Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9188 del 10/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3134-2013 proposto da:

M.F., (OMISSIS), M.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE 21, presso lo studio

dell’avvocato EUGENIO MAURIZIO CARPINELLI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SABRINA CARRARA, GIUSEPPE GALANTE;

– ricorrenti –

contro

B.R., (OMISSIS), quale tutrice di Z.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUIGI TAURINO;

– controricorrente –

e contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 993/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato EUGENIO MAURIZIO CARPINELLI, difensore dei

ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSIA CIPROTTI, con delega dell’Avvocato GABRIELE

PAFUNDI difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo

e per il rigetto dei restanti motivi di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L. e M.F. ricorrono nei confronti del signor Z.S., rappresentato dal suo tutore avvocato B.R., nonchè nei confronti del Signor R.A., per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Brescia, riformando la sentenza del tribunale di Bergamo, ha annullato, ai sensi dell’art. 428 c.c., il contratto di compravendita del (OMISSIS) con cui essi ricorrenti avevano acquistato da Z.S. un fondo rustico in comune di (OMISSIS), conseguentemente condannando lo Z. ed il R. a restituire a M.L. le somme da lui versate loro in forza di detto contratto.

In linea di fatto, per quanto qui ancora interessa, dalla sentenza gravata si apprende che, con contratto preliminare del (OMISSIS), lo Z. aveva promesso in vendita un proprio fondo rustico ad R.A., o persona da lui nominanda, per il corrispettivo di 280 milioni di Lire; che una settimana dopo il R., con contratto preliminare del (OMISSIS), aveva promesso in vendita il medesimo fondo a M.F., o a persona da lui nominanda, per il corrispettivo di 411 milioni di Lire; che il (OMISSIS) (quasi due mesi prima dello spirare del termine per la conclusione del contratto definitivo, fissato alla data del (OMISSIS)) veniva stipulato l’atto di trasferimento del fondo dallo Z. a M.L. (figlio di M.F., da costui nominato destinatario degli effetti del preliminare del (OMISSIS)); che in sede di stipula Z.L. provvedeva al pagamento del fondo, emettendo vari assegni, alcuni a favore di Z.S. e altri a favore di R.A.; che, in definitiva, per l’intera operazione Santo Z. ottenne l’importo complessivo di 265 milioni di Lire, R.A. ottenne l’importo complessivo di circa 122 milioni di Lire e M.L. spese – in disparte le spese notarili, di registrazione e di mediazione, per Lire 27.365.075 – l’importo complessivo di Lire 390.870.000 (comprensivo dell’importo dell’INVIM, di competenza del venditore, che egli si era accollato), inferiore di circa 20 milioni di Lire al prezzo fissato nel contratto preliminare concluso tra suo padre ed il R..

A fondamento della propria decisione la corte d’appello ha svolto la seguente catena argomentativa: al momento della stipula del rogito lo Z. versava in stato di incapacità naturale; l’impugnato contratto di compravendita era gravemente pregiudizievole per lo Z. poichè il valore di mercato stimato dal c.t.u. per il fondo compravenduto era di 471 milioni di Lire; M.L., ancorchè assolto dall’imputazione di circonvenzione d’incapace (per non essere stato provato che egli avesse indotto lo Z. alla conclusione del contratto), versava tuttavia nella situazione psicologica di malafede rilevante ai fini dell’art. 428 c.p.c., giacchè egli era consapevole dello stato di incapacità dello Z. e approfittò di tale stato per acquistare il bene a un prezzo notevolmente inferiore al suo valore di mercato.

Il ricorso per cassazione dei signori M. si articola su sei motivi.

Z.S., rappresentato dal suo tutore, avvocato B., ha depositato controricorso.

R.A., già contumace del giudizio di appello, non si è difeso neanche in questa sede.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 10.2.17, per la quale solo il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento al rapporto tra il contegno di induzione di cui all’art. 643 c.p. e la malafede di cui all’art. 428 c.c. Il motivo è inammissibile, perchè, ancorchè denunci una violazione di legge, in effetti non censura alcuna affermazione in diritto implicitamente o esplicitamente contenuta nella sentenza gravata, ma contesta l’apprezzamento di fatto del giudice di merito (censurabile in questa sede solo sotto il profilo dell’eventuale vizio di motivazione) in ordine alla sussistenza della malafede rilevante ai sensi dell’art. 428 c.c. in capo ai signori M. (e, specificamente, in capo all’acquirente M.L.).

Può altresì aggiungersi che, anche riqualificando il motivo di ricorso come denuncia di vizio di motivazione, egualmente lo stesso risulterebbe inammissibile, perchè non individua specifiche lacune argomentative o vizi logici nel ragionamento decisorio della sentenza impugnata, ma si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, palesemente inammissibile in sede di legittimità. Infatti, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 428 c.c., in cui la corte sarebbe incorsa ritenendo lo Z. in stato di incapacità naturale al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita. Anche questo secondo motivo va giudicato inammissibile, per le stesse ragioni per le quali è inammissibile il primo motivo. Anche il secondo motivo, infatti, ancorchè rubricato con riferimento al vizio di violazione di legge, in effetti non censura alcuna affermazione in diritto implicitamente o esplicitamente contenuta nella sentenza gravata, ma contesta l’apprezzamento di fatto del giudice di merito in ordine alla sussistenza dello stato di incapacità naturale dello Z. al momento della stipula del rogito. Esso dunque presenta i medesimi profili di inammissibilità del primo mezzo e, al pari di quest’ultimo, risulterebbe inammissibile anche riqualificandolo come denuncia di vizio di motivazione, giacchè anche questo secondo motivo non individua specifiche lacune argomentative o vizi logici nel ragionamento decisorio della sentenza impugnata, ma si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.

Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione sulla circostanza della conoscenza o conoscibilità degli incapacità dello Z. da parte dei signori M.. Anche questo motivo è inammissibile perchè, al pari dei primi due, censura l’apprezzamento di fatto del giudice di merito senza dedurre specifici vizi logici o lacune argomentative o fatti – della cui deduzione in sede di merito si dia conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza – decisivi per scardinare ragionamento decisorio della corte territoriale.

Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione sulla circostanza del pregiudizio subito dallo Z. per effetto della conclusione del contratto impugnato. In sostanza i ricorrenti, premesso che il prezzo pagato da M.L. doveva ritenersi sostanzialmente congruo, argomentano che il fatto che una parte di tale prezzo sia stato versato R. invece che allo Z. costituirebbe “la logica conseguenza degli accordi contrattuali instaurati tra lo Z. di R., cui i signori M. non si potevano certo opporre, sollevando eccezioni, essendo terzi estranei”. Il motivo va disatteso perchè non attinge il ragionamento sviluppato nella sentenza gravata, il cui asse argomentativo prescinde completamente dalla considerazione dell’ambito soggettivo di efficacia dei contratti preliminari Z./ R. e R./ M., ma, dopo aver individuato il pregiudizio subito dallo Z. nella sproporzione tra il valore del suo fondo ed il corrispettivo da lui ritratto dalla relativa vendita, desume la malafede di M.L. dal rilievo che quest’ultimo, distribuendo il prezzo del fondo tra lo Z. ed il R., non poteva non rendersi conto del fatto che lo Z. stava cedendo la proprietà di tale fondo ad un prezzo di poco superiore alla metà del valore reale e non solo non se ne stupì, ma non si stupì nemmeno della differenza di prezzo nei preliminari, sostanzialmente coevi, Z./ R. e R./ M., nè si peritò di lucrare una ulteriore riduzione di prezzo di 20 milioni di Lire.

Il quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 2033 c.c. e art. 1224 c.c., comma 2, censura la statuizione della sentenza gravata secondo cui sulla somma dovuta in restituzione dallo Z. al M.L. non dovrebbe essere calcolata la rivalutazione monetaria (ma solo gli interessi, con decorrenza dal dì della domanda giudiziale) “in difetto di prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.”.) Secondo i ricorrenti la statuizione contrasterebbe col principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 19499/08, secondo cui, nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno di cui all’art. 1224 va riconosciuto in via presuntiva nell’eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il saggio degli interessi legali.

Il motivo va disatteso. Premesso che colui che chiede il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, presuntivamente liquidato nella differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio legale di interesse, ha l’onere di allegare e provare quali siano stati i tassi di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e, quindi, di provare in quali periodi essi siano stati superiori al saggio legale di interesse, il motivo non può trovare accoglimento perchè non precisa in quale sede processuale di merito sia stata allegata l’esistenza di tassi di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi superiori al saggio legale di interesse.

Il sesto motivo, relativa alla violazione dell’art. 2033 c.c., denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata riconoscendo gli interessi sulle somme indebitamente percepite dal R. con decorrenza dal giorno della domanda invece che con decorrenza dal giorno del versamento.

Il motivo è fondato, perchè la corte territoriale ha ancorato al giorno della domanda giudiziale la decorrenza degli interessi legali sulle somme dovute dal R. senza considerare che, alla stregua dell’art. 2033 c.c., comma 2 il presupposto giustificativo di tale decorrenza è rappresentato da una circostanza di fatto – la buona fede del R. – la cui insussistenza nella specie è accertata nella stessa sentenza gravata, laddove si dà atto (pag. 8), che il R. era stato condannato penalmente per il delitto di circonvenzione d’incapace in danno dello Z..

La sentenza gravata va quindi cassata, in accoglimento del sesto motivo, limitatamente alla statuizione che fissa la decorrenza degli interessi legali dovuti dal R. sulle somme versategli da Luca M. alla data della domanda giudiziale invece che alla data del versamento. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito correggendo nei suddetti termini la decorrenza di tali interessi.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta i primi cinque motivi di ricorso, accoglie il sesto, cassa la sentenza gravata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, fissa la decorrenza degli interessi legali dovuti sulle somme che R.A. deve restituire a M.L. alla data in cui tali somme vennero versate dal M. al R..

Condanna i ricorrenti a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Condanna l’intimato R.A. a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, per la parte concernente la sua posizione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA