Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9189 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8137-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CO.GE.PI. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 247/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, con sentenza n. 1/2012, sez. 3, accoglieva il ricorso proposto dalla CO.GE.PI srl avverso il provvedimento di diniego (OMISSIS) relativo ad irpef, iva ed irap 2002 con cui l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta di definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR di Catanzaro che, con sentenza 247/2017, dichiarava inammissibile l’impugnazione poichè non risultava depositata la ricevuta di spedizione a mezzo posta dell’atto di appello costituente onere necessario al fine di dimostrare non solo la tempestività dell’impugnazione ma anche della costituzione in giudizio.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

La società contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate assume che, nel caso di notifica a mezzo posta, il termine di costituzione in appello decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario e che l’avviso di ricevimento del plico assolve la stessa funzione probatoria della ricevuta di spedizione.

Aggiunge che il predetto avviso di ricevimento era stato depositato in segreteria unitamente all’appello.

Il motivo è fondato.

Nel caso di specie trova applicazione il principio affermato dalle SSUU di questa Corte in base al quale nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)(Cass. SU 13452/17).

La sentenza citata ha ulteriormente chiarito che, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai tini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza), (Cass. SU 13452/17).

Invero risulta dalla documentazione allegata al presente ricorso nonchè dagli atti – cui questa Corte trattandosi di questione processuale, ha accesso – che l’atto di appello è stato notificato il 21.2.13, come risulta dalla data apposta sull’avviso di ricevimento sottoscritto dall’ufficiale postale e dalla presenza del timbro postale, mentre il deposito dell’appello e dell’avviso di ricevimento è stato effettuato in data 18.3.13, come da attestazione della segreteria della CTR Calabria.

Deve dunque dedursi che la costituzione in giudizio è avvenuta regolarmente nel termine di trenta giorni

Perimenti deve dirsi per la notifica dell’appello tenuto conto che la sentenza di primo grado è stata depositata il 13.1.12.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Catanzaro in diversa composizione per nuovo giudizio nonchè per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Catanzaro in diversa composizione per nuovo giudizio nonchè per la liquidazione delle spese del presente giudizio di leggittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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