Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9191 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 02/04/2021), n.9191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7526/2016 proposto da:

M.L., anche in nome e rappresentanza di T.V.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia Vecchia n. 657,

presso lo studio dell’avvocato Baldacci Michele, rappresentata e

difesa dagli avvocati Massaro Lucia, e Terzulli Leonardo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Federico

Confalonieri n. 1, presso lo studio dell’avvocato Troiani Antonio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Deluca Michele, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.L., anche in nome e rappresentanza di T.V.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia Vecchia n. 657,

presso lo studio dell’avvocato Baldacci Michele, rappresentata e

difesa dagli avvocati Massaro Lucia e Terzulli Leonardo, giusta

procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1758/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

pubblicata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/11/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel dicembre 2001, T.V. e M.L. hanno convenuto avanti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, la s.p.a. Banco di Napoli, per chiedere l’accertamento della nullità di talune clausole dei più contratti di conto corrente e di apertura di credito (interessi “uso piazza”; capitalizzazione trimestrale; commissione di massimo scoperto) intercorsi tra le parti, nonchè la condanna dell’istituto alla ripetizione delle somme così indebitamente percepite.

Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea.

2.- Il Banco di Napoli ha proposto appello avanti alla Corte di Bari. Nel costituirsi, gli appellanti hanno a loro volta interposto appello incidentale.

Con sentenza depositata il 9 novembre 2015, la Corte territoriale ha parzialmente accolto l’impugnazione principale; totalmente quella incidentale; per l’effetto, ha rideterminato in minus l’importo delle somme restitutorie dovute, pure condannando la Banca al pagamento delle spese del grado.

3.- Per quanto in particolare qui ancora interessa, la Corte barese ha rilevato che il complesso della documentazione prodotta in giudizio mostrava la presenza di diverse pattuizioni scritte, come sopravvenute nel corso di svolgimento dei rapporti; e ha ritenuto che queste clausole ben potessero, e dovessero, essere utilizzate per il ricalcolo delle posizioni del dare e dell’avere tra le parti.

4.- Avverso questo provvedimento sono insorti M.L. e T.V., proponendo ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con controricorso resiste la Banca, che pure ha formulato un motivo di ricorso incidentale.

Al ricorso incidentale i ricorrenti principali hanno replicato con apposito controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo del ricorso principale assume violazione dell’art. 1284 c.c. e L. n. 154 del 1992, art. 4.

“La Corte di Appello” – segnalano i ricorrenti principali – “ha omesso di considerare che le pattuizione scritte, rinvenute in atti, attengono ad apertura di credito successiva all’apertura dei singoli conti correnti”, nei quali i patti facevano riferimento unicamente alle condizioni usualmente praticate su piazza. Essendo questi patti nulli, gli stessi – si argomenta – non potevano essere sanati nè dalle successive comunicazioni delle variazioni del tasso di interesse, nè tantomeno da “successive pattuizioni, unilateralmente determinate dalla Banca nel corso del rapporto di conto corrente”: per l’intero periodo di svolgimento del rapporto, gli interessi dovevano invece correre secondo la misura legale.

D’altra parte – si aggiunge -, la Corte di Appello non ha tenuto conto del dettato della legge sulla trasparenza, per la quale l’eventuale possibilità di variare di tasso di interessi in senso sfavorevole al cliente suppone la sussistenza di un’apposita clausola, che sia stata specificamente approvata dal cliente. Clausola nella specie non sussistente.

6.- Il motivo non può essere accolto.

La Corte di Appello ha accertato la sussistenza di “patti scritti” intervenuti tra le parti durante lo svolgimento del rapporto e intesi a regolamentare ex nunc la misura degli interessi dovuti.

Non si tratta, quindi, di variazioni dei tassi che siano frutto di interventi unilaterali della Banca, secondo il potere (c.d. ius variandi) riconosciutole dalla legge sulla trasparenza sulla base di un’apposita clausola specificamente approvata dal cliente in via preventiva.

Non v’è ragione di principio, d’altra parte, per cui l’autonomia delle parti non possa “sostituire” una clausola nulla con altra e valida pattuizione: a condizione, naturalmente, che la clausola nuova non intenda anche venire a “sanare” la pregressa e nulla pattuizione. Ciò che, nel caso di specie, non è comunque avvenuto, posta la sicura irretroattività dei nuovi patti nel concreto intervenuti in proposito (cfr., in particolare, p. 11 s. della sentenza impugnata).

7.- Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell’art. 195 c.p.c., comma 3.

Rilevano i ricorrenti che la CTU integrativa, espletata in grado di appello, non è stata previamente trasmessa alle parti, ma senz’altro depositata in cancelleria. Così facendo, si assume, “alle parti veniva impedito di svolgere osservazioni e contestazioni in violazione del diritto di difesa”.

8.- Il motivo non può essere accolto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è affetta da nullità, ma da mera irregolarità – per sè irrilevante, ove non tradottasi in un effettivo nocumento del diritto di difesa – la CTU che sia stata depositata senza previa sua trasmissione alle parti (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5897).

Nella specie, d’altra parte, i ricorrenti non adducono null’altro se non semplice circostanza della mancata previa trasmissione dell’elaborato. Sì che difetta, nella specie, un qualunque pregiudizio del diritto costituzionale di difesa. Secondo quanto riportato nel controricorso (p. 8), in effetti, gli attuali ricorrenti hanno sviluppato le loro osservazioni a detta CTU nel contesto della comparsa conclusionale d’appello.

9.- Il motivo di ricorso incidentale rileva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: la Corte di Appello ha errato – si puntualizza – nell’addossare per intero sulla Banca le spese di giudizio dei gradi del merito. Nei fatti, il credito restitutorio è stato “notevolmente ridotto rispetto a quanto originariamente era stato richiesto” e pure rispetto a quanto la sentenza del primo grado aveva riconosciuto.

10.- Il motivo non merita di essere accolto.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa” (cfr., da ultimo, Cass., 31 agosto 2020, n. 18128).

11.- In conclusione, vanno respinti tanto il ricorso principale, quanto pure il ricorso incidentale.

Le spese relative al giudizio di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, come pure a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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