Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9193 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25860-2008 proposto da:

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 991/2007 del TRIBUNALE di CATANZARO del

20.7.07, depositata il 30/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro depositata il 30.8.2007 nel giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace di Crotone emessa nel giudizio tra L.N. ed il Ministero, relativo al pagamento dell’attività lavorativa dell’attore, quale messo comunale per la notificazione di certificati elettorali.

Il tribunale dichiarava inammissibile l’appello perchè tardivo, in quanto sebbene la causa fosse stata trattata con il rito ordinario dal giudice di pace, investendo un rapporto di lavoro era insuscettibile della sospensione dei termini, a norma della L. n. 742 del 1969.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ministero.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 in quanto per il principio dell’apparenza, l’impugnazione doveva tener conto sia per la forma che per i termini del rito ordinario con cui la causa era stata trattata dal primo giudice (giudice di pace).

3. Il motivo è manifestamente fondato.

Anche se una controversia sia stata erroneamente trattata in primo grado con il rito ordinario, anzichè con quello speciale del lavoro, le; forme del rito ordinario debbono essere seguite anche per la proposizione dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa tenendo conto nel computo dei termini medesimi dell’incidenza della sospensione feriale, “ex lege” n. 742 del 1969.

Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. 14/01/2005, n. 682; Cass. 30/08/2007, n. 18313; Cass. 07/06/2000, n. 7672).

4. Nella fattispecie, quindi, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, secondo lo stesso computo effettuato dal tribunale, l’appello non era inammissibile. Va pertanto accolto il ricorso.

5. La causa si presta, inoltre, ad essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, non essendo necessari accertamenti fattuali ulteriori.

Va, preliminarmente osservato che ogni questione sulla giurisdizione è preclusa per essersi sul punto formato il giudicato implicito, con conseguente inammissibilità del motivo, poichè la sentenza del giudice di pace, che aveva deciso nel merito la causa e quindi aveva implicitamente affermato la sua giurisdizione sul punto non era stata impugnata, con conseguente giudicato implicito sulla questione della giurisdizione. Infatti il principio secondo il quale il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo deve essere coniugato con il principio di economia processuale e di ragionevole durata. Conseguentemente, l’ordinamento non accorda tutela alle ipotesi giusta le quali la relativa eccezione di parte viene sollevata secundum eventum litis ovvero manifestata direttamente in sede di legittimità, senza che siffatta contestazione sia stata precedentemente dedotta, ostandovi il principio di acquiescenza, di leale collaborazione e di formazione del giudicato (Cass. civ., Sez. Unite, 09/10/2008, n. 24883).

6. Fondata è la doglianza di difetto di legittimazione passiva del Ministero.

Infatti la L. 23 aprile 1976, n. 136, art. 17 così come modificato dalla L. 11 agosto 1991, n. 271, art. 11, al comma 1 statuisce che “Tutte le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli 1^ e 2^ della L. 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato”. Tuttavia i comma 7 ed 8 dello stesso articolo statuiscono che “Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare”. La L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10 avente ad oggetto le notificazioni di atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi Comunali, attiene, appunto, a detto rapporto tra Comune e le altre amministrazioni, cui è estraneo il messo comunale. Infatti i comma 1 e 2 di tale norma statuiscono che: “1. Le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell’amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’interno e delle finanze”.

Il comma 4 statuisce che “Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum”.

Sulla base della suddetta normativa, quindi, per le notificazioni effettuate dai messi comunali su richiesta di altre amministrazioni, queste devono pagare al Comune le spese ed i diritti e non al messo comunale che vi ha provveduto materialmente.

Ciò comporta che legittimato passivo al pagamento dei diritti e delle spese per la notificazione dei certificati elettorali effettuata dal messo comunale è esclusivamente il Comune, salvo il rimborso di tali spese da parte dello Stato; ma ciò attiene al rapporto interno tra Stato e Comune.

Il Collegio ritiene, pertanto, che la sentenza vada cassata e, decidendo la causa nel merito, vada rigettata la domanda principale.

Quanto alle spese dell’intero processo, la Corte ritiene che ricorrano giusti motivi per la compensazione delle stesse sia dei gradi di giudizio di merito, sia di questo giudizio di cassazione.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la causa, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA