Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9185 del 16/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 16/04/2010), n.9185
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in
carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,
e presso di essa domiciliati in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
contro
P.M., rappresentato e difeso dall’avv. LAI Giuseppe ed
elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Daniele Manca-Bitti
in Via Luigi Luciani n. 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sardegna n. 84/06/05, depositata il 21 novembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale della Sardegna con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello di P.M., procacciatore d’affari, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di due motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione, sotto due diversi profili, della normativa istitutiva dell’IRAP, in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.
Il ricorso è manifestamente infondato poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 – attività cui è assimilabile ai fini dell’applicazione dell’imposta quella di procacciatore d’affari -, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).
La sentenza gravata, d’altra parte, contiene un inequivocabile accertamento di fatto, che non è oggetto di censura, circa l’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la proposizione del ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010