Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9183 del 16/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 16/04/2010), n.9183
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 116/15/05, depositata il 10 agosto 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello di C.A. G., promotore finanziario, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di due motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione;
con il secondo motivo censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, per avere erroneamente ritenuto l’IRAP incompatibile con l’art. 33 della Direttiva 388/77 CEE (sesta Direttiva IVA).
Il secondo motivo del ricorso, il cui esame deve precedere, è manifestamente fondato, in quanto, secondo la giurisprudenza comunitaria, “Non è incompatibile con la sesta direttiva 77/388/Cee e con il divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di imposte sulla cifra di affari, l’imposta nazionale, quale l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), che si distingue dall’imposta sui valore aggiunto, essendo calcolata non sul prezzo dei beni e dei servizi forniti, ma sul valore netto della produzione – come differenza tra il valore della produzione ed il relativo costo, nel corso di un certo periodo e non può essere posta, in definitiva, dal soggetto passivo a carico del consumatore finale” (Corte giustizia CE, 3 ottobre 2006, n. 475).
Il primo motivo è del pari manifestamente fondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui è è assente l’autonoma organizzazione in presenza “di costi sostenuti per compensi al personale dipendente e per prestazioni coordinate e continuative” – non è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui “l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass., sezioni unite, 26 maggio 2009, n. 12111).
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010