Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9185 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 19/05/2020), n.9185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3642/2019 proposto da:

M.I.C., elettivamente domiciliato In Roma, alla Via

Corfinio n. 23, presso lo studio dell’Avvocato Davide Lodi, e

rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Giammatteo in forza di

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 2553/2018,

depositato l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

febbraio 2020 dal Consigliere DOTTORESSA IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.I.C., cittadino della (OMISSIS), ha impugnato, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento di diniego della protezione internazionale, richiesta in tutte le sue forme, emesso dalla locale Commissione territoriale.

Il rigetto delle domande era così motivato dal Tribunale: il ricorrente avevo reso un racconto inattendibile delle vicissitudini che l’avevano costretto alla fuga dal Paese d’origine; i fatti allegati – i dissidi con gli zii paterni quanto alla gestione di capi di bestiame – erano estranei all’ambito dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, comunque, inattuali, in quanto risalenti a circa nove anni prima; in (OMISSIS), secondo quanto riportato dalle fonti del 2018 del Ministero dell’Interno, non era in atto una situazione di violenza indiscriminata; l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità del richiedente impediva la concessione della protezione umanitaria.

2. Il ricorso per cassazione consta di tre motivi, meglio di seguito enunciati.

3. Il Ministero dell’Interno si è difeso con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non riconoscere, nelle minacce di morte subite dal richiedente ad opera degli zii, i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, le stesse integrando, invece, in considerazione delle situazioni di precarietà istituzionale e di mancanza di sicurezza che si registrano in (OMISSIS), il pericolo di un danno grave alla vita e all’incolumità personale.

Il motivo sconta una duplice ragione di inammissibilità.

E’ in primo luogo generico, perchè declinato senza adempiere all’onere di delineare il tipo di domanda formulata: se riferita alle forme di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) o b) ovvero alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Articola, in secondo luogo, deduzioni che, quand’anche riferite alla forma di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) lungi dal lumeggiare un errore di diritto, denunciano vizi attinenti alla ricostruzione del merito della fattispecie oggetto di scrutinio, come tali non consentiti in questa sede, ovvero un vizio di motivazione comunque non esaminabile, perchè non censurato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale omesso di considerare la raggiunta integrazione sociale del richiedente in rapporto alle precarie condizioni di vita nel Paese di origine.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, hanno affermato che: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

In motivazione, la Corte ha chiarito che: “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

Poichè i requisiti indicati dal ricorrente a fondamento della domanda non coincidono con quelli individuati dal diritto vivente per il riconoscimento della protezione umanitaria, le deduzioni sul tema vanno respinte.

3. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, l’omesso esame di fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, in riferimento al suo peregrinare, per circa sei anni, per il Senegal, l’Algeria e la Libia.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha indicato il “come” e il “quando” i fatti, dei quali sarebbe stato omesso l’esame, sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831); si tratterrebbe, in ogni caso, di fatti non dedotti con la necessaria specificità: nulla è stato, infatti, lumeggiato in ordine alla connessione tra il transito attraverso il Senegal, l’Algeria e la Libia e il contenuto della domanda di protezione umanitaria (Sez. 6 – 1, n. 2861 del 06/02/2018, Rv. 648276).

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente, siccome soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 2.100, oltre SPAD. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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