Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9191 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28183-2018 proposto da:

T.L., RICORSO NON DEPOSITATO AL 11/10/2018;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13584/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che T.L. ha proposto ricorso per cassazione per revocazione avverso la sentenza 13584/17 di questa Corte di Cassazione, non notificata;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controricorso;

che il ricorso, come risulta da certificato in atti, non risulta depositato presso la cancelleria di questa Corte; in violazione di quanto disposto dall’art. 369 c.p.c.;

che a tal fine è sufficiente ricordare il principio secondo cui il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso. (Cass. 26529/17);

che il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;

che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro – 2000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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