Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9187 del 16/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 16/04/2010), n.9187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
S.P., rappresentata e difesa dall’avv. PIROCCHI
Barbara, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma in Via
Salaria n. 280;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 103/15/05, depositata il 5 gennaio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), ha riconosciuto a S.P., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di tre motivi.
La contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione degli artt. 1742 e 2195 cod. civ., per non aver tenuto conto, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto impositivo, della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’agente di commercio; con il secondo motivo, la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il terzo motivo, vizio di motivazione sulla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Il ricorso è infondato poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è sostanzialmente conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 – attività cui è assimilabile ai fini dell’applicazione dell’imposta quella di procacciatore d’affari -, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010