Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9188 del 02/04/2021

Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, (ud. 16/09/2020, dep. 02/04/2021), n.9188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3006/2016 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Gerolamo

Belloni n. 4, presso lo studio dell’avvocato Polisini Nicola,

rappresentato e difeso dall’avvocato Rovere Andrea, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Sivieri Orlando, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Celi Roberto,

giusta procura speciale per Notaio Dott. D.C. di Genova –

Rep. n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2020 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’Appello di Genova, nella causa di separazione personale intercorsa tra M.G. e S.N.E., in parziale riforma della pronuncia di primo grado, per quel che ancora interessa, ha elevato il contributo per il mantenimento della coniuge ad Euro 1500 mensili ed ha condannato S.N. al risarcimento dei danni subiti dai figli minori F. e V. per condotte illecite paterne nella misura di 40000 Euro per ciascun figlio. A sostegno della decisione ha affermato, in relazione alla sussistenza dell’illecito endofamiliare a carico del padre che il risarcimento in questione la natura esclusivamente non patrimoniale e che la consulenza tecnica d’ufficio ha posto in luce come per i minori, adottati dai coniugi in tenera età (quattro e tre anni), la separazione abbia riacutizzato il trauma dell’abbandono determinando una profonda sofferenza psichica e ponendo a grave rischio l’equilibrio futuro. L’addebitabilità esclusiva delle cause della separazione personale al padre ed in particolare le modalità traumatiche della rottura oltre al trasferimento del padre in una città diversa e la nascita di un altro figlio nel nuovo nucleo familiare creato dallo stesso hanno determinato una grave condizione di deprivazione e senso di abbandono, tenuto conto della maggiore fragilità dei figli adottivi già segnati da un abbandono originario. La Corte territoriale, in conclusione, ha ritenuto che il diritto al risarcimento nella specie sia sorto dal vuoto emotivo, relazionale e sociale dettato dall’assenza paterna che si è concretizzato nella lesione del diritto costituzionale di vivere ed essere mantenuti ed educati da entrambi i genitori. Si tratta di una lesione che supera la soglia di gravità necessaria, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ammetterne la risarcibilità. La liquidazione è stata effettuata in forma equitativa.

2. Quanto all’aumento del contributo al mantenimento del coniuge, alla luce della effettiva comparazione tra i due quadri reddituali, economici e patrimoniali delle parti, il consistente divario che emerge in favore di S., pur a fronte di una certa contrazione intervenuta nel tempo, dovendosi tenere conto anche della non affidabilità delle dichiarazioni fiscali dello stesso, conduce ad una riforma della statuizione di primo grado. La riduzione disposta dal Tribunale è ingiustificata alla luce della inconsistenza della capacità lavorativa della M., essendo in passato impegnata in attività strettamente collegate a quelle del marito ed in considerazione dell’età e della necessità di occuparsi della madre e dei due figli.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.N.. Ha resistito con controricorso, accompagnato da memoria, M.G..

4. Nel primo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oltre che l’inconferenza e la contraddittorietà delle conclusioni cui perviene la Corte territoriale in relazione alla statuizione con la quale è stato disposto l’aumento del contributo al mantenimento del coniuge, lasciando inalterato il contributo al mantenimento dei due figli. Il peggioramento della situazione economico-reddituale del ricorrente è stata provata sulla base di una molteplicità di elementi di prova ma tale evenienza ha prodotto effetti soltanto in relazione all’assegno relativo al mantenimento dei figli.

4.1. La censura è inammissibile sotto il profilo della contraddittorietà, non essendo più previsto questo specifico profilo del vizio di motivazione a partire dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ex art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134). Alla luce dell’intervento nomofilattico delle S.U. di questa Corte (S.U. 5083 del 2014) soltanto la motivazione fondata su affermazioni radicalmente inconciliabili può dar vita al vizio riconducibile alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ed alla conseguente qualificazione della motivazione perplessa. Nella specie, la Corte d’Appello ha svolto un giudizio di adeguatezza del contributo per i figli correlato da un lato alla valutazione della capacità economico-patrimoniale del padre ma dall’altro alle loro effettive esigenze. Per quanto riguarda la moglie in virtù della negativa valutazione della sua capacità economica ha ritenuto inadeguata la precedente riduzione. Si tratta di valutazioni fondate su un percorso logico argomentativo del tutto esauriente e fondate su accertamenti di fatto insindacabili in sede di giudizio di legittimità.

5. Nel secondo motivo il medesimo vizio viene riferito al rilievo riguardante la valutazione di probabile non attendibilità delle dichiarazioni fiscali. Anche questa censura è inammissibile perchè volta a colpire una valutazione fondata esclusivamente su elementi di fatto, peraltro soltanto integrativi del complessivo quadro probatorio posto alla base della decisione del giudice di merito.

6. Nel terzo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare in capo ai figli minori. Il ricorrente evidenzia di avere negli atti difensivi del giudizio d’appello respinto qualsivoglia addebito in merito all’esistenza di un nesso di causalità tra le sue condotte e la fine dell’unione coniugale e di aver concluso con la riforma “in senso favorevole al signor S. e comunque nella misura meglio vista e comunque ritenuta di giustizia”. Deve, pertanto, escludersi che vi sia stato un riconoscimento da parte del ricorrente in merito all’addebitabilità della separazione. In relazione alla prova della lesione al diritto costituzionalmente garantito dei minori a non subire un’ulteriore privazione della genitorialità il ricorrente mette in luce di non aver mai fatto mancare nulla ai figli minori e di essere stato ostacolato dalla moglie nella relazione con loro. Il danno infine non risulta dimostrato su obiettivi criteri di scientificità e di carattere medico legale, non risultando descritti neanche i sintomi della sofferenza che avrebbe colpito i minori. Infine, non si sarebbe tenuto conto dell’affermazione “i figli sono ben contenti di vedere il padre; a contenuto sostanzialmente confessorio, della controricorrente che dovrebbe indurre ad escludere la sussistenza del danno riconosciuto.

6.1. La censura è inammissibile. In ordine alla prima parte di essa, riguardante la contestazione dell’addebito in appello, non risulta formulata impugnazione incidentale da parte del ricorrente su tale statuizione del giudice di primo grado, essendo stato proposta impugnazione esclusivamente dalla signora M. (vedi sentenza d’appello, pag. 2).

6.2. In relazione al merito della censura deve osservarsi che la Corte d’Appello ha valutato le risultanze istruttorie ed in particolare quelle fondate sull’indagine peritale svolta in primo grado in modo difforme dal Tribunale, svolgendo, tuttavia, un accertamento di fatto completo sulla sussistenza della lesione, sulla natura ed il contenuto del danno e sulla sua determinazione, rispetto al quale la censura proposta non supera il vaglio di ammissibilità.

In particolare, è stata evidenziata la peculiarità della biografia dei due figli minori delle parti in quanto adottati all’età di tre e quattro anni. Entrambi (vedi pag. 7 sentenza impugnata) anche con caratteristiche di personalità diverse hanno mostrato un quadro clinico complesso, con necessità per tutti e due di terapia di sostegno. La separazione, secondo la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, condivisa dalla Corte d’Appello “ha riacutizzato nei minori, cresciuti in orfanotrofio, il trauma dell’abbandono, determinando in essi nell’immediato una profonda sofferenza e ponendo a grave rischio il loro futuro equilibrato sviluppo”. La responsabilità esclusiva del ricorrente, accertata con valore di giudicato, della rottura dell’unione coniugale, non è stata ritenuta di per sè sola, idonea ad integrare il fatto lesivo ma ne è stata posta in luce la modalità traumatica cui è seguito l’allontanamento geografico del padre ed il succedersi repentino di eventi tutti diretti a rafforzare l’idea della privazione della figura genitoriale paterna (nuovo nucleo familiare, nascita di un nuovo figlio). Queste scelte personali, secondo la valutazione dei fatti e delle conclusioni della CTU svolta insindacabilmente dalla Corte d’Appello, sono state adottate senza considerare o prendere in adeguata considerazione la fragilità dei figli adottivi e la precarietà dell’equilibrio affettivo dagli stessi raggiunto.

Deve escludersi, in conclusione, che nella sentenza impugnata non si sia fornita una valutazione adeguata della natura e del contenuto dell’incidenza negativa sullo sviluppo psicofisico dei minori delle cause, delle modalità e delle conseguenze dei comportamenti del ricorrente, mediante un giudizio sulle emergenze fattuali e sulle valutazioni medico legali insindacabile in sede di legittimità anche perchè, come illustrato, ampiamente ed esaurientemente argomentato. Il danno non patrimoniale è stato individuato nella riproposizione di una situazione di abbandono ancorchè non equiparabile a quella di partenza ma, dall’indagine peritale condivisa dalla Corte d’Appello comunque ritenuta idonea a generare una sofferenza non contingente. Infine la determinazione, ancorchè equitativa del danno non patrimoniale, è stata ampiamente giustificata sulla base dell’incidenza della pregressa esperienza esistenziale dei minori e della sofferenza subita.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza alle spese processuali del presente giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 5000 per compensi; Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021

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