Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9190 del 10/04/2017
Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 21/02/2017, dep.10/04/2017), n. 9190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13060-2012 proposto da:
R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 283, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CALA’, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RE.DI.CE.GI. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
VERSACE, che alo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
EDILSYSTEM SRL SOCIETA’ CESSATA, AP TER SRL SOCIETA’ CESSATA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1480/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 05/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS PIERFELICE che ha concluso per l’estinzione del ricorso, in
subordine, per la cassazione della materia del contendere.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
R.A. ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti di Re.di.Ce.Gi., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1480/2011 pubblicata il 5/4/2011 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, ha rigettato ogni domanda proposta dal R., condannandolo, in accoglimento dell’appello proposta dal Re.di.Ce., unico tra i convenuti in primo grado ad impugnare la sentenza del Tribunale di Roma, al pagamento in favore di quest’ultimo di 55.541,23 Euro.
Il Re.di.Ce. ha resistito con controricorso.
Successivamente, il R. ha depositato scrittura privata conclusa tra le parti, contenente rinuncia al ricorso ed accettazione da parte del controricorrente.
Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio. Preso atto dell’accettazione della resistente non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017