Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9188 del 13/04/2018


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Cassazione civile, sez. III, 13/04/2018, (ud. 25/01/2018, dep.13/04/2018),  n. 9188

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 9/6/2008, la società Z. Auto s.r.l., quale cessionaria del credito spettante a D.A. s.a.s., conveniva in giudizio la Unipol Assicurazioni s.p.a. per vederla condannare al risarcimento dei danni patiti dalla società danneggiata in conseguenza del sinistro stradale occorso in (OMISSIS), in cui l’autovettura di proprietà della D.A. s.a.s., assicurata Unipol, veniva urtata dall’autovettura di proprietà della L.C.GE.AL. s.r.l.. Con comparsa si costituiva la Unipol s.p.a., eccependo sia l’irregolarità del contraddittorio per omessa citazione del responsabile civile quale litisconsorte necessario, sia la carenza di legittimazione attiva della Z. s.r.l.; nel merito, contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza n. 8044/2011, depositata in data 19/9/2011, il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva in capo alla società Z. s.r.l. e condannava l’attore alla rifusione delle spese.

1.1. Con citazione notificata il 31/10/2012, la società Z. s.r.l. appellava la sentenza di primo grado innanzi al Tribunale di Roma, deducendo l’erroneità della decisione in ordine al rilevato difetto di legittimazione attiva, atteso che tra danneggiato e attore era intervenuta una valida cessione di credito ritualmente notificata al debitore ceduto. Con comparsa si costituiva la Unipol s.p.a. per dedurre l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. alla luce dell’irregolarità del contradditorio per omessa citazione del responsabile civile, proponendo appello incidentale sul punto; contestava, poi, la fondatezza dell’appello di cui chiedeva il rigetto, e deduceva l’infondatezza della domanda per difetto di prova. Con sentenza n. 17780/2014, depositata l’1/9/2014, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità della sentenza del Giudice di Pace per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario del giudizio, e rimetteva gli atti al giudice di primo grado per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio mediante notifica dell’atto di citazione al responsabile civile; compensava, inoltre, le spese di giudizio tra le parti.

1.2. Con ricorso notificato in data 15/09/2015, la Z. s.r.l. impugnava la sentenza del Tribunale di Roma innanzi alla Corte di cassazione e ne chiedeva la cassazione per due motivi. La Unipol s.p.a. si costituisce con controricorso notificato in data 24/10/2015, mediante il quale contestava i motivi dedotti da controparte e chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza. La Z. s.r.l. in data 19 gennaio 2018 depositava memoria al di fuori dei termini processuali.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149,laddove il Tribunale di Roma ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile. Secondo la ricorrente, il tenore letterale dell’art. 149 C.d.A. sarebbe inequivocabile in ordine alla mancanza di necessità della chiamata del responsabile civile in un giudizio di azione diretta, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009, nella quale si afferma che “il danneggiato può proporre azione diretta di cui all’art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”. Il ricorso mette in discussione la sentenza impugnata laddove il Giudice di secondo grado ha affermato che “in caso di azione diretta ai sensi del combinato disposto dell’art. 144, comma 3, art. 145, comma 2 e art. 149, comma 6 (D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni Private)) debba essere convenuto in giudizio anche il responsabile civile atteso che la norma, nella parte in cui prevede che l’azione diretta si debba proporre nei soli confronti della propria impresa di assicurazione, vuol significare che non si debba coinvolgere nel giudizio anche l’impresa del responsabile, (…) ma non che non debba coinvolgere anche il responsabile. (…) è essenziale la partecipazione del responsabile, il quale anche nella previsione di cui all’art. 144 conserva la qualità di litisconsorte necessario”.

2. In proposito si rileva che lo scopo principale che la norma in questione si prefigge, con gli artt. 143 – 150 bis, è di incrementare la tutela prevista a favore del danneggiato dalla circolazione di veicoli a motore; per tale ragione, è stato introdotto uno strumento di azione diretta del danneggiato verso il proprio assicuratore, e la procedura di risarcimento in questione “non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato” (cfr. sentenza n.180/2009 Corte Cost.). Sul punto, tuttavia, è pienamente condivisibile la posizione di recente assunta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia della Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, in ragione della quale il responsabile civile deve essere citato anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore poichè “il sistema previsto dal D.Lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza”. Alla luce di tale premessa, il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, comma 3). Pertanto il giudice di secondo grado ha correttamente rimesso la questione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., essendo mancato il giusto contraddittorio tra le parti.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ove non assorbito dal pronunciamento sul primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 cod. civ., laddove il giudice di primo grado ha asserito la carenza di legittimazione attiva in capo alla Z. s.r.l. poichè non titolare del diritto azionato. Il motivo di ricorso è assorbito dal rigetto del primo motivo attinente alla dichiarata nullità della sentenza di primo grado per mancata costituzione del contraddittorio necessario, con rinvio al giudice di primo grado per la nuova trattazione della controversia. Si tratta di una questione attinente al merito della lite, difatti, su cui il giudice dell’impugnazione non si è pronunciato per effetto dell’operato annullamento della sentenza di primo grado.

3. In conseguenza del rigetto del ricorso, le spese sono poste a carico della ricorrente soccombente e vengono liquidate come di seguito sulla base delle tariffe vigenti, oltre il contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistendone i presupposti di legge in ragione della soccombenza.

PQM

1. Rigetta il ricorso;

2. Pone le spese a carico della ricorrente, liquidate in Euro 2.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15% e oneri di legge;

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2018

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