Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9186 del 13/04/2018


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Cassazione civile, sez. III, 13/04/2018, (ud. 25/01/2018, dep.13/04/2018),  n. 9186

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1. P.M. ha impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli la sentenza del locale giudice di pace, nella parte in cui pur essendo stata accolta l’opposizione da lui proposta avverso le cartelle esattoriali notificate da Equitalia Sud Spa, aveva compensato integralmente le spese di lite.

2. Il Tribunale, con sentenza 4805/2015 pubblicata il 31.3.2015, dichiarava l’inammissibilità dell’appello, compensando le spese del grado.

3. Avverso la predetta sentenza ricorre il P., affidandosi ad un motivo.

4. Si è difesa con controricorso Equitalia Sud Spa.

Considerato che:

1. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 342 c.p.c.: assume che il Tribunale di Napoli aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello affermando che fosse genericamente formulato e non contenesse alcuna doglianza volta a contrastare il ragionamento del primo giudice, rendendo con ciò una motivazione apparente ed illogica, tenuto conto delle censure da lui articolate.

2. Il motivo è fondato.

L’appellante, infatti, ha mosso una critica puntuale e circostanziata alla sentenza di primo grado, idonea ad individuare il contenuto delle censure proposte: a fronte di ciò, il Tribunale di Napoli si è limitato ad affermare che non erano state mosse doglianze specifiche, utili e sufficienti a contrastare il ragionamento del giudicante di primo grado (che aveva motivato la statuizione riconducendola alla “natura della controversia ed alle ragioni che avevano portato alla decisione”) ed ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello esprimendo, anche, una condivisione, del merito, della statuizione del primo giudice.

In tal modo il Tribunale di Napoli ha reso una motivazione apparente e, dunque, inesistente, in quanto non ha dato alcuna risposta alle critiche mosse dall’appellante alla statuizione sulle spese (riportate da pagg. 11 a pag. 17 del ricorso) con le quali egli lamenta che il giudice di pace non aveva indicato esplicitamente “le gravi ed eccezionali ragioni” esistenti ed idonee a sostenere la decisione di derogare al principio della soccombenza, avuto riguardo alla formulazione dell’art. 92 c.p.c. vigente all’epoca in cui il giudizio di primo grado venne instaurato.

3. Deve precisarsi, al riguardo, che costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (artt. 91 e 92 c.p.c.).

L’art. 92 c.p.c. ha subito recenti e reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero se ricorressero “altri giusti motivi”, nelle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 è stato previsto che i giusti motivi dovessero essere “esplicitamente indicati nella motivazione”; con la novella più recente introdotta dalla L. n. 69 del 2009, la disposizione è stata innovata in senso ancor più incisivo essendo stato previsto – per i giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009 – che la compensazione dovesse essere fondata su “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; ed, infine con la L. n. 162 del 2014, le ipotesi che consentono la compensazione sono state circoscritte “alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

4. A prescindere dalla versione della norma applicabile ratione temporis, è stato costantemente ritenuto che la compensazione delle spese necessitasse, comunque, di una motivazione idonea a sostenere la relativa statuizione, motivazione che può risultare, anche indirettamente, ma pur sempre in modo “chiaro e non equivoco”, dal complesso argomentativo sviluppato dal giudice a sostegno della decisione di merito (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 15559/03, Cass. n. 58/04, Cass. n. 23993/07 e più recentemente Cass. SS.UU. n. 20598/08 e n. 20599/08).

5. E, con i più recenti arresti, questa Corte ha avuto modo di riaffermare che “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo” (cfr. Cass. 11217/2016; Cass. 22310/2017).

6. Tanto premesso, nel caso di specie il primo giudice ha motivato la totale compensazione delle spese di giudizio della parte completamente vittoriosa riferendola proprio “alla natura della controversia ed alle ragioni che hanno portato alla decisione”, circostanze queste che, in sè e per quanto da questa Corte già affermato, non giustificano la deroga al principio della soccombenza in quanto sono comuni alla maggior parte delle controversie trattate e non costituiscono, quindi, in assenza di ulteriori specificazioni, elementi idonei a fondare la compensazione, risolvendosi invero in una mera formula di stile espressa, oltretutto, in modo tautologico; ed il giudice d’appello, puntualmente investito per la riforma di tale insufficiente motivazione, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione affermando, erroneamente, che l’atto d’appello non conteneva alcuna doglianza specifica idonea a contrastare il ragionamento del giudicante di primo grado.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli nella persona di diverso giudice che deciderà sulla base del principio di diritto formulato al precedente punto 5. della presente motivazione, e statuirà anche in ordine al spese del giudizio di legittimità, tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte, accoglie in ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame della controversia al Tribunale di Napoli, in persona di un diverso giudice, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di pubblica udienza della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2018

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