Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9192 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. III, 19/05/2020, (ud. 18/11/2019, dep. 19/05/2020), n.9192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25656-2018 proposto da:

C.T., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CATERINA FERRARA;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

AMERICO MONTERA;

– controricorrente –

e contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 231/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 C.T. convenne dinanzi al Tribunale di Nocera A.C. e la HDI Assicurazioni s.p.a. (d’ora innanzi, “la HDI”), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS).

Espose che in tale data A.C., effettuando un’azzardata manovra di sorpasso alla guida di un motociclo, urtò il veicolo da lui condotto, provocandone lo sbandamento e l’urto contro un muro di cemento. Aggiunse di avere subito danni materiali per 26.776,79 Euro, oltre che lesioni personali.

2. Il Tribunale di Nocera con sentenza 12 ottobre 2009 n. 1273 rigettò la domanda, rilevando che l’attore, al momento del sinistro, non era affatto proprietario del veicolo danneggiato, ma lo diventò soltanto due mesi dopo.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza 21 febbraio 2018 n. 231 rigettò il gravame.

Anche la Corte d’appello ritenne che l’attore non avesse affatto fornito la prova di essere proprietario del veicolo danneggiato al momento del sinistro.

Rilevò che l’attore non aveva mai depositato alcuna prova di avere stipulato un contratto di acquisto dell’autoveicolo danneggiato; che si era limitato a depositare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 5 agosto 2002, nella quale lui stesso dichiarava di avere acquistato il veicolo da tale An.Al.; che tale documento era insufficiente a dimostrare la proprietà del veicolo; che il suddetto An.Al., interpellato dal consulente tecnico di ufficio nominato dal Tribunale, negò di avere acquistato il suddetto veicolo in (OMISSIS), al contrario di quanto riferito dall’attore.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.T. con ricorso fondato su sei motivi.

Ha resistito con controricorso la HDI.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c.

Nell’illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che, a suo avviso, la Corte d’appello avrebbe reputato “generico” il suo atto di impugnazione e che tale valutazione sarebbe erronea.

1.2. Il motivo è inammissibile, perchè censura una statuizione che la sentenza impugnata non contiene: la Corte d’appello, infatti, ha esaminato e rigettato l’appello nel merito, ma non l’ha affatto dichiarato inammissibile per aspecificità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c..

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente invoca la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Sostiene che la Corte d’appello, dopo avere ritenuto in fatto che egli al momento del sinistro non era il proprietario del veicolo danneggiato, ha rigettato altresì la sua domanda di risarcimento del danno alla salute, e dunque con motivazione del tutto disancorata dalla fattispecie concreta.

2.2. Il motivo è fondato.

Una volta escluso che l’attore fosse il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, la Corte d’appello avrebbe comunque dovuto stabilire se un sinistro era davvero avvenuto; se al momento del sinistro l’attore si trovava davvero a bordo del veicolo coinvolto in esso; se in conseguenza di tale sinistro l’attore avesse subito lesioni personali.

Per contro, la motivazione adottata dalla Corte d’appello è, su questo aspetto, totalmente inintelligibile: essa infatti si riduce in un vero e proprio entimema, secondo cui chi non dimostra di essere proprietario del veicolo su cui viaggia, non ha diritto al risarcimento del danno alla persona.

3. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso.

3.1. Gli ultimi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni analoghe.

Con tutti e quattro i suddetti motivi il ricorrente lamenta in buona sostanza che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato le prove, erroneamente valutato gli indizi, e malamente motivato la propria decisione con cui ha escluso che l’attore fosse proprietario del veicolo danneggiato.

3.2. Tutti e quattro i motivi sono inammissibili, in quanto censurano il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove offerte, per pervenire alla conclusione che il veicolo danneggiato non fosse di proprietà dell’odierno ricorrente.

Ma una censura di questo tipo contrasta col consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ripetuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

4. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il primo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; (-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA