Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 919 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 17/01/2011), n.919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7904-2007 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONDRAGONE

10, presso lo studio dell’avvocato MASTRANGELI PIERA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE CESARIS ANDREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA A.U.S.L. N. 9 DI GROSSETO, in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 13, presso lo studio dell’avvocato JAUS MARIA LUISA

RICHIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato BROGI RICCARDO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/03/2006 R.G.N. 621/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato MASTRANGELI PAOLA per delega DE CESARIS ANDREA;

adito l’Avvocato RICHIELLO MARIA LUISA JAUS per delega BROGI

RICCARDO;

adito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto, rigettava la domanda proposta da B. P. contro l’Azienda USL di Grosseto, di condanna al pagamento delle differenze economiche dipendenti dallo svolgimento da parte sua, nel periodo dall’1.7.1998 al 17.7.2001, quale responsabile della biblioteca medico-scientifica della Ausl, di mansioni riconducibili alla categoria D del c.c.n.l. del comparto sanità anzichè alla cat. C2 in cui era inquadrata.

La Corte osservava che la responsabilità della B. relativamente alla biblioteca in questione riguardavano le modalità operative ordinarie di gestione dell’andamento del relativo reparto- biblioteca, supporto scientifico dell’attività sanitaria oggetto del servizio pubblico demandato all’azienda, essendo incontroversa l’assenza di ogni autonoma determinazione sui libri da acquistare o le riviste a cui abbonare l’azienda, nonchè sull’entità complessiva della dotazione e sulla platea dei fruitori, tutti compiti demandati a soggetti maggiormente qualificati e capaci di incidere sulle relative scelte strategiche dell’azienda. In tale quadro andavano interpretate le risultanze istruttorie sulla gestione dei volumi, i rapporti con le case editrici, la sorveglianza circa l’esecuzione dei contratti da parte delle case editrici, i contratti con altre analoghe biblioteche, l’addestramento di due giovani avviati alla biblioteca nell’ambito di un ambito di recupero e inserimento professionale. Non assumeva poi rilievo determinante ai fini della causa l’approfondimento da parte della lavoratrice della sua preparazione culturale in tema di “patrimonio storico sanitario” e di problematiche medico-scientifiche, in quanto tale bagaglio di cultura personale non si palesava come direttamente incidente sui compiti gestionali amministrativi di sua competenza.

Passando alla verifica delle previsioni contrattuali in tema d’inquadramento professionale del c.c.n.l. comparto sanità in vigore negli anni 1998-2001, la Corte ricordava che per l’assegnazione alla categoria C si chiedeva il possesso di “conoscenze teoriche specialistiche di base”, “capacità tecniche elevate”, “autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo”, “eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”, e che il conseguente profilo di “Personale amministrativo-Assistente amministrativo” precisava ulteriormente che questo lavoratore svolge mansioni “complesse”, quali a titolo esemplificativo la “ricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attuata di informazione dei cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”. Concludeva quindi che complessivamente era dato riscontrare nella categoria C i più significativi caratteri di un impiegato di concetto dalle consistenti capacità di gestione autonoma del settore, ufficio, reparto assegnatigli. Nella categoria D, rivendicata dalla signora B., rientravano invece coloro che, con conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali, ricoprivano posizioni lavorative cui erano connesse “autonomia e responsabilità proprie”, “capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito di strutture semplici previste dal modello organizzativo aziendale”, con la precisazione – riguardo al profilo di “Collaboratore amministrativo-professionale” – che costui estrinsecava “autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti dell’unità operativa in cui è inserito” e collaborava con personale di categoria Ds e dirigenti nelle attività di studio e programmazione.

La Corte d’appello riteneva che l’attuazione organizzativa ed operativa da parte della signora B. delle scelte effettuate dal Comitato scientifico non eccedeva la consueta realizzazione concreta da parte di un impiegato di medio livello delle istruzioni generali e delle direttive di routine per la corretta gestione di un segmento limitato e dai contorni estremamente definiti e contenuti della complessa organizzazione di un’azienda sanitaria. E anche il subentrato coordinamento del lavoro di un secondo addetto alla biblioteca e quello dei due tecnici chiamati a procedere alla informatizzazione della struttura non spostavano in misura rilevante la connotazione professionale, la “qualità” dell’attività della signora B., atteso quanto previsto dalla contrattazione in tema di individuazione dei caratteri della categoria C, attribuita all’appellata, per la quale era prevista appunto anche l’eventuale attività di coordinamento ed il controllo di altri addetti con conseguente assunzione di responsabilità dei risultati. Inoltre, doveva essere considerato che la richiamata autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori – caratteristica precipua dell’impiegato direttivo di cat. D – indicava qualcosa di più impegnativo dei compiti operativi-realizzativi dispiegati dalla signora B., rimandando all’autonoma determinazione delle scelte di base dell’attività del settore o ufficio assegnato, ossia la discrezionalità circa le scelte amministrative concrete di modalità di esercizio dello snodo organizzativo aziendale concretamente affidato, insussistenti nella specie.

La B. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Azienda USL 9 di Grosseto resiste con controricorso seguito da memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione del c.c.n.l. del Comparto sanità nella parte relativa alla classificazione del personale, Allegato 1, in riferimento alle categorie C e D e comunque dell’art. 1362 segg.

c.c., unitamente a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

In sostanza si sostiene che, sulla base del principio che, nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi sulla classificazione del personale, debba attribuirsi rilievo preminente agli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, nella specie avrebbe dovuto darsi rilievo alla circostanza che per il profilo di assistente amministrativo della cat. C non è previsto alcun ambito di autonomia, mentre invece per il collaboratore amministrativo della cat. D è previsto che lo stesso elabora autonomamente le istruzioni superiori dell’unità operativa e collabora con i superiori. In subordine si lamenta vizio di motivazione riguardo alla preferenza attribuita alla declaratoria delle categorie rispetto alle descrizioni dei profili professionali.

Con il secondo motivo, denunciandosi vizi di motivazione, si lamenta che la Corte abbia sminuito il ruolo della dipendente quale responsabile della biblioteca, in spregio dei dati emersi dall’istruzione.

Il ricorso non è fondato.

In effetti la Corte di merito ha basato la decisione su una condivisibile interpretazione delle norme rilevanti nella specie del contratto collettivo e su un accertamento e una valutazione dei fatti esaurienti, adeguatamente motivati e privi di vizi logici e come tali incensurabili in cassazione.

In particolare, in relazione all’interpretazione delle norme contrattuali collettive, direttamente scrutinabile nel giudizio di cassazione D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 5, deve osservarsi che il criterio dell’attribuzione di un prevalente rilievo ermeneutico al profilo professionale rispetto alle declaratorie generali di categoria o livello, enunciato in alcune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 27430/2005) – peraltro (e la precisazione è significativa) con particolare riferimento alla contrattazione aziendale – non ha naturalmente valenza generale, ma è correlata all’ipotesi di una sua maggiore capacità connotativa e discriminatoria nel concreto. Invece nella contrattazione in esame (c.c.n.l. comparto sanità per gli anni 1998-2001) i profili relativi alle funzioni amministrative sono piuttosto generici, si riferiscono a figure suscettibili di assumere svariate concretizzazioni e in quanto tali non sono compiutamente connotativi (la descrizione del profilo di assistente amministrativo della categoria C recita:

“Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse – anche mediante l’ausilio di apparecchi terminali meccanografici o elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, la ricezione e l’istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”, e il profilo di collaboratore amministrativo-professionale della categoria D è del seguente tenore: “Svolge attività amministrative che comportano un’autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito ; collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi – oltre che nel settore amministrativo – anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonchè i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”). Pertanto essi vanno collegati e integrati con le declaratorie di carattere generale della categoria, che assumono valore determinante circa l’effettiva portata degli specifici profili ed è arbitrario ed errato sostenere che per il profilo di assistente amministrativo sia esclusa ogni autonomia, la quale peraltro evidentemente caratterizza, per esempio, aspetti dello svolgimento di compiti di segreteria e di attività di informazione ai cittadini.

Ne risulta confermata quindi anche la condivisibilità delle affermazioni della Corte di merito circa le distinzioni di fondo tra le categorie C e D, basate sulla previsione per i lavoratori inquadrati in quest’ultima categoria di un adeguato patrimonio di conoscenze teoriche specialistiche o gestionali con attribuzione di una correlata ed adeguata autonomia e responsabilità “proprie”, in contrapposizione alle competenze professionali meno elevate richieste per i lavoratori della categoria C, riflettentesi nell’attribuzione, come si è visto, di ambiti operativi “precisi” – e nella prevista applicazione di “metologie definite”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro 22,00 oltre Euro tremila per onorari, oltre accessori secondo legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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