Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 919 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 04/10/2016, dep.17/01/2017),  n. 919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6863/2013 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A

TRAVERSARI 55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARZANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BERARDINO CIUCCI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SADOAN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore signor

MA.SA., elettivamente domiciliata in ROMA, V. RENATO FUCINI

288, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RENZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABRIZIO MARINELLI, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1085/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato GIORGIO SACCO per delega orale;

udito l’Avvocato MARCO DI LULLO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1999 M.R. esponeva che: con atto pubblico del 6 agosto 1998, L.M. aveva venduto alla Sadoan S.r.l. il fondo rustico sito nel Comune di (OMISSIS), della superficie di mq. 19780, ricadente secondo la destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale, per circa mq. 500 in zona di rispetto stradale e per i rimanenti metri quadrati in zona agricola di rispetto ambientale, distinto nel NCT del predetto comune alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), particella n. (OMISSIS), are 98,80, per il prezzo di Lire 32.000.000; una porzione del fondo era stata detenuta fin dal 1987 dall’attore che l’aveva coltivata con i familiari, per avergliela concessa in affitto I.G., dante causa del L.; nell’atto di vendita era intervenuto C.U. per dichiarare di rinunciare al diritto di prelazione a lui spettante, in quanto affittuario, sul fondo compravenduto; in realtà, il C. avrebbe potuto rinunciare a tale diritto solo su una parte del fondo, non conducendolo in affitto nella sua interezza; l’attore, non essendo stato posto nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione a lui spettante, aveva diritto di esercitare il riscatto della L. n. 590 del 1965, ex art. 8.

Tanto premesso il M. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di L’Aquila, la Sadoan S.r.l. per sentir dichiarare il suo diritto al riscatto della porzione di terreno oggetto della compravendita con sostituzione ex tunc dell’attore alla Sadoan S.r.l..

La società convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che l’attore non era coltivatore diretto ma lavoratore dipendente presso la ASL di L’Aquila, non era affittuario del terreno e che il L. aveva garantito la proprietà piena e libera del fondo venduto; chiedeva altresì di chiamare in causa il venditore perchè la tenesse indenne e la garantisse da ogni eventuale danno.

Il L. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 2 maggio 2006, rigettava la domanda.

Avverso tale decisione il M. proponeva gravame cui resisteva la Sadoan S.r.l., che proponeva a sua volta appello incidentale.

Il L. si costituiva in quel grado chiedendo il rigetto sia dell’impugnazione principale che di quella incidentale.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 29 settembre 2012, rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava ammissibile l’atto di chiamata in causa del terzo da parte della Sadoan S.r.l. e regolava tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale M.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Ha resistito con controricorso la Sadoan S.r.l..

L’intimato L.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando “violazione o falsa applicazione della L. 26 gennaio 1965, n. 590, art. 31 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto non superata la valutazione del primo Giudice in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza della sua qualità di coltivatore diretto, non potendo i generici riscontri rilevabili dalle testimonianze costituire valido presupposto ai fini della formazione di un convincimento positivo in ordine alla continuità e alla stabilità dell’attività di coltivatore diretto. Ad avviso del M., la Corte di merito opererebbe un distinguo tra “semplice coltivazione” e “conduzione stabile e continuativa” del fondo il cui significato sarebbe imperscrutabile.

1.1. Il motivo va disatteso, in quanto, al di là della rubrica, pone in sostanza una questione di fatto inammissibile in questa sede.

2. Con il secondo motivo, rubricato “insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, il ricorrente deduce che la Corte di merito non avrebbe neppure dato conto dei motivi per cui ha ritenuto le deposizioni testimoniali non idonee a fondare il convincimento di abitualità della conduzione del fondo, avendo richiamato le stesse “in blocco”, ed avrebbe altresì illogicamente attribuito “alle affermazioni di testimoni.. un significato diverso da quello loro proprio” e ” quindi illogico”.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 29 settembre 2012, nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4), (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo all’esame, il ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ripropone, come peraltro chiaramente indicato già nella rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis.

3. Con il terzo motivo, dolendosi della “violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente ritiene che erroneamente la Corte di merito abbia affermato che l’appellante non ha impugnato la decisione sull’effettiva sussistenza della sua qualità di coltivatore diretto, negata in prime cure dal Giudice, avendo il M., invece, contestato la decisione del Tribunale al riguardo con il secondo motivo di appello.

3.1. Il motivo è infondato.

Ed invero la Corte di merito, esaminando il secondo motivo dell’impugnazione proposta, ha comunque escluso motivatamente la sussistenza della qualità di coltivatore diretto in capo al ricorrente (v. sentenza impugnata p. 6, 7 8 e soprattutto 9), sicchè non sussiste la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c..

4. Con il quarto motivo, rubricato “insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, il M. lamenta vizi di motivazione della sentenza in relazione alla affermazione della Corte di merito secondo cui l’appellante non avrebbe impugnato la decisione di primo grado sull’effettiva sussistenza della sua qualità di coltivatore diretto.

4.1. Il motivo inammissibile per le medesime ragioni già espresse con riferimento al secondo mezzo.

5. Con il quinto motivo, deducendo “violazione o falsa applicazione della L. 26 gennaio 1965, n. 590, art. 8 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il M. sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la prelazione anche con riferimento a quella frazione del terreno oggetto di causa avente destinazione puramente agricola.

5.1. L’esame del quinto motivo resta assorbito dall’esito dei motivi che precedono, evidenziandosi pure che, comunque, stante l’esito dei predetti motivi, non sussiste alcun interesse del ricorrente in relazione al mezzo in parola.

6. Con il sesto motivo, rubricato “Insufficienza della motivazione (art. 360, comma 1, n. 5)”, il M. si duole che la Corte di merito abbia “sorvolato” sulla possibilità di ritenere assoggettabile a prelazione la frazione di fondo destinata a “zona agricola”, incentrando la motivazione esclusivamente sulla considerazione per cui sono esclusi dalla prelazione “i terreni per cui la destinazione, seppure non edificatoria, sia comunque da considerare urbana in contrapposizione a quella agricola”.

6.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già espresse in relazione al secondo mezzo.

7. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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