Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9184 del 02/04/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 02/04/2019), n.9184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5309-2018 proposto da:

REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 985/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 985/2/2017, depositata il 21.11.2017 non notificata, la CTR del Molise rigettava l’appello della Regione Molise su controversia avente ad oggetto ricorso su avviso di accertamento emesso per il pagamento di tassa automobilistica per l’anno 2012 per essere stato l’atto impositivo notificato successivamente al termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 953 del 1982, art. 5.

Avverso la sentenza della CTR la Regione Molise ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo con il quale lamenta la violazione del D.Lgs. n. 953 del 1982, art. 5, del D.L. n. 2 del 1986, art. 3, nonchè dell’art. 49 c.p.c., comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, della L. n. 890 del 1992, art. 14, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè dell’art. 149 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto tardivamente notificato l’atto impositivo nonostante fosse stato consegnato a Poste Italiane per la notifica entro il 31.12.2015 (terzo anno successivo a quello di imposta).

Parte intimata non ha spiegato difese.

1. La censura è fondata.

Come più volte affermato da questa corte di legittimità (Cass. nn. 22320/14; ord. 11457/12; 15298/08 ed altre) il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da SSUU 24822/15) ma anche agli atti d’imposizione tributaria. Con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo; quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile. E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio. Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della corte costituzionale n. 477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 149 c.p.c., per le notificazioni a mezzo posta; poi recepito dal legislatore nell”art. 149 cit., u.c., e segnatamente in materia tributaria – dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 6 (aggiunto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. f), conv. in L. n. 248 del 2006), in base al quale “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”. Nel caso di specie, errata è dunque stata la decisione della commissione tributaria regionale, la quale non ha considerato quale termine interruttivo la data (anteriore al 31 dicembre 2015) di consegna degli atti di accertamento all’agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna in data successiva (Cass. 8867/2017).

Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto e la sentenza deve essere cassata. Non essendo necessari accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di scissione degli effetti della notifica.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019

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