Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 919 del 20/01/2021
Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/01/2021), n.919
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 05096/2019 R.G. proposto da:
T.O., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.
Laura Barberio, (PEC laurabarberio.ordineavvocatiroma.org) con
domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma via del Casale
Strozzi n. 31;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato (PEC ags.rm.imailcert.avvocaturastato.it);
– intimato –
avverso il la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 828/2018
depositata il 29/11/2018;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
24/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RILEVATO
che:
– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto la domanda del ricorrente;
– avverso detta sentenza si propone ricorso per Cassazione con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– l’unico motivo di ricorso dedotto censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 TUI e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per non avere il giudice dell’appello preso in considerazione la condizione di orfano e minore di età del richiedente, nonchè le sue condizioni di salute certificate;
– il motivo è fondato;
– dalla lettura della sentenza impugnata, è evidente come il profilo denunciato dal ricorrente (sia riguardo alla minore età, sia riguardo alle condizioni di salute in relazione con il sistema sanitario del paese di provenienza, le cui caratteristiche e accessibilità da parte dei cittadini restano del tutto ignote) non sia stato minimamente oggetto di esame da parte della Corte di merito, neppure ai fini di valutare la concessione della protezione c.d. “umanitaria” D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3; invero, poi, lo stesso è decisivo ai fini della soluzione della controversia poichè la protezione umanitaria costituisce una misura atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2019, n. 13079; 31/05/2018, n. 14005; Cass., Sez. VI, 9/10/2017, n. 23604). L’applicazione di tale misura richiede pertanto una valutazione individuale, da condursi caso per caso, del livello d’integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, comparato alla situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del Paese di origine e nella quale si troverebbe nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, in modo tale da far emergere eventuali situazioni personali di vulnerabilità, collegate alla violazione di diritti fondamentali (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/ 2019, n. 29459; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681);
– orbene, tra le predette situazioni va indubbiamente annoverata la minore età del richiedente, la quale costituisce oggetto di specifica attenzione da parte della disciplina in tema di immigrazione, in quanto, oltre a precludere l’emissione del decreto di espulsione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a), salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, giustifica l’applicazione di particolari misure di tutela, sia sotto il profilo sostanziale, ai sensi degli artt. 28, 31 e 33 del medesimo Decreto, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 19 e della L. 7 aprile 2017, n. 47, che sotto quello procedimentale;
– tale aspetto non è stato preso in considerazione dal provvedimento impugnato, che ha del tutto omesso di valutare l’età che il ricorrente aveva al momento del suo ingresso in Italia, le vicissitudini da lui attraversate nel lungo tragitto dal Paese di origine, le esperienze traumatiche eventualmente vissute, il tempo trascorso da quell’epoca e le relazioni eventualmente intrattenute nel nostro Paese, le particolari esigenze di tutela connesse alla sua età ed alla sua formazione;
– la Corte territoriale ha inoltre omesso anche di esaminare, verificare se il ricorrente si trovasse nella posizione di minorenne non accompagnato, la quale, come affermato dalla Corte EDU, costituisce di per sè una condizione di “vulnerabilità estrema”, da ritenere prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure positive necessarie, il cui inadempimento costituisce violazione dell’art. 3 della CEDU (cfr. Corte EDU, sent. 12/10/2006, Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio; v. anche, in ordine alle esperienze vissute dal minore, sent. 22/11/2016, Abdullahi Elmi ed altri c. Malta; 21/1/2011, M.S.S. c. Belgio; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11743 del 17/06/2020);
– la pronuncia impugnata va pertanto cassata con il conseguente rinvio della causa al giudice dell’appello che si atterrà ai principi sopra evidenziati e provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021