Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9188 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 13/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7850-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8239/10/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 4691/16, sez. 31, rigettava il ricorso proposto da R.F. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo a plusvalenze irpef anno 2010.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 8239/10/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente non resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate assume che, ai sensi della norma interpretativa di cui al D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, deve ritenersi che l’esistenza di un maggior corrispettivo non può presumersi soltanto sulla base del valore accertato e definito ai fini dell’imposta di registro, essendo necessari ulteriori elementi di riscontro che, nel caso di specie, sarebbero costituiti dai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’immobile del contribuente nonchè dalla stessa parte motiva dell’avviso di accertamento da cui risulta che lo stesso sarebbe basato su segnalazioni del sistema informativo dell’anagrafe tributaria e dalla documentazione prodotta su richiesta dell’ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Va in primo luogo ribadito l’orientamento più volte espresso da questa Corte secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. (Cass. 9513/18; Cass12265/17; Cass. 11543/16).

Ciò posto, si osserva che gli ulteriori elementi di valutazione addotti dall’Amministrazione a dimostrazione della esistenza di una maggior plusvalenza patrimoniale non risultano essere stati dedotti nella fase di merito e, come tali, appaiono inammissibilmente proposti per la prima volta in questa sede di legittimità ove non è consentito a questa Corte di avere accesso agli atti e di effettuare valutazioni di valenza probatoria.

Non avendo il contribuente svolto attività difensiva non si procede a liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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