Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9186 del 16/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 9186 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 4837-2007 proposto da:
MORENOS DI RENATO LEVI MORENOS & C SAS IN
LIQUIDAZIONE, IN PERSONA DEL LIQUIDATORE
P.I.00189220270, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che la rappresenta e difende
2013

unitamente all’avvocato GANZ DANIELE;
ricorrente –

523
contro

MOULIN ROUGE DI TONI SONIA & C SNC, IN PESONA DEL
LEGALE RAPP.TE P.T. P.I.01347280503, elettivamente

Data pubblicazione: 16/04/2013

domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso
lo studio dell’avvocato ROMOLI ADRIANA, rappresentata
e difesa dall’avvocato RINALDI RAFFAELLA FAX N 0571
382548;
– controrlcorrente

avverso la sentenza n. 1524/2006 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 09/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/02/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo, in subordine, del
secondo, terzo e quarto motivo del ricorso.

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Svolgimento del giudizio
La società Moulin Rouge snc, di Toni Sonia e C. con atto di citazione del 12
novembre 1999 convocava in giudizio la società Morenos di Renato Levi

i

Morenos e C. per ivi sentire dichiarare la risoluzione del contratto di vendita
di caffè stipulato in data 13 marzo 1996 per inadempimento della venditrice.

Morenos aveva cessato la sua attività, le forniture non erano più regolari
sicché si era vista costretta a rivolgersi ad altro fornitore.
Si costituiva la società Morenos contestando l’avverso inadempimento e
sostenendo che la Moulin Rouge aveva rifiutato di ricevere le consegne e
sosteneva di essere creditrice della somma di £. 14.568.800.
Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 3690 del 2002 respingeva la domanda

di risoluzione del contratto proposta dall’attrice ed accoglieva ala domanda di
inadempimento formulata dalla Morenos in relazione a tutti i diversi contratti
dedotti, condannando l’attrice al pagamento della somma di €. 7.332,88 .
Secondo il Tribunale di Venezia dopo la stipulazione del contratto del 13
marzo 1996 e in seguito alla cessazione dell’attività del rappresentante, le
parti si accordarono affinché le consegne di caffè fossero richieste
dall’acquirente tramite telefono e che dopo alcuni ordini telefonici l’attrice
aveva cessato di tarlo e inutili si erano rilevati i solleciti che la Morenos aveva
effettuato. Sicché, ha ritenuto il 1 ribunare di Venezia l’attrice non aveva
dimostrato l’inadempienza &Ha convenuta venditrice,

mentre constava

ocumentalmente rinadempimento e attrice.
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– -verità-della deposizione
l’inadempimento della Moren s e contestandola
testimeniale.
i

L’acquirente sosteneva che, dopo che l’originario rappresentante di zona della

Si costituiva la Morenos eccependo in via preliminare l’inammissibilità
dell’appello proposto da società ormai cancellata dal registro delle imprese,
sicché l’impugnazione sarebbe dovuta essere effettuata da soci personalmente
ed ad un tempo rilevando la correttezza formale e sostanziale della sentenza
impugnata.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1524 del 2006 in parziale
accoglimento dell’appello proposto dalla società Moulin dichiarava risolto
per grave ed colpevole inadempimento della società Morenos il contratto di
vendita del 13 marzo 1996; rigettava la domanda risarcitoria della società
Moulin Rouge di Toni Sonia; compensava le spese di lite. Secondo la Corte
veneziana nei giudizi in cui si chiede l’adempimento o la risoluzione del
contratto la parte che la deduce deve fornire la prova della fonte negoziale o

legale del suo diritto e ad allegare l’inadempimento della controparte su cui
incombeva l’onere della dimostrazione del

fatto

estintivo costituito

dall’adempimento . Se poi il debitore convenuto in giudizio si avvale
dell’eccezione d’inadempimento spetterà al creditore dimostrare il proprio
adempimento. Erroneamente l’appellata aveva sostenuto che la Moulin Rouge
non avesse provato l’indisponibilità della Morenos alla consegna considerato
che l’onere della prova di aver effettuato l’invio mensile automatico,
concordato spettava all’appellata. Piuttosto solo dopo la prova della consegna

di provare dinon aver respinto le

la Moulin Rouge sare

consegne e che contrattualmente la venditrice non poteva sostituire le
consegne mensili con quelle annuali.
La cassazione di q esta sentenza e stata chiesta dalla —società Morenos di
Renato Levi e C. per quattro motivi. La ‘ci-età Merulin R-eruge di Toni Sonia
ha rcsis i o con controricorso.
2

A

!

Motivi della decisione
.= Con il primo motivo la società Morenos di Renato Levi Morenos e C.
lamenta la violazione degli artt. 360, n. 3, 4, 5 cpc. e artt. 99, 112, 324,339
cpc (Violazione di giudicato e omessa motivazione.
La ricorrente riferisce che con l’atto di costituzione aveva formulato due

diverse domande: una avente titolo nel contratto di compravendita del 13
marzo 1996 e l’altra avente titolo in due contratti di comodato del 7 dicembre
1995, che su quest’ultima domanda controparte non ha mai eccepito alcunché
tanto che il Tribunale di Venezia l’ha accolta, che controparte ha proposto
appello solo in ordine al capo della sentenza implicito consistente
nell’accertamento dell’inadempimento colpevole e addebitabile all’appellante
Moulin Rouge relativamente al solo contratto di compravendita, determinando

di conseguenza la formazione di giudicato interno sul capo della domanda
avente titolo nei contratti di comodato. Ora, specifica la ricorrente, la Corte
veneziana avrebbe omesso di rilevare l’esistenza di quella domanda ma
dichiarando la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Moreos, ha
totalmente riformato quella condanna unitaria resa dal Tribunale travolgendo
immotivatamente la domanda fondata sui contratti di comodato, nonché il
giudicato interno formatosi.
1.1.= 11 motivo e inammissibile per mancanza di interesse.
Come la stessa ricorrente sostiene la societa Motti -in Rouge ha proposto

h

appello solo limitatamente all accertamenfoell inadempimento colpevole e
addebitabile all’appellante relativamente al solo contratto di compravendita,
lasciando iinpreg,hadicata ogni dina decisione di merito assunta dal primo

giudice, ed, in particolare, la-decisionein-ordine -alla-doman a avente titolo in
due contratti di comodato del 7 dicembre
3

1995.
e, comunque, in ordine a

ri’

domande non fondate sul contatto di compravendita di cui si dice. Ora posto
che le domande di cui si dice erano autonome e strutturalmente separate,
fondate, per altro, su titoli diversi (la prima sul contratto di compravendita e
l’altra sul contratto di comodato) la mancata impugnazione di una di quelle
domande (in particolare, quelle domande non fondate sul contratto di

compravendita) impediva al giudice dell’appello di riesaminarla proprio per il
rispetto del principio che governa il processo di appello, del tantum
devolutum quantum appellatum. Pertanto, la parte della sentenza in ordine
alla condanna dell’attrice (appellante e attuale resistente) relativa al rimborso
delle spese di giacenza e ritorno merce (non previste nel contratto d
compravendita), nonché all’inadempimento avente titolo nei contratti di
comodato dedotti dalla Morenos, e, comunque, ogni altra domanda avanzata
dalla Morenos non fondata sul contratto di compravendita, ha acquistato la
forza del giudicato.
.= Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 360
n. 3 e 5 cpc. e artt. 1453 e 2697 cc. omessa e insufficiente motivazione in
ordine al contenuto delle obbligazioni contrattuali.
Avrebbe errato la Corte di Appello di Venezia, secondo la ricorrente,
i
nell’aver addebitato alla venditrice Morenos sas l’onere di provare di aver
effettuato le consegne mensili (giusta contratto agli atti) oppure che

i

l’acquirente Mouhn Rouge snc, avesse ea o e iverse e isposiziom, e ato che

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avrebbe completamente omesso di considerare e di motivare che le parti net
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consensualinente concordato che le consegne

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e

caffè aviebbeiodovuto

essere sempre richieste -telefonicamente dall’acquirente ~lin Rouge snc.
Piuttosto-, specifica la ricorrente spettava alla società Moulin Rouge provare di
4

avere inutilmente chiesto le consegne di caffè, ciò che non ha fatto né è
riuscita a fare. Sul punto specifico la ricorrente evidenzia che il contenuto
contrattuale così come dedotto e ribadito sin dall’atto di citazione, riportante,
dunque, la modifica secondo la quale le richieste di consegna sarebbero
dovute essere effettuate telefonicamente, non era mai stato contestato dalla

convenuta venditrice, confermato in sede di interrogatorio formale dal legale
rappresentante della Morenos, nonché dalla teste Sonia Vescovo.
2.1.= Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di cui si dirà.
Emerge con chiara evidenza dalla stessa sentenza, dalla parte narrativa del
fatto, che “entrambe le parti concordano che le consegne furono regolari fino
al marzo 1998, quando cessata l’attività del rappresentante di zona, la signora
Toni Sonia per la Moulin Rouge e il sig. Mattia Levi Morenos si sarebbero

accordati nel bar gestito dalla società acquirente in S. Miniato affinché gli
ordini venissero effettuati direttamente a lui quando passava oppure a mezzo
telefono”. Pertanto, la Corte veneziana ha omesso di considerare la realtà
giuridico-fattuale quale essa emergeva dagli atti e soprattutto dagli accordi
delle parti confermati dalle stessi. Ad un tempo la Corte veneziana non i
avrebbe dovuto -come ha fatto- fondare la propria decisione esclusivamente
sugli obblighi previsti dal contratto di compravendita del 13 marzo 1996,
senza consi
—d–era i
p

1 contenuto diqt
—iefòàúratto era stato modificato dalle
e s esse pa i avevano ammesso e

i si comune accorso cosi come

riconosciuto, e, conseguentemente, avrebbe dovuto considerare l’obbligazione
della venditrice subordinata alla richie a di consegna della società acquirente.
Nel caso ili -esame, per alti°, gli accordi modificativi -dell uriginario- ccmtiatto
non necessitavano della forma scritta attcso che-il contratto

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i cui -si-diee;t

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nonostante fosse stato stipulato con la forma della scrittura, non era un
contratto a firma vincolata o solenne.
E’ dunque chiaro come l’originario contratto prevedendo alla clausola n. 5
regolari consegne mensili di Kg. 20 avesse subito una parziale novazione nel
senso che gli ordinativi dovessero avvenire di volta in volta o presi

personalmente dal fornitore o dati telefonicamente. Quindi l’onere della prova
al riguardo incombeva sulla cliente, solo in presenza della prova di tali ordini
cui era condizionata la prestazione poteva scadere l’onere della fornitrice ex
art. 1697 cc. di averli eseguiti puntualmente secondo el richieste.
3.= Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 360 n.
e 5 cpc. e artt. 1453 e 1460 cc omessa e insufficiente motivazione in ordine al
giudizio di comparazione dei reciproci inadempimenti dedotti dalle parti.

Secondo la ricorrente la Corte veneziana non avrebbe effettuato una
valutazione comparativa ed unitaria degli inadempimenti che le parti si sono
addebitati reciprocamente e non avrebbe neppure valutato l’incidenza d
ciascun inadempimento sulla funzione economica-sociale del contratto. Era
pacifico -specifica la ricorrente che l’attrice fin dall’atto di citazione di primo
grado aveva addebitato alla venditrice Morenos l’inadempimento delle
consegne • i ca e nonostante pretese reiterate richieste telefoniche. Dall’atro
lato, la venditnce aveva rilevato l’inadempimento dell’acquirente sia a
pagamento delle partite di caffè- forni-te sia al ritiro del cafte sia alle richieste
di consegna del caffè stesso. La Corte d’appello avrebbe dovuto, pertanto,
rilevare verificare e valutare, al fine di procedere all’obbligatorio giudizio di
compaiazione dei recipioci ina empinienti; -gfi-inadempini ii i del le-parti- già.

indicate dando congrua motivazione in- ordine-alla decisione che sarebbe stata

6

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.
adattata rilevando la cronologia degli inadempimenti, l’incidenza degli stessi
sull’economia del contratto e la concausalità degli stessi.
.= Come appare evidente il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del
precedente motivo

e 5 cpc. e art. 1458 cc omessa e insufficiente motivazione.
Avrebbe errato la Corte di appello di Venezia, secondo la ricorrente, nell’aver
ritenuto che anche gli effetti della dichiarazione di debito del 25 febbraio
1998 relativa a prestazioni pregresse fossero stati travolti, ai sensi dell’art.
1458 cc., dalla dichiarazione di risoluzione sul semplice presupposto che la
risoluzione riguardava un contratto di vendita a consegna ripartite e non di
somministrazione, giusta qualificazione effettuata dal Tribunale di Venezia
non impugnata dalle parti, perché, sostiene la ricorrente, il contratto oggetto

e

della controversia è più propriamente riconducibile alla seconda parte del
Í
primo comma dell’art. 1458 cod. civ., secondo cui gli effetti retroattivi della
risoluzione non operano nei contratti ad esecuzione continuata o periodica per
prestazioni già eseguite.

In particolare,

la ricorrente

riportando

un i

orientamento di questa Corte ritiene che sono contratti ad esecuzione
continuata o periodica quelli che fanno sorgere obbligazioni di durata per
entrambe le parti, ossia quelli in cui l’intera esecuzione del -contratto avvenga
attraverso una serie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo.
Pertanto, mentre non possono considerarsi comprela previsione
.,


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sue-i—c-ontratti in cui ad una

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(ed unitaria) dell’altra parte, debbono-e

. • • *

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i -ricompresi quei-contratti in cui

ad una prestazione continuativa se ne contrappone un’altra periodica, poiché
7

.

.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 360 n. 3

in tal caso la corrispettività si riflette su tutte le prestazioni attraverso le quali
il contratto riceve esecuzione. Sicché nella vendita a consegne ripartite, cui
appartiene la fattispecie in esame, può aversi risoluzione del contratto per le
sole consegne non ancora eseguite, considerato che ad ogni consegna

secondo la ricorrente, la Corte veneziana avrebbe omesso di considerare che
le consegne eseguite nei primi due anni avrebbero dovuto essere pagate
ciascuna contestualmente alla consegna.
4.1.= Come appare evidente anche questo

motivo rimane assorbito

dall’accoglimento dei precedenti motivi.
In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo,
dichiarati assorbiti gli altri (il terzo e il quarto). la sentenza impugnata va
a

cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della
Corte di appello di Venezia anche per il regolamento delle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara
assorbiti il terzo e il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo accolto e rinvia la causa anche per il regolaTnento delle spese del
presente giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello d
Venezia.
Così deciso nella camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di

CaSSM1011*

il 21 febbraio 2013
..

+

periodica corrispondeva un versamento in contanti del prezzo. Insomma,

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