo è fondato.

Deve preliminarmente affermarsi la sussistenza dell’interesse della M. alla censura incidentale: infatti la Corte territoriale con la sentenza impugnata, ribaltando la pronuncia di rigetto del Tribunale, ha confermato il provvedimento monitorio emesso anche nei suoi confronti e l’ha condannata al pagamento delle spese di lite con ciò esponendola alle conseguenze di una pronuncia di condanna.

10.2. Tanto premesso, si osserva che effettivamente la M., alla quale nè il decreto ingiuntivo nè l’atto di opposizione era stato notificato e che si è costituita tardivamente nel giudizio di primo grado, in qualità di interveniente volontaria (cfr. pag. 5 primo cpv. della sentenza impugnata) – pur essendo destinataria del provvedimento monitorio e della pronuncia di primo grado di rifusione delle spese processuali a suo vantaggio, in ragione della revoca del decreto ingiuntivo opposto – non è affatto menzionata nelle conclusioni dell’atto d’appello che sono state formulate dall’appellante soltanto nei confronti delle altre parti.

10.3. Si osserva, al riguardo, che la Corte territoriale non ha esaminato nè dato conto del significato processuale che doveva essere assegnato alla costituzione della odierna ricorrente incidentale: ha, infatti, pronunciato nei suoi confronti nonostante che non ci fosse alcuna conclusione contro di lei spiegata, senza valutare se la sua presenza in giudizio potesse rappresentare una mera risposta alla notifica dell’impugnazione, più propriamente qualificabile come “denuntiatio litis”, rispetto alla quale la sua posizione sarebbe, invero, “ricoperta” dal c.d. “giudicato interno”.

Sulla specifica questione, i giudici d’appello hanno del tutto omesso di rendere una motivazione congrua e sufficiente, nonostante che nelle richiamate premesse della sentenza (cfr. par 10.2.) sia stata esattamente individuata la posizione processuale della M.: in tal modo la pronuncia risulta viziata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

11. Con il terzo, quarto e quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta, infine:

a. la violazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1370,1882,1916,1937 c.c.;

b. la violazione del R.D. n. 63 del 1925, art. 130 della L. n. 295 del 1978 e degli artt. 115 e 345 c.p.c.;

c. la violazione artt. 2935 e 2946 c.c.

11.1. Le censure, sovrapponibili, ai motivi di ricorso principale vertono, tutte, sull’interpretazione del contratto e dell’appendice di coobbligazione.

11.2. In ragione di ciò, esse rimangono assorbite dalle argomentazioni sviluppate in relazione ai motivi di ricorso principale.

La sentenza, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione per il riesame della controversia sulla specifica questione e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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