Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9190 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13060-2012 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 283, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CALA’, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RE.DI.CE.GI. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

VERSACE, che alo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

EDILSYSTEM SRL SOCIETA’ CESSATA, AP TER SRL SOCIETA’ CESSATA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1480/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’estinzione del ricorso, in

subordine, per la cassazione della materia del contendere.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

R.A. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di Re.di.Ce.Gi., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1480/2011 pubblicata il 5/4/2011 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rigettato ogni domanda proposta dal R., condannandolo, in accoglimento dell’appello proposta dal Re.di.Ce., unico tra i convenuti in primo grado ad impugnare la sentenza del Tribunale di Roma, al pagamento in favore di quest’ultimo di 55.541,23 Euro.

Il Re.di.Ce. ha resistito con controricorso.

Successivamente, il R. ha depositato scrittura privata conclusa tra le parti, contenente rinuncia al ricorso ed accettazione da parte del controricorrente.

Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio. Preso atto dell’accettazione della resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA