Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9185 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 10/02/2017, dep.10/04/2017),  n. 9185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4149-2013 proposto da:

P.V. in M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE LEO, MERSEDES

GIUSEPPIN;

– ricorrente –

contro

PROSPETTIVE IMMOBILIARI S.r.l. in Liquidazione p.iva (OMISSIS), in

persona del Liquidatore Z.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 32, presso lo studio dell’avvocato MARA

CURTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA

ZANARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 821/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato ALESSIA CIPROTTI, con delega dell’Avvocato RAFFAELE

LEO della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARA CURTI, difensore della controricorrente, che ha

chiesto l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto fondato su tre ordini di motivi P.V. in M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 821/2011 della Corte di Appello di Trieste.

Con tale decisione della Corte distrettuale veniva rigettato l’appello proposto dalla medesima parte oderna ricorrente avverso la sentenza n. 2568/2006 del Tribunale di Trieste. Tale sentenza aveva accolto la domanda della società Prospettive Immobiliari a r.l. svolta al fine di ottenere lo svincolo in proprio favore della somma della P. di Euro 12.341, in deposito presso il notaio Furio dei Rossi, quale garanzia per il completamento di lavorazioni da effettuarsi per l’immobile venduto dalla società alla P. e di cui in atti.

Il ricorso è resistito con controricorso dall’intimata società. Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato note, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia la parte ricorrente che quella contro ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione delle norme di diritto e dei contratti”, nonchè degli artt. 1218 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il motivo qui in esame si svolgono deduzioni in ordine alla questione del “deposito cauzionale volto a garantire l’esecuzione delle opere e la certezza del pagamento”.

Il motivo implica in sè un accertamento, eminentemente, in punto di fatto sulla mancata esecuzione dell’obbligazione di eliminazione dei vizi, che costituirebbe inadempimento della Prospettive Immobiliari.

Si tratta, quindi, di una censura volta, in sostanza, a perseguire impropriamente in questa sede una rivalutazione già svolta nella competente sede dai Giudici del merito.

Inoltre la censura viene s volta in dispregio dell’onere, incombente alla parte, di specificare e riportare le clausole contrattuali che, eventualmente, legittimavano il mancato svincolo della somma depositata a garanzia in caso di effettivo inadempimento riscontrato nell’ambito della valutazione, nel merito, delle vicende connesse all’esecuzione dell’obbligo contrattuale.

Il motivo è, quindi, inammissibile nel suo complesso.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c.”.

Con la mossa censura, incardinata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, parte ricorrente ripropone, nella sostanza, la questione della valutazione, da parte dei Giudici del merito, del “comportamento ostruzionistico della P. in ordine all’effettuazione dei lavori ed alla mancata ammissione testi che avrebbero dovuto dimostrare l’inesistenza dell’ostruzionismo”.

Appare, quindi, evidente che il motivo qui in esame si risolve nella censura degli accertamenti di fatto compiuti in sede di giudizio di merito nella ricostruzione degli elementi che caratterizzano la fattispecie e che sono stati correttamente considerati in quella sede.

Deve, al riguardo, ribadirsi il consolidato e condiviso principio che questa Corte ha già avuto modo di affermare per cui il motivo “non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal Giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte” (Cass. n. 9233/2006) e, quindi, in definitiva, ad un inammissibile “revisione del ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

Il motivo non può, dunque, essere accolto.

3. – Con il terzo motivo del ricorso, proposto “in subordine”, si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.c., sotto altro profilo ovvero in relazione al”modo incongruo con cui si è espressa la Corte di Appello” nell’ipotesi di ritenuta “inammissibilità” dei tesiti che avrebbero dovuto far ritenere esclusa l’esistenza dell’ostruzionismo della ricorrente in relazione ai lavori per l’esecuzione dei quali era stato previsto il deposito a garanzia.

Il motivo è infondato e va respinto.

La Corte del merito ha acclarato che “le opere furono tutte eseguite ad eccezione di quelle relative alle infiltrazioni d’acqua dal soffitto e alla posa di alcune doghe in legno sul pavimento. della cucina a causa del comportamento ostruzionistico della P….”.

Il detto dato obiettivo della condotta ostruzionistica (consistito nell’aver impedito “in non meno di due occasioni l’accesso all’appartamento da parte della ditta”) i risulta accertato dalla Corte distrettuale in base alla valutazione delle deposizioni testimoniali acquisite, nonchè alla ritenuta insufficiente attendibilità di quanto dichiarato “anche a voler ritenere ammissibili” le testimonianze di stretti congiunti della odierna ricorrente – il figlio e la di lui convivente – che hanno comunque ammesso che “personale della ditta si era recato in loco per visionare” i lavori.

La Corte, quindi, non si è espressa “in modo incogruo” o ha errato nella valutazione dell’ammissibilità, ma hai svolto legittimamente una propria valutazione – anche comparativamente alle altre prove acquisite- in ordine al fatto controverso.

In conclusione il motivo deve, pertanto, ritenersi infondato.

4. – Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

5. – Le spese seguono la soccombenza e si determini come in dispositivo.

6. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo la titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della società controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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