Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9191 del 16/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 16/04/2010), n.9191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 56/13/07 del 20/12/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio- rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRAP. L’intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene quattro motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia lamenta l’omessa pronuncia riguardo all’eccezione di tardività di una delle istanze di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Il mezzo è manifestamente fondato, non risultando che l’eccezione sia stata delibata dal giudice tributario.

Resta assorbito il secondo motivo, relativo, per le medesime ragioni, a violazione di legge.

Con i motivi terzo e quarto l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce che il contribuente, agente di commercio, in quanto imprenditore, sarebbe soggetto ad IRAP a prescindere da qualsiasi indagine in merito all’esistenza di una struttura autonomamente organizzata.

I due motivi sono manifestamente infondati in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (SS.UU. 12108/09)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo e quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a quanto accolto, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigettato il terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010

 

 

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