Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9183 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 19/05/2020), n.9183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 842/2019 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Savoia n.

33, presso lo studio dell’Avvocato Umberto Prete Federici, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Paola Papa, in forza di procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 2429/2018,

depositato il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

febbraio 2019 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

1. S.A., cittadino (OMISSIS), ricorre con cinque motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Campobasso, indicata in epigrafe, che gli ha negato la protezione internazionale, richiesta in tutte le sue forme.

2. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è difesa con controricorso.

3. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, e 5, è denunciato l’omesso o erroneo esame delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale, nella parte questi avrebbe ricondotto l’origine delle persecuzioni subite in patria da parte dei familiari della moglie in un “contrasto di casta”; persecuzioni suscettibili di integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto poste in essere dagli appartenenti di un gruppo sociale nei confronti di persona appartenente ad un altro, o, quantomeno, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha preso in considerazione le dichiarazioni del richiedente, ma le ha ritenute inattendibili, correttamente, pertanto, non esaminando il profilo dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Vige, infatti, in materia, il principio di diritto secondo il quale, nella materia de qua, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione ad azioni discriminatorie o al rischio grave per la vita o per la persona, di modo che, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad alcun approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01; Sez. 6 1, n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697).

4. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 8 e 35-bis in ragione della mancata valutazione delle dichiarazioni del richiedente alla luce del protocollo delineato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che impone al giudice di colmare officiosamente le carenze probatorie delle stesse: ciò con peculiare riferimento alle circostanze del ricovero del richiedente presso un ospedale di (OMISSIS) dopo l’aggressione subita dal cognato; alle modalità di svolgimento del suo matrimonio segreto; al suo arresto da parte della polizia irachena.

Il motivo è infondato.

L’attenuazione del principio dispositivo, che si registra nella materia della protezione internazionale, comporta che il dovere di “cooperazione istruttoria” del giudice non esime il richiedente protezione dall’onere di adeguatamente circostanziare l’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (Sez. 1-, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166).

Dunque, solo allorchè il richiedente abbia compiutamente adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, non potendo questi essere officiosamente introdotti in giudizio dal giudice, sorge il potere-dovere del giudice stesso di accertare se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Sez. 6 – 1, n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125). La detta verifica deve intendersi, peraltro, circoscritta alla situazione obiettiva del Paese di origine del richiedente – da condurre elettivamente, ma non esclusivamente, attraverso lo scrutinio delle c.d. ‘c.o.i.’, country of origin informations -, posto che la situazione personale del richiedente può essere oggetto soltanto della valutazione di coerenza, plausibilità e non contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608; Sez. 6 – 1, n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146; Sez. 6 – 1, n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647).

Nella fattispecie al vaglio il giudice di merito ha, correttamente, tenuto distinti il piano della situazione personale del richiedente da quello della situazione obiettiva del Paese di provenienza e, quanto al primo, ha ritenuto, sulla base di elementi dettagliatamente passati in rassegna, che le sue dichiarazioni fossero prive di credibilità: valutazione, questa, non sindacabile in questa sede al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1 -, n. 21142 del 07/08/2019; Rv. 654674; Sez. 1 -, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549), norma, questa, tuttavia, neppure evocata nel motivo di ricorso.

5. Con il terzo motivo sono denunciati, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della situazione di violenza generalizzata derivante da un conflitto armato esistente in (OMISSIS), e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale assunto un ruolo attivo nel valutare le condizioni generali dell’indicato Paese e per avere errato nella percezione delle fonti e nell’apprezzamento di non pericolosità della zona di provenienza del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha esaminato la situazione del (OMISSIS) come evincibile da report ufficiali aggiornati (report Ministero degli Esteri del febbraio 2018), puntualmente citati in motivazione, ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) dando atto che la violenza dovuta alle forze terroriste era limitato ad alcuni territori, in cui non era compresa la regione del (OMISSIS), escludendo dunque la sussistenza, nella zona di provenienza del ricorrente, di una situazione di conflitto armato e quindi di violenza indiscriminata.

Tale valutazione, compiuta sulla base della pertinente documentazione indicata, attiene al merito della controversia e si sottrae al sindacato di legittimità.

6. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si denuncia, in riferimento al diniego della protezione umanitaria, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e l’omesso esame delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente e dei motivi umanitari allegati, afferenti al suo vissuto familiare.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, hanno affermato che: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

In motivazione, la Corte ha chiarito che: “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

Poichè i requisiti indicati dal ricorrente a fondamento della domanda non coincidono con quelli individuati dal diritto vivente per il riconoscimento della protezione umanitaria, le deduzioni sul tema vanno respinte.

7. Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, da ritenersi di portata immediatamente precettiva.

Il motivo è infondato.

E’ jus receptum che:” Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione” (Sez. 6 – 1, n. 10686 del 26/06/2012, Rv. 623092; in termini: Sez. 6 – 1, n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324).

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente, siccome soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in Euro 2.100, oltre SPAD. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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