Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9192 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11591-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

T.G.;

– intimato –

sul ricorso 15701-2006 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMATO CARLO, giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA

DELLE ENTRATE UFFICIO DI TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 43/2004 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 16/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato MARINI RENATO, per delega Avvocato

MARINI GIUSEPPE, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibile ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del controllo sulla dichiarazione relativa ai redditi del 1992 presentata da T.G., il Centro di Servizio di Venezia iscriveva a ruolo una imposta a titolo di IRPEF per somme soggette a tassazione separata. La cartella era notificata nel 1999.

Il contribuente impugnava la cartella innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sostenendo la carenza di motivazione, la tardività della notifica e la mancanza su tale atto della aliquota applicata ai fini della tassazione.

La Commissione respingeva il ricorso.

Appellava il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 43/3/04 in data 4-11-2004 depositata in data 16-2-2005 accoglieva il gravame, ritenendo la nullità della cartella in quanto mancante della indicazione della aliquota applicata.

Avverso la sentenza propongono appello il Ministero della Economia e della Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Resiste il contribuente con controricorso e formula ricorso incidentale condizionato con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Va quindi rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Treviso della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con l’unico motivo la Agenzia deduce carente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone che la previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1873, art. 25 applicabile ratione temporis, che impone la indicazione della aliquota applicata in tanto determina la nullità della cartella in quanto determini la impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.

Sostiene a tale proposito che la motivazione espressa sul punto dalla Commissione, secondo cui la tassazione separata implica un calcolo complesso, ovvero che “per il contribuente non è certo immediato” è insufficiente, perchè non tiene conto da un lato che il contribuente avendo richiesto la tassazione separata ha fatto un conto preventivo della convenienza economica della scelta, e quindi della aliquota applicabile, ed inoltre che non essendo variata la base imponibile non vi è difficoltà nella individuazione della aliquota.

Il contribuente contesta la fondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio e svolge ricorso incidentale condizionato articolato su due motivi, ritenuti assorbiti dalla Commissione, concernenti la tardività della notificazione della cartella, con decadenza della Amministrazione dal potere di riscossione, e la carenza di motivazione della stessa. Il motivo del ricorso principale è fondato.

E’ infatti giurisprudenza consolidata della Corte (Cass, n. 12587 del 2008n. 20847 del 2005) che “in tema di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n, 602, art. 25, (nel testo anteriore alla sostituzione operata con il D.Lgs. n. 46 del 1999), la mancata indicazione, nella cartella di pagamento notificata al contribuente, degli elementi previsti da tale norma, tra i quali l’aliquota applicata, in quanto determini l’impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione, comporta la nullità della cartella medesima e la conseguente illegittimità della riscossione del tributo in essa iscritto”. Nella specie non si determina la impossibilità di controllo, in quanto nella ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata la aliquota è unica, e pertanto può essere sicuramente individuata con un semplice calcolo matematico tra l’imponibile e la imposta applicata. La mancanza della aliquota, quindi, essendo questa immediatamente desumibile dall’atto senza alcuna difficoltà, non determina la nullità della cartella.

Poichè la Commissione ha annullato la cartella sulla base del mero dato formale della mancanza di tale dato, la motivazione è palesemente insufficiente, con verificazione del vizio contestato.

Il ricorso incidentale condizionato (peraltro mancante di autosufficienza in ordine alla indicazione e trascrizione dell’atto di appello che avrebbe dovuto contenerlo) in quanto proposta dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito e concernente questioni rimaste assorbite avendo il giudice di merito attinto la “ratio decidendi” da altre questioni di carattere decisivo, è in ogni caso inammissibile per consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Cass. N. 3796 del 2008, Cass. N. 9907 del 2010) in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

La sentenza deve quindi essere cassata e rinviata, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Veneto.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso del Ministero, e compensa le relative spese; accoglie il ricorso principale della Agenzia; dichiara inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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