Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9192 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 02/04/2021), n.9192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12929/2016 proposto da:

S.L., G.I., elettivamente domiciliati in

Roma, via Panama n. 86, presso lo studio dell’avvocato Ranalli

Giovanni, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Nuova Banca delle Marche s.p.a., quale procuratrice mandataria di REV

– Gestione Crediti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Toscana n. 10,

presso lo studio dell’avvocato Rizzo Antonio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Coaccioli Antonio, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Banca delle Marche ha convenuto avanti al Tribunale di Terni i coniugi S.L. e G.I.. Assumendo che questi avevano prestato fideiussione per i crediti che vantava nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) e della s.r.l. (OMISSIS) (società successivamente fallite), la Banca ha chiesto la dichiarazione di simulazione della costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai detti coniugi ovvero, e in subordine, la revoca ex art. 2901 c.c., della medesima.

Il Tribunale ha respinto entrambe le pretese.

2.- La Banca ha appellato la decisione avanti alla Corte di Perugia. Che, respinta la domanda di simulazione del fondo patrimoniale, ha accolto invece quella revocatoria.

3.- Al riguardo, la Corte umbra si è soffermata in modo particolare sul requisito della scientia damni, di cui il giudice del primo grado aveva negato la ricorrenza in fattispecie.

Fermata l’utilizzabilità anche della prova presuntiva per il riconoscimento in concreto della scientia, la sentenza ha osservato come non occorra, in proposito, la consapevolezza in capo al fideiussore dell’eventuale insolvenza del debitore principale, “essendo la scientia damni riconnessa al fatto in sè della realizzazione di un atto che limitava la garanzia patrimoniale in presenza dell’esistenza di una situazione debitoria legata alla certa presenza delle fideiussioni”. Per aggiungere che, nella specie, veniva comunque in rilievo il fatto che i coniugi conferenti nel fondo erano “altresì soci delle società garantite, sì che era impossibile che fossero all’oscuro sia del dissesto economico che ha portato al fallimento di entrambe le società, sia a fortiori (quanto meno) della sussistenza della posizione debitoria nei confronti della Banca agente”.

Del resto – ha pure aggiunto la pronuncia – la costituzione del fondo nel concreto è avvenuta in epoca sostanzialmente contestuale alla revoca degli affidamenti da parte della Banca, ma parecchi anni dopo la celebrazione del matrimonio.

4.- Avverso questa pronuncia ricorrono i coniugi S. e G., proponendo tre motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, la Banca.

Entrambe le parti hanno anche depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo di ricorso assume la violazione delle norme degli artt. 167 e 170 c.c..

Rilevano i ricorrenti che l'”istituto del fondo patrimoniale vuole rappresentare un sistema per garantire il substrato patrimoniale della famiglia” e che, d’altro canto, le fideiussioni concesse dai ricorrenti alla Banca rimangono estranee ai bisogni della famiglia, secondo quanto incontestato in causa.

Da questa coppia di constatazioni i ricorrenti fanno discendere il rilievo, per cui “va da sè che l’esecuzione sui beni del fondo dovrà ritenersi inammissibile e di tutto ciò la Banca creditrice ne aveva piena contezza, oltre che per la natura dell’affare, anche perchè comunque chi negozia con soggetti uniti in matrimonio ha l’onere di accertarsi se l’affare stesso sia concluso nell’interesse della famiglia o meno”.

6.- Il motivo non è fondato.

Il sistema vigente non esonera l’atto di costituzione del fondo patrimoniale dall’assoggettamento alle azioni revocatorie (ordinaria, come fallimentare): così facendo intendere che, nel conflitto, le ragioni dei creditori possono prevalere sulla cura degli interessi familiari di carattere patrimoniale.

La giurisprudenza di questa Corte è ben ferma, del resto, in questa acquisizione (cfr., da ultimo, Cass., 9 aprile 2019, n. 9798; Cass., 15 novembre 2019, n. 29797). Per la specifica, puntuale osservazione per cui, comunque, “non vi è alcun obbligo di legge di costituire il fondo per provvedere all’interesse della famiglia”, si veda in particolare la pronuncia di Cass., 8 agosto 2007, n. 17418.

La detta acquisizione non viene in qualche misura a diminuire, o in ogni caso a mutare, nell’ipotesi in cui conferenti del fondo sia non già il debitore principale, bensì un suo fideiussore (cfr. Cass., 7 ottobre 2010, n. 24757; Cass., 3 giugno 2020, n. 10522).

7.- Il secondo motivo di ricorso attiene al requisito della scientia damni e lamenta la violazione delle norme degli artt. 170,2901 e 2697 c.c..

Sostengono dunque i ricorrenti che, per l’effettiva configurazione di questo requisito, è necessario che il debitore versi in stato di insolvenza al tempo dell’atto dispositivo, ovvero costitutivo del fondo patrimoniale; e occorre che tale stato sia pure conosciuto dai soggetti che al fondo vengono a dare vita.

8.- Il motivo non è fondato.

Nel sistema tracciato per la revocatoria ordinaria, è necessario – ma anche sufficiente – che l’atto, che viene fatto appunto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad “alterare in senso peggiorativo” la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito (cfr. Cass., 4 maggio 1996, n. 4143), così rendendo più “incerta” o comunque maggiormente “difficoltosa” la realizzazione del diritto medesima (Cass., 7 luglio 2007, n. 15310).

Di conseguenza, la revocabilità dell’atto non suppone necessariamente – e neppure di necessità implica, per la verità – la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore (cfr. Cass., 4 novembre 1995, n. 11518). Chè la tutela accordata dalla legge al creditore si pone, in materia, a un livello diverso – e di spessore maggiore – da quello rappresentato da un intervento limitato alla situazione di sostanziale incapienza dei patrimoni dei debitori coinvolti nell’esecuzione della prestazione dovuta.

9.- In via correlata, la scientia damni, che la norma dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, pone in capo al debitore che l’atto compie, si atteggia propriamente come semplice, “mera conoscenza” delle conseguenze negative che – in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito – l’atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045).

Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice “previsione del danno” che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall’atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007).

10.- Col terzo motivo, i ricorrenti affermano che la sentenza impugnata ha violato il “combinato disposto degli artt. 2727,2729,2901,167 c.c. e segg..

Rilevano i ricorrenti che la Corte territoriale ha errato nel costruire la prova presuntiva della scientia damni. In specie, “è mancato il fatto noto per risolvere, in via induttiva, quello ignoto, dato che i coniugi erano anche soci (solo) a responsabilità limitata delle società poi fallite, ma non avevano rivestito la carica di amministratori nelle medesime: dunque, era assai verosimile (anzi reale) che non avessero conosciuto le reali vicende societarie, al momento della costituzione del fondo patrimoniale”.

11.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, in effetti, intende chiedere a questa Corte una nuova valutazione delle circostanze di fatto della fattispecie, che è giudizio per contro precluso nella sede del giudizio di legittimità. Valutazione che, inoltre, viene sollecitata solo in relazione a una parte della motivazione svolta dalla Corte territoriale, che per l’appunto non si è limitata a considerare la qualità di soci del debitore dei fideiussori conferenti il fondo patrimoniale (cfr. sopra, nel n. 3).

12.- In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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