Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9190 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, (ud. 21/10/2019, dep. 02/04/2021), n.9190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22014/2015 r.g. proposto da:

D.G., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocato Clemente Montagnosi, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Bergamo, Via Cucchi n. 6.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) società alberghiera per azioni, (cod. fisc.

(OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore il

curatore fallimentare.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Verona, depositato in data 23

luglio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Verona ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, avanzata da D.G. avverso il provvedimento con cui il g.d. del Fallimento (OMISSIS) s.p.a. aveva rigettato la sua domanda di ammissione allo stato passivo del credito chirografario di Euro 28.994,34, preteso a titolo di rimborso della somma che egli aveva versato alla fallita in bonis in occasione della stipula, l’11.9.1993, di un contratto preliminare di compravendita di quote di multiproprietà alberghiera, che la venditrice, ammessa il 29.1.2002 alla procedura di concordato preventivo, si era obbligata a concludere e in relazione al quale aveva anche promosso domanda di adempimento in forma specifica, trascritta il 22.2.08, anteriormente alla sentenza dichiarativa, emessa il 22.3.2012.

Il tribunale ha rilevato: che il contratto era nullo, e non era in alcun modo opponibile al Fallimento, per mancanza originaria di specificità del suo oggetto, in quanto non indicava quale fosse la reale ed effettiva entità della quota promessa in vendita, neppure evincibile dal regolamento della multiproprietà, in esso richiamato al solo fine della ripartizione delle spese; che pertanto andava accolta l’eccezione svolta dal curatore, di prescrizione del diritto dell’opponente alla ripetizione delle somme versate, trattandosi di diritto sorto il giorno stesso della sottoscrizione del contratto e dovendosi escludere che il termine di prescrizione, mai interrotto attraverso la notifica di atti di messa in mora, fosse rimasto sospeso durante il tempo di pendenza della procedura di concordato o che potesse ritenersi operante la L. Fall., art. 168, comma 2, o, ancora, che la domanda ex art. 2932 c.c., potesse valere quale atto interruttivo.

2. Il decreto, pubblicato il 23.7.2015, è stato impugnato da D.G. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 2935 c.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un documento decisivo per il giudizio contesta che il contratto preliminare potesse ritenersi nullo. Sostiene che il tribunale non avrebbe considerato che la scrittura conteneva un chiaro rinvio al regolamento ad essa allegato (doc. 4), il quale, nelle ultime due pagine, riportava la tabella millesimale da cui si poteva agevolmente ricavare la quota di comunione promessa in vendita (app. 120, per il periodo 8, pari a mill. 58; app. 121, pari a mill. 34).

2. Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione agli artt. 1419 e 1424 c.c.. Evidenzia che, pur nell’ipotesi di nullità del contratto per la rilevata indeterminatezza dell’oggetto, il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che esso aveva comunque avuto esecuzione ed effetto tra le parti, quale contratto di godimento dell’immobile, sino alla data di dichiarazione del fallimento; ciò premesso sostiene che il suo diritto di credito sarebbe sorto solo a seguito del provvedimento con il quale il g.d. aveva disposto il non luogo a provvedere sull’istanza da lui avanzata ai sensi dell’art. 72, anteriormente al quale egli era rimasto nella legittima aspettativa di vedersi riconoscere il diritto di proprietà sulla quota, secondo quanto previsto nella sentenza di omologazione del concordato.

3. Con il terzo motivo D. deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2941, n. 6, c.c. assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, il decorso del termine di prescrizione è sospeso per l’intera durata della procedura di concordato preventivo.

4.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile sotto più di un profilo.

4.1.1. Va in primo luogo rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito, qualora il ricorrente si limiti a richiamarli in via generica, senza trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso, senza allegarli all’atto e senza fornire puntuali indicazioni, necessarie alla loro individuazione all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio, al fine di renderne possibile l’esame (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020, Cass., Sez. 6-3 – Sentenza n. 19048 del 29/9/2016).

Nella specie D. ha, per l’appunto, omesso di allegare al ricorso il documento ritenuto “decisivo” ai fini della diversa, auspicata soluzione della causa – e cioè il regolamento della multiproprietà alberghiera in base al quale si sarebbe, a suo dire, agevolmente potuta determinare la quota di comproprietà alberghiera oggetto del preliminare – e neppure ne ha riportato il contenuto rilevante nel motivo.

4.1.2. Va aggiunto che il regolamento, contrariamente a quanto si sostiene nella censura, non risulta prodotto (nè sub. doc. 4, nè con altra numerazione) nel fascicolo di parte ricorrente della fase di merito.

4.1.3. Per altro verso, va poi rilevato che il tribunale ha espressamente escluso che la quota di comproprietà promessa in vendita potesse essere identificata attraverso il regolamento: tale accertamento, relativo proprio al contenuto del documento, non poteva perciò essere contestato attraverso la denuncia di un vizio di omesso esame del “fatto decisivo” (contrario) da esso emergente, ma solo deducendo la violazione delle norme che presiedono all’interpretazione dei contratti.

4.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, posto che, da un lato, dalla lettura del provvedimento impugnato non risulta che la questione della conversione del contratto nullo in contratto di godimento sia stata dibattuta dinanzi al giudice del merito e, dall’altro, il ricorrente non si è curato di precisare dove, ed in quali esatti termini, l’abbia prospettata (ciò senza contare che, in tale ipotesi, avrebbe dovuto denunciare sul punto un vizio di omessa pronuncia): la questione, richiedente accertamenti in fatto, non poteva pertanto essere dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità.

4.3 La terza doglianza è invece infondata.

Sul punto, ritiene questo Collegio di dover fornire continuità applicativa al principio già affermato da questa Corte con il precedente arresto rappresentato dall’ordinanza n. 5663 de126/02/2019, a tenore del quale “Il concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, ma dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Ne consegue che l’art. 2941 c.c., n. 6, non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo in questione, poichè la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo la L. Fall., art. 182, nel testo vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 169 del 2007)” (cfr., anche: Sez. 1, Sentenza n. 17060 del 03/08/2007; Sez. L, Sentenza n. 3270 del 10/02/2009).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessun provvedimento è dovuto per le spese del presente giudizio di legittimità, in quanto il Fallimento non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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