Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9191 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3421-2013 proposto da:

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI,

rappresentato difeso dall’avvocato ANDREA DI MICCO;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GROTTA DI GREGNA 121/A, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

BELLOMO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO VANZARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2988/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato ANDREA DI MICCO, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti difensivi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per la manifesta infondatezza

e per la condanna aggravata alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M. convenne in giudizio I.A. assumendo di avergli commissionato lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato con l’obbligo di fornire attrezzature e manodopera e di aver subito danni per Lire 13.036.300 per il crollo della pensilina realizzata dal convenuto, il quale eccepì la carenza di legittimazione passiva perchè le opere erano state realizzate da manodopera reperita e retribuita dall’attore e svolse riconvenzionale per i danni subiti dalle sue attrezzature a seguito del crollo.

Il Tribunale di Latina condannò I. al pagamento di Euro 6732,63 oltre interessi e la Corte di appello di Roma, con sentenza 5.6.2012, rigettò l’appello del soccombente ritenendo provata la responsabilità dell’appaltatore richiamando la deposizione dell’ing. P. circa il riconoscimento dell’ I. della esecuzione dei lavori e le altre testimonianze.

Ricorre I. con due motivi, illustrati da memoria, resiste M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 1655 e 1669 c.c., art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in ordine alla qualificazione come appalto anzicchè lavoro subordinato perchè I. era stato contattato non come ditta ma come muratore con richiesta di prestito delle attrezzature con richiamo di testimonianze.

Col secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 101 c.p.c. per la ingiustificata utilizzabilità della ctp in ordine ai danni e violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5.

Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’appaltatore richiamando la deposizione dell’ing. P. circa il riconoscimento dell’ I. della esecuzione dei lavori, costituiti da una struttura in acciaio con interposti elementi di cotto forati e superiore solettina in cemento armato, e le altre testimonianze.

In particolare ha richiamato la testimonianza secondo la quale gli operai indossavano una maglietta bianca con la scritta “Impresa edile I.”, quella secondo la quale lavoravano alle dipendenze dell’ I., che aveva ricevuto incarico dal M..

Il primo motivo è infondato perchè la qualificazione dell’appalto è basata su plurimi elementi quali l’ammissione della esecuzione dei lavori e l’impiego delle attrezzature, circostanze che si vogliono sminuire.

E’ irrilevante il riferimento generico di un teste alla avvenuta cancellazione dal registro delle imprese in presenza del perdurante esercizio in fatto di attività tipica di impresa mentre la presenza sui luoghi di altri operai e non quella continua dell’ I. conferma anzicchè smentire la qualifica di appaltatore.

Il secondo motivo è infondato in quanto la ctp è valutabile (Cass. 12.12.2011 n. 26550 ord.) e la Corte di appello ha valorizzato la circostanza che il Tribunale aveva dato alla stessa un valore indiziario mentre le critiche erano generiche.

Il ricorso propone un riesame del merito rispetto ad una sentenza che resiste alle critiche.

In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.

Non si ritiene esistano i presupposti della condanna aggravata ex art. 385 c.p.c., comma 4, perchè il ricorso pur infondato non denota un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2700 di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfetizzate nel 15%.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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