Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9186 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 19/05/2020), n.9186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10820/2019 r.g. proposto da:

S.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Michele

Carotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vicenza,

alla Contrà Santo Stefano n. 15;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI VENEZIA depositato il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. S.I., nativo della (OMISSIS) ((OMISSIS)), ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, contro il “decreto” del Tribunale di Venezia del 18 febbraio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. In particolare, quel tribunale: i) ha considerato non credibile il racconto del richiedente protezione; ii) ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in ragione della stessa prospettazione dello straniero; M) ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di cui alla lett. c) del predetto art. 14 citato D.Lgs., indicando le fonti del proprio convincimento; iv) ha denegato l’invocata protezione umanitaria sia per la ritenuta inattendibilità del S., sia perchè non erano stati allegati profili di vulnerabilità e, comunque, di avvenuta integrazione sociale e lavorativa in Italia.

2. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Nullità ed erroneità della sentenza impugnata in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato”, ascrivendosi al tribunale lagunare di essersi limitato “a ritenere insufficienti e contraddittorie le dichiarazioni e le prove portate dal ricorrente a sostegno delle proprie richieste, senza contribuire all’attività di indagine e di informazione circa la vicenda narrata, pur avendone tutti i poteri”;

II) “Nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per utilizzo di criteri erronei e/o illegittimi nella valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente”, imputandosi al tribunale suddetto di essersi avvalso di elementi erronei e/o criteri illegittimi per la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente protezione;

III) “Nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per omesso e/o erroneo utilizzo di criteri di valutazione della situazione del Paese di provenienza del richiedente e del rischio concreto a cui sarebbe sottoposto il richiedente al suo ingresso sul territorio (OMISSIS)”, censurandosi le conclusioni cui era giunto il giudice a quo in ordine alla effettiva situazione socio politica del Paese di provenienza del ricorrente;

IV) “Difetto di motivazione sostanziale della sentenza impugnata”, tacciandosi di sostanziale mera apparenza la motivazione del decreto impugnato.

3. Il ricorso non risulta essere stato notificato e, pertanto, non essendo stato instaurato il contraddittorio, va dichiarato inammissibile (cfr., in fattispecie affatto analoghe, Cass. n. 390 del 2020; Cass. n. 22603 del 2019).

3.1. Al riguardo, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46 del 2017, specificamente ha previsto, in relazione al solo giudizio avanti al tribunale, che il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale vada depositato e sia poi la cancelleria ad effettuare la notifica al Ministero dell’Interno, mentre non ha disposto analogamente quanto al giudizio di impugnazione avanti alla Corte di cassazione; ne consegue che, per detto giudizio, deve essere seguita la disciplina processuale propria del mezzo, rimanendo, così, il ricorrente onerato di eseguire la notifica del ricorso.

4. Non si provvede sulle spese di questo giudizio di legittimità, non essendo stato instaurato il contraddittorio con il Ministero dell’Interno, dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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