Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9192 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.10/04/2017),  n. 9192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18203/2012 proposto da:

A.I., N.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

MAZZETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA;

– ricorrenti –

contro

N.L., N.M., N.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PO 43, presso lo studio dell’avvocato

CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO

SIRENA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 612/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/06/2011;

nonchè

sul ricorso 411/2015 proposto da:

N.M., V.M.M., N.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PO 43, presso lo studio dell’avvocato

CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO

SIRENA;

– ricorrenti –

contro

A.I., N.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

MAZZETTI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1454/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Mazzetti e Venutti Ciocca per delega dell’Avvocato

Bianca;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo e

del secondo motivo del ricorso R.G. 18203-2012, con assorbimento del

ricorso 411-2015.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 21 gennaio 1991 N.G., N.L. e N.P. (al quale ultimo succedeva, poi, nel corso del giudizio, N.M.) convenivano davanti al Tribunale di Massa A.I. e N.F., domandando la divisione delle comunioni ereditarie di B.E. e di N.S. (genitori di N.G., N.L., N.P. e No.Pe., quest’ultimo a sua volta deceduto, lasciando quali eredi A.I. e N.F.), previa collazione delle donazioni effettuate in favore di No.Pe., dante causa dei convenuti, nonchè rendiconto dell’amministrazione dei beni ereditari da questi posseduti. Dopo una prima sentenza non definitiva del 27 ottobre 1992, il Tribunale di Massa pronunciava sentenza sempre non definitiva n. 58/2008 in data 23 gennaio 2008, con la quale rigettava la domanda proposta dagli attori N.G., N.L. e N.P. nei confronti dei convenuti A.I. e N.F. limitatamente all’eredità di N.S., disponendo il prosieguo istruttorio della causa. Il Tribunale assumeva che il testamento olografo in favore di beneficiari diversi dagli attori, allegato dai convenuti, escludesse la successione legittima posta a fondamento della domanda di divisione. Il giudice di primo grado condivideva, inoltre l'”eccepita tardività della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie… in ordine alla quale non risulta, anche implicitamente, alcuna accettazione del contraddittorio da parte dei convenuti”. Il Tribunale, inoltre, evidenziava la diversità delle azioni di divisione e di riduzione, sì che non potesse intendersi la seconda implicita nella prima.

Veniva proposto appello il 20 febbraio 2009 da N.G., N.L. e N.M. (quest’ultima, erede del defunto N.P.), col quale si lamentava dagli appellanti di essere stati esclusi dalla successione di N.S., sull’assunto che quest’ultimo avesse istituito sua unica erede la nuora A.I., con testamento del (OMISSIS) riconosciuto autentico mediante accertamento peritale, e si contestava altresì la declaratoria di tardività e di inammissibilità della domanda di riduzione per lesione di legittima, formulata in subordine dagli attori.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza non definitiva n. 612/2011 del 9 giugno 2011, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Massa del 23 gennaio 2008, dichiarava l’ammissibilità dell’azione di riduzione esercitata da N.G., N.L. e N.M. con riguardo all’eredità di N.S. oggetto di domanda di divisione, disponendo la prosecuzione del giudizio. La Corte di Genova, in particolare, riteneva infondato il motivo di gravame relativo alla non autenticità ed ai vizi del testamento olografo (OMISSIS), mentre accoglieva la censura mossa dagli appellanti in ordine al punto della sentenza di primo grado che aveva ritenuto tardiva e inammissibile la loro azione di riduzione per lesione di legittima. Condivisa l’impostazione secondo cui le azioni di divisione e di riduzione possono coesistere nel medesimo giudizio, ma l’una non può ritenersi implicitamente contenuta nell’altra, in assenza della sua espressa e puntuale formulazione, la Corte di Genova attribuiva rilievo decisivo alla circostanza che le questioni inerenti all’esistenza ed agli effetti dell’olografo di N.S. fossero state introdotte nel presente giudizio soltanto con la costituzione di A.I. e di N.F. (essendo stato il testamento pubblicato, peraltro, dopo oltre quattro anni dalla morte del suo autore, e dopo la notifica della domanda di divisione introdotta da N.G., L. e P.). Dai verbali del giudizio di primo grado, la Corte d’appello rilevava che la costituzione dei convenuti era avvenuta alla prima udienza, svoltasi il 9 aprile 1991, e che la difesa degli attori avesse chiesto ed ottenuto un rinvio per esame al 9 luglio 1991; in questa seconda udienza gli stessi attori depositarono una memoria nella quale, a pagina 3, facevano valere, “nell’ipotesi contestata di esistenza e validità del preteso testamento”, la loro veste di eredi legittimari, intendendo essi “esercitare, come esercitano, l’azione di riduzione”, quantomeno in tale veste “titolari del diritto a chiedere la divisione”. Per la Corte di Genova, la proposizione dell’azione di riduzione costituì, perciò, “reazione necessaria alla produzione in giudizio da parte degli avversari del testamento appena pubblicato, e da essi quindi legittimamente ignorato”, concludendosi, pertanto, che tale domanda “venne dai suddetti ritualmente e tempestivamente avanzata, nella prima difesa utile al deposito del testamento da parte dei convenuti”.

Avverso la sentenza n. 612/2011 del 9 giugno 2011 della Corte d’Appello di Genova N.F. e A.I. hanno proposto ricorso per cassazione, recante numero R.G. 18203/2012, articolato in cinque motivi, cui resistono con controricorso V.M.M., quale erede di N.G., N.L. e N.M.. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Nella memoria presentata, in particolare, dai ricorrenti N.F. e A.I. in data 29 luglio 2016, veniva dedotto che la Corte d’Appello di Genova aveva poi pronunciato sentenza definitiva n. 1454/2013 del 19 dicembre 2013, rigettando la domanda di riduzione. La Corte d’Appello, in quest’ultima pronuncia, ha evidenziato che la domanda di riduzione, proposta da N.G., N.L. e N.M. nella memoria di replica alla comparsa di costituzione avversa, deducesse che il testatore aveva provveduto “oltre il limite della disponibile, intendendo gli attori esercitare, come esercitano in proposito l’azione di riduzione ex lege”; tale domanda era poi stata tenuta ferma in corso di causa con il richiamo al contenuto delle perizie del CTU C., perizie peraltro contestate dagli appellati. La Corte di Genova affermava che tale riferimento agli elaborati peritali non soddisfacesse gli oneri di specifica allegazione e di prova spettanti a chi agisce con domanda di reintegrazione della quota di legittima ex art. 554 c.c..

Avverso la sentenza n. 1454/2013 del 19 dicembre 2013 della Corte d’Appello di Genova, V.M.M. (erede di N.G.), N.L. e N.M. hanno proposto ricorso per cassazione, pendente con numero R.G. 411/2015, articolato in unico motivo. Resistono con controricorso N.F. e A.I.. Anche in relazione a tale ricorso, le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale, va disposta la riunione tra il ricorso R.G. 18203/2012 ed il ricorso R.G. 411/2015. Come infatti questa Corte ha più volte affermato, i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello – previsto dall’art. 335 c.p.c. – della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3202 del 10/05/1983).

1. Il primo motivo del ricorso R.G. 18203/2012 deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., vizio di ultrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Vi si contesta che la Corte di Genova, nella sentenza n. 612/2011, abbia ritenuto ritualmente proposta la domanda di riduzione sulla base dell’espressione “intendere esercitare, come esercitano, l’azione di riduzione”, contenuta nella memoria depositata il 9 luglio 1991, senza che ne fosse indicato il petitum nè la causa petendi. Peraltro, la stessa domanda, ove pur la si ritenesse così proposta in tale memoria, si sarebbe poi dovuta avere per rinunciata, avendo gli attori, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni del 30 aprile 1992, insistito per la declaratoria di invalidità del testamento olografo ed abbandonato così quella, appunto, di riduzione, a nulla rilevando che ancora di seguito i medesimi attori avessero poi nuovamente concluso per l’accoglimento di questa.

Il secondo motivo del ricorso R.G. 18203/2012 denuncia violazione dell’art. 170 c.p.c., u.c., artt. 180 e 183 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si censura il punto della sentenza n. 612/2011 della Corte di Genova che ha ritenuto che la proposizione dell’azione di riduzione costituì “reazione necessaria alla produzione in giudizio da parte degli avversari del testamento appena pubblicato, e da essi quindi legittimamente ignorato”, concludendosi, pertanto, che tale domanda “venne dai suddetti ritualmente e tempestivamente avanzata, nella prima difesa utile al deposito del testamento da parte dei convenuti”. Si evidenzia come il giudizio fosse soggetto alla disciplina del Codice di rito antecedente alla L. 26 novembre 1990, n. 353, sicchè, per valutare la domanda nuova formulata dagli attori, non doveva applicarsi l’art. 183, come modificato dalla Riforma del 1990, rimanendo perciò del tutto preclusa in quel regime la possibilità di introdurre domande nuove in corso di causa, se non quando la controparte avesse accettato il contraddittorio. I ricorrenti evidenziano la novità della domanda di riduzione rispetto a quella di divisione. E’ altresì censurato che la domanda di riduzione venne proposta in una memoria non autorizzata, ai sensi dei vigenti art. 180 c.p.c. e art. 170 c.p.c., u.c. e perciò giuridicamente inesistente.

Il terzo motivo del ricorso R.G. 18203/2012 rinviene il vizio di carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sul fatto della tempestività e della ritualità della nuova domanda di riduzione avanzata dagli attori, secondo quanto argomentato dalla Corte d’Appello.

Il quarto motivo del ricorso R.G. 18203/2012 ipotizza la violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, anche a volersi ritenere proposta l’azione di riduzione sulla base dell’espressione “intendendo esercitare”, contenuta nella memoria depositata del 9 luglio 1991, mancherebbe l’esplicitazione del petitum e della causa petendi (beni caduti nella successione, quota di riserva, consistenza e valore della riduzione e lesione della riserva, determinazione della disponibile).

Il quinto motivo del ricorso R.G. 18203/2012 denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per la genericità del motivo di appello proposto da N.G., N.L. e N.M., dove ci si limitava ad assumere: “il giudicante ha infatti ritenuto tardiva la domanda riconvenzionale di riduzione proposta dagli attori ed ha altresì ritenuto valido il testamento olografo di N.S., il tutto senza alcuna motivazione giuridica sostenibile, anzi in contrasto con le normative, interpretazione dottrinale e le pronunce giurisprudenziali e con il susseguirsi degli eventi processuali”. In ordine a tale eccepita genericità del motivo di appello, la Corte di Genova, nella sentenza n. 612/2011, ha replicato che “le doglianze degli appellanti, incentrate sull’asserita non autenticità e invalidità dell’olografo del quale gli avversari intendono avvalersi e, subordinatamente, sull’errore in cui sarebbero incorsi i primi Giudici nel ritenere tardiva la loro domanda quali eredi legittimari di N.S., risultano dal complesso dell’atto di impugnazione sufficientemente individuabili”.

2. L’unico motivo del ricorso R.G. 411/2015 proposto da V.M.M. (erede di N.G.), N.L. e N.M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 554 e 555 c.c., nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, con riguardo alla sentenza n. 1454/2013. Si pone in evidenza come, con la memoria di controdeduzioni del 9 luglio 1991, gli originari attori, non appena venuti a conoscenza dell’esistenza del testamento olografo del (OMISSIS) di N.S., avessero perciò proposto la domanda di riduzione, poi precisata nella comparsa conclusionale del 13 maggio 2005. Tale domanda era stata inoltre comprovata mediante produzione documentale della dichiarazione di successione, di copie degli atti di donazione a No.Pe. del 9 febbraio 1971 ed a N.G. del 16 agosto 1969, ed, infine, confortata dalle conclusioni del CTU, il quale aveva stimato pari a Lire 63.527.027 il valore del patrimonio di N.S. e dunque pari a Lire 21.175.676 il valore della porzione disponibile, laddove era stato donato complessivamente il valore di Lire 31.730.297 e disposto per testamento del residuo importo di Lire 31.796.530. Questi accertamenti dovevano portare all’accoglimento della domanda di riduzione con riguardo sia alla disposizione testamentaria che all’ultima donazione.

3. Il ricorso R.G. 411/2015 avverso la sentenza definitiva n. 1454/2013 della Corte d’Appello di Genova, che ha rigettato la domanda di riduzione proposta da N.G., N.L. e N.M., è infondato, e ciò assorbe l’esame dei motivi di ricorso R.G. 18203/2012, relativo alla sentenza n. 612/2011, in quanto concernenti tutti questioni pregiudiziali di rito in ordine all’ammissibilità dell’azione stessa di riduzione. L’interesse alla pronuncia su tali questioni, decise dalla sentenza non definitiva nel senso dell’ammissibilità della domanda di reintegrazione, ed oggetto del primo ricorso, deve, invero, intendersi ormai condizionato all’accoglimento del secondo ricorso inerente la sentenza definitiva che ha comunque poi rigettato nel merito la medesima domanda.

4. Questa Corte ha avuto in passato già occasione di affermare, con orientamento che merita di essere tuttora condiviso, che l’azione di divisione (quale quella in origine proposta da N.G., N.L. e N.P. con la citazione del 17 gennaio 1991), e l’azione di reintegrazione di quota legittima o di riduzione (quale quella che si vuole contenuta nella memoria depositata dagli stessi attori all’udienza del 9 luglio 1991) presentano una netta differenza sostanziale, perchè l’esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredità, comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito il suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o con disposizioni testamentarie. Perciò, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare anzitutto la riduzione del testamento o delle donazioni, mentre, nell’eventualità che l’istanza sia accolta, può poi essere presa in esame la domanda di divisione, che egli abbia anche proposto; domanda che, pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce, tuttavia, un posterius rispetto a questa, dato che, soltanto nella menzionata eventualità, viene a stabilirsi una comunione tra il legittimario ed i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni che, oggetto di tali attribuzioni, sono in tal modo ricondotti nel patrimonio ereditario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1443 del 09/06/1962). Allorchè il de cuius abbia, allora, attribuito con testamento, alle persone in questo indicate, tutto il suo patrimonio, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano, de jure, alla comunione per il semplice fatto che si sia aperta la successione, giacchè il loro diritto sui beni ereditari può realizzarsi soltanto mediante l’esperimento dell’azione di riduzione. Per ragioni di economia processuale, viene tuttavia consentito, in ipotesi del genere, che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, la seconda in subordine all’accoglimento della prima, la quale ha di certo carattere pregiudiziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 11/11/1970). Da tali premesse di carattere sostanziale inevitabilmente discende, sotto il versante processuale, che la domanda di reintegrazione della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione e, se proposta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, essa va considerata come domanda nuova, per diversità di causa petendi e di petitum rispetto a quella di divisione che sia stata inizialmente sperimentata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 866 del 12/02/1981; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3821 del 29/03/2000).

Nella sentenza non definitiva n. 612/2011 del 9 giugno 2011, la Corte di Genova aveva inteso come proposta la domanda di riduzione sulla base dell’espressione “intendendo esercitare, come esercitano, l’azione di riduzione”, riportata nella memoria depositata dagli attori il 9 luglio 1991. Nella stessa sentenza, la Corte d’Appello di Genova aveva ritenuto rituale la proposizione in corso di causa ad opera degli attori della nuova domanda di riduzione, avvenuta all’udienza 9 luglio 1991, in quanto “reazione necessaria alla produzione in giudizio da parte degli avversari del testamento appena pubblicato, e da essi quindi legittimamente ignorato”, reazione attuata “nella prima difesa utile al deposito del testamento da parte dei convenuti”.

Il presente giudizio era soggetto alla disciplina del Codice di procedura civile antecedente alla L. 26 novembre 1990, n. 353: non vi opera, perciò, l’art. 183 c.p.c., nel testo introdotto appunto dalla L. n. 353 del 1990, che espressamente consente all’attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. Tuttavia, altro consolidato orientamento di questa stessa Corte riteneva analogamente consentita all’attore, nel giudizio di primo grado, la proposizione di una domanda del tutto nuova rispetto a quella originariamente formulata, se giustificata dalla necessità di contrastare la domanda riconvenzionale o l’eccezione del convenuto che avessero introdotto nel processo nuovi elementi di fatto in senso materiale, oppure un nuovo e diverso fatto giuridico, così mutando i termini della controversia inizialmente delineati dall’attore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22287 del 27/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5866 del 26/05/1995; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44 del 05/01/1991; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2474 del 13/04/1985; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3490 del 19/05/1983).

Nella specie, avendo gli attori intrapreso, come già ricordato, un giudizio per lo scioglimento di una comunione ereditaria, l’eccezione di uno dei convenuti diretta a negare l’esistenza di quella comunione ed a dedurre l’esistenza di un testamento con cui il de cuius aveva attribuito in suo favore l’intero patrimonio, introduceva indubbiamente un fatto giuridico nuovo nel processo, rispetto al quale la domanda di riduzione della disposizione testamentaria si poneva, come ritenuto dalla Corte d’appello, in rapporto di consequenzialità necessaria.

Tuttavia, con la sentenza definitiva n. 1454/2013, nell’ambito dell’indagine, spettante al giudice di merito, diretta all’identificazione della portata della domanda di riduzione sottoposta alla sua cognizione, e quindi dell’individuazione del contenuto sostanziale della pretesa così fatta valere, la Corte d’Appello di Genova ha ritenuto insufficientemente allegata la lesione della legittima da parte degli attori, oggetto dell’azione di riduzione, essendosi la loro domanda, nella difesa del 9 luglio 1991, sostanziata nel dedurre che il testatore avesse provveduto “oltre il limite della disponibile” e nel dichiarare di voler “esercitare, come esercitano, l’azione di riduzione”, per poi richiamare, nel prosieguo della causa (ed anzi, come gli stessi ricorrenti precisano in ricorso, “nella comparsa conclusionale del 13 maggio 2005”) le note di chiarimenti depositate dal CTU il 27 novembre 2001.

La Corte d’Appello, ritenendo non assolto l’onere di sufficiente allegazione, ha così fatto corretta applicazione dell’interpretazione giurisprudenziale per cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che proponga l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, l’attore ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che di proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal “de cuius”. In relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., l’attore deve altresì indicare il valore e l’ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l’azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, e cominciando, comunque, dall’ultima, per poi risalire via via alle anteriori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 19/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 29/10/1975).

I ricorrenti V.M.M., N.L. e N.M., nel loro motivo di censura, deducono di aver dettagliato la domanda di riduzione, indicandone l’oggetto nelle due donazioni e nella disposizione testamentaria, nella comparsa conclusionale del 10 maggio 2005. Tuttavia, pur nei giudizi, quale quello in esame, cui trovava applicazione il regime normativo anteriore alla L. n. 353 del 1990, la funzione delle comparse conclusionali era soltanto quella illustrare le ragioni di fatto e di diritto inerenti le domande e le eccezioni già proposte, e non già quella di addurre ex novo gli elementi di fatto dapprima non specificati. Nè è decisivo soffermarsi sul dato che la lesione di legittima fosse poi stata dimostrata mediante le avvenute produzioni documentali, e riscontrata dal CTU nella nota di chiarimenti depositata il 27 gennaio 2001, in quanto la sentenza impugnata, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha considerato prioritariamente non assolto l’onere di (tempestiva) allegazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della lesione della quota riservata ai legittimari (valore della massa ereditaria, valore della legittima, entità della lesione stessa), dovendo poi soltanto quanto dapprima allegato trovare riscontro nel materiale probatorio legittimamente acquisito al processo. Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell’avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l’individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonchè degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal successivo assolvimento dell’onere probatorio al riguardo.

5. Conseguono il rigetto del ricorso R.G. 411/2015, l’assorbimento del ricorso R.G. 18203/2012 e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore di N.F. e A.I..

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti V.M.M., N.L. e N.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione di cui al ricorso R.G. 411/2015, integralmente rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso R.G. 411/2015, dichiara assorbito il ricorso riunito R.G. 18203/2012 e condanna V.M.M., N.L. e N.M. a rimborsare a N.F. e A.D. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti V.M.M., N.L. e N.M., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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