Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9188 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 21/04/2011), n.9188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.I.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Ancona,

n. 47/7/05 del 12/4-5/5/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

LA CORTE

rilevato che avendo accertato che la srl Tonelli Immobiliare aveva dato atto di aver ricevuto dai soci cospicui finanziamenti dì cui, però, mancava ogni traccia documentale, l’Ufficio ha presunto che si fosse trattato, in realtà, di utili non contabilizzati e distribuiti “in nero” ai soci; che per questo motivo ha rettificato in aumento sia la dichiarazione della società che quella dei due soci al 50% T.A. e P.I.; che mentre la srl Tonelli Immobiliare e T.A. (nel frattempo falliti) non hanno proposto ricorso, la Paolini srl è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che ha, però, confermato la legittimità dell’accertamento; che la contribuente si è allora rivolta alla Commissione Regionale, che ha riformato la decisione di primo grado in quanto 1) la circostanza che la srl Tonelli fosse una società di scopo per la costruzione e l’affitto di un fabbricato industriale, a favore della quale i soci avevano provveduto all’apporto di capitale mediante finanziamenti appariva assolutamente normale e legittima, oltre che ricorrente nella comune prassi degli affari e 2) la distribuzione di utili ai soci non avrebbe potuto essere desunta in via meramente presuntiva, ma avrebbe dovuto essere dimostrata mediante “la prova del pagamento attraverso indagini bancarie”;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per violazione di legge ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;

che la doglianza è fondata perchè le argomentazioni addotte dai giudici a quo per superare le presunzioni legittimamente applicate dall’Ufficio appaiono per un verso inadeguate (nella parte in cui non spiegano in maniera convincente le ragioni per cui hanno creduto alla tesi dei finanziamenti pur in assenza dì qualsiasi riscontro documentale che, invece, sarebbe stato più che normale e doveroso, soprattutto ove si ponga mente all’epoca ed all’ammontare dei pretesi versamenti) e, per l’altro, contrarie al costante insegnamento di questa Corte, secondo la quale la ristretta base partecipativa costituisce motivo sufficiente per presumere la distribuzione degli utili non contabilizzati (v. in tal senso, fra le ultime, C. Cass. 2008/18640 e 2009/9519);

che in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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