Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9186 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5425-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9176/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 9176/6/2017, depositata il 2.11.2017 notificata il 7.12.2017, la CTR della Campania accoglieva l’appello di B.A. su controversia avente ad oggetto rigetto di rimborso IRAP.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi con i quali lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione alla eccezione di decadenza per tardività della richiesta di rimborso relativa all’anno 2011 atteso che i versamenti erano anteriori di oltre quarantotto mesi rispetto alla richiesta di rimborso presentata in data 29.12.2015 nonchè la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38,comma 1, per la mancata osservanza del termine di decadenza di quarantotto mesi.

1. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

Osserva preliminarmente la Corte che l’eccezione di decadenza è rilevabile d’ufficio (v. Cass. n. 25014 del 2016).

L’istanza di rimborso del 29/12/2015 è senz’altro tardiva rispetto ai versamenti effettuati il 4.7.2011 e il 28.11.2011 in quanto avanzata oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi dal pagamento indebito, ricordandosi, al riguardo che il predetto termine “previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione (come nel caso in esame), risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento (cfr. Cass. n. 2533 del 2018).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari accertamenti in punto di fatto il giudizio può essere deciso nel merito con il rigetto della domanda di rimborso relativa al 2011.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza parziale.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso relativa al 2011.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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