Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9193 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 03/04/2019), n.9193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14389-2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE,

MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRANCESCA SALVATORI, LORELLA FRASCONA’;

– resistente –

avverso la sentenza n. 197/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.M. proponeva separate opposizioni di fronte al Tribunale di Ferrara avverso sette intimazioni di pagamento notificate da Equitalia Centro S.p.A. relative a cartelle esattoriali portanti ruoli Inps e altre sei intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali portanti ruoli Inail.

Riuniti i ricorsi, il Tribunale, in parziale accoglimento degli stessi, dichiarava estinti per il decorso della prescrizione quinquennale dalla notifica delle cartelle esattoriali i crediti contributivi dell’Inps e quelli per premi Inail, ad eccezione di quello di cui all’intimazione di pagamento numero (OMISSIS), in relazione al quale dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal signor C. perchè tardivo in quanto depositato oltre i 20 gg. previsti dall’art. 617 c.p.c., ritenendo le altre questioni assorbite.

2. La Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello principale proposto da Equitalia Centro s.p.a. e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal C., dichiarava non dovuti neppure i contributi di cui alla residua intimazione di pagamento, atteso che, al di là della qualificazione datane dal primo giudice, si trattava di opposizione all’esecuzione per difetto del titolo, del quale non era stata comprovata la notifica, sicchè essa non poteva ritenersi tardiva.

3. Per la cassazione della sentenza Equitalia servizi di riscossione S.p.A., incorporante Equitalia centro S.p.A., ha proposto ricorso, cui C.M. non ha opposto attività difensiva. Inps e Inail si sono costituite con procura speciale in calce al ricorso notificato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. come primo motivo di ricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 2946 c.c.. Sostiene che con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della Riscossione, si determinerebbe un effetto novativo delle obbligazioni che resterebbero assoggettate al regime ordinario di prescrizione.

5. Come secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., dell’art. 360c.p.c., u.c., e dell’art. 111 Cost.; riferisce che il giudice di primo grado aveva qualificato la censura relativa all’omessa notifica della cartella come opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 617 c.p.c.; l’appello incidentale proposto dal C. andava pertanto dichiarato d’ufficio inammissibile, essendo l’unico rimedio previsto dalla legge quello del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dell’art. 618 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., u.c., in forza del principio cosiddetto dell’apparenza.

6. Il primo motivo non è fondato. Il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonchè la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Nè tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” della irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016, che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). Stante il disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, la prescrizione ha nel caso un’efficacia effettivamente estintiva (e non soltanto acquisitiva in favore del soggetto passivo del potere di contrastare la pretesa avanzata dal creditore) posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi. In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito contributivo e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c.

7. Nè giova alla tesi della ricorrente il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore.

8. Il secondo motivo è invece fondato. In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è infatti possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, (così ex aliis Cass. n. 15116 del 17/07/2015, Cass. n. 25757 del 24/10/2008). Ricorrendo tale ipotesi, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass. n. 18312 del 27/08/2014).

9. Questa Corte ha poi chiarito che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile dev’essere effettuata, in base al principio dell’apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (così da ultimo Cass. n. 13381 del 26/05/2017, Cass. n. 9362 del 12/04/2017,Cass. S.U. n. 4617 del 25/02/2011).

10. Nel caso, avendo il Tribunale qualificato come opposizione agli atti esecutivi quella che traeva origine dall’omessa notifica della cartella di pagamento, il mezzo d’impugnazione proponibile avverso il relativo capo di sentenza (riferito all’intimazione di pagamento numero (OMISSIS)) era il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., dell’art. 618 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., u.c..

11. Non essendosi il giudice d’appello attenuto a tale principio, il ricorso, manifestamente fondato nei termini sopra esposti in relazione al secondo motivo, va accolto con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

12. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, considerato che l’appello incidentale non poteva essere proposto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua ex art. 382 c.p.c., u.c..

13. Il limitato valore della causa in relazione al motivo accolto rapportato al valore complessivo della causa determina la conferma della pronuncia sulle spese adottata dal giudice di secondo grado e la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in cui non è stata volta dagli intimati attività difensiva.

14. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente (parzialmente) vittoriosa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo nel quale, in accoglimento dell’appello incidentale, la Corte d’appello ha dichiarato “illegittima anche la residua intimazione opposta”.

Conferma la statuizione sulle spese adottate dalla Corte d’appello e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA