Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9190 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9637-2018 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5,
presso lo studio dell’avvocato ANDREA RIZZELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato DANIELA LORENZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2700/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
19/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Lecce, con sentenza n. 387/11, sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da M.P. avverso i provvedimenti di diniego di condono n. (OMISSIS) per irpef 1985 e 1990-1994 nonchè Ilor anni 1985 e 1990-1993.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia, sez. dist. Lecce.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 2700/2017, accoglieva l’impugnazione affermando che, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, le definizione del condono si verificava con il versamento della prima rata ed in caso di mancato versamento delle rate successive – come avvenuto nel caso di specie – si procedeva ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo dovuto.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce che l’avvenuto pagamento della prima rata era idoneo a definire l’accordato sgravio fiscale.
Il motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che a più riprese ha affermato che la sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2000, art. 12, costituisce una forma di condono clemenziale applicabile in relazione a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 mediante il pagamento del 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo, sicchè, essendo pienamente certo il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. 11669/16; Cass. 21416/16; Cass. 20746/10).
Il ricorso va quindi respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso a condanna il M. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019