Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 919 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 17/01/2020), n.919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9215/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

R.R., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Carmela

Carbonaro del foro di Genova con studio in Genova, Via Frugoni, n.

15/7, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 10/3/14 pronunciata il 22.10.2014 e depositata

l’8.1.2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10.7.2019 dal Consigliere Dott. SAIEVA Giuseppe.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. R.R. impugnava il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla domanda di rimborso tesa ad ottenere la restituzione del 50% della somma di Euro 16.251,22, pari alla trattenuta fiscale del 23% operata sulla somma di Euro 64.259,46 percepita nell’anno 2006 a titolo di incentivo all’esodo.

2. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio eccependo che il contribuente non aveva fornito idonea documentazione che provasse la natura della somma percepita a titolo di incentivo all’esodo.

3. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e disponeva il rimborso della somma pari al 50% della somma trattenuta, ritenendo documentata la natura di incentivo all’esodo e quindi affermando il diritto del contribuente a godere dell’aliquota agevolata.

4. L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione affermando che dalla documentazione prodotta dal contribuente la somma risultava corrisposta a titolo di “indennità supplementare” talchè non era giustificata l’applicazione dell’aliquota agevolata.

5. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n. 10/3/14 pronunciata il 22.10.2014 e depositata l’8.1.2015 rigettava l’appello in considerazione della natura effettiva della somma percepita con indubbia finalità di incentivo all’esodo, indipendentemente dalla imprecisa dizione utilizzata dal datore di lavoro.

6. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il contribuente.

7. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 10.7.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

7. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di ricorso l’Ufficio finanziario censura la sentenza impugnata per “violazione e/o falsa applicazione del T.U.I.R., art. 19, comma 4 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

2. Il ricorso dell’Agenzia appare meritevole di accoglimento.

3. Va infatti premesso che questa Corte ha stabilito il principio di diritto (cfr., fra tante, sentenza n. 9049 del 2005) secondo cui, con riguardo all’IRPEF dovuta sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 se uomini, per l’applicazione del beneficio della riduzione dell’aliquota alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, occorre verificare che il fine dichiarato della norma sia quello di incentivare l’esodo anticipato dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un quadro di misure urgenti in materia di finanza pubblica, sottese alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro; obiettivo che viene conseguito sia nel caso di uscita simultanea di un gran numero di dipendenti, sia in quello di uscita, in tempi diversi, di uno o più lavoratori.

4. L’impugnata pronuncia, nella parte in cui ha ritenuto di potere assimilare “indipendentemente dalla imprecisa dizione utilizzata dal datore di lavoro” l’indennità supplementare erogata in favore del R. all’incentivo all’esodo, si pone in contrasto con i principi elaborati da questa Corte nella materia dei rimborsi d’imposta.

5. Invero, con sentenza n. 23696 del 15.11.2007, questa Corte ha affermato il principio, cui si intende dare continuità, secondo cui “in tema di rimborsi Irpef per la erogazione di somme di denaro da parte del datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo, è onere del lavoratore-contribuente dimostrare che l’attribuzione patrimoniale gli è stata erogata a tale titolo, documentando la relativa affermazione; ed è dovere del giudice di merito quello di verificare la sufficienza della documentazione prodotta a sostegno delle ragioni creditorie (da rimborso) allegate dal contribuente, con un giudizio di merito che, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in Cassazione”.

6. Nel caso di specie, la C.T.R., prescindendo dall’esame della documentazione posta a base della pretesa di rimborso avanzata dal contribuente e senza fornire contezza alcuna dei documenti acquisiti, ha comunque ritenuto sic et simpliciter il trattamento erogato al R., “indipendentemente dal fatto che la delibera porti la dizione indennità supplementare… un incentivo all’esodo, come previsto dalla norma agevolativa”.

7. La sentenza va pertanto cassata con conseguente rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per il riesame in relazione al principio enunciato, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA