Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9183 del 10/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/04/2017),  n. 9183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13196-2012 proposto da:

EGLI AG VERFAHRENSTECHNIK IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PANAMA, 79, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DE

STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA SALVINI,

ENRICO COLLIDA’;

– ricorrente –

contro

BEPPINO OCCELLI IL BURRO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MACIOCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERNANDO BRACCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO

depositata il 16/2/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato DE STEFANO Maurizio con delega orale dell’Avvocato

COLLIDA’ Enrico, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato COSTANZA Aniello, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MACIOCI Claudio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione la Società Burrificio Artigianale di O.G. & C. snc conveniva in giudizio avanti al tribunale di Alba la società elvetica EGLI AG Verfahrenstechnik, per sentire dichiarare risolto per inadempimento il contratto di compravendita di un impianto per la omogeneizzazione e la formatura di panetti di burro, stipulato tra le parti in data (OMISSIS), nonchè la condanna della convenuta alla restituzione di quanto già pagato a titolo di acconto ed al pagamento della penale pattuita, oltre al risarcimento dei danni. Assumeva, a tal fine, che l’impianto aveva da subito evidenziato gravi anomalie nel suo funzionamento e di averne immediatamente segnalato l’esistenza alla ditta venditrice.

La società elvetica EGLI AG Verfahrenstechnik costituita in giudizio, contestava nel merito le affermazioni della società attrice, qualificando peraltro il contratto come appalto per la realizzazione dell’impianto e non come vendita; in via riconvenzionale chiedeva il pagamento del prezzo residuo.

A seguito dell’espletamento di una C.T.U., il Tribunale di Alba accoglieva le domande della Società Burrificio Artigianale di O.G. & C. snc, ritenendo che i vizi e difetti riscontrati fossero tali da rendere l’impianto de quo del tutto inidoneo all’uso cui era destinato.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la EGLI AG Verfahrenstechnik. Si costituiva in giudizio la società attrice chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 274, del 2012, respingeva integralmente l’appello.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava: la congruità e completezza della motivazione della sentenza di primo grado, ripercorrendo le ragioni, anche tecniche, poste a fondamento delle conclusioni del CTU e fatte proprie dal giudice di prime cure, senza alcuna violazione degli obblighi motivazionali sul punto. Quanto alla questione relativa alla qualificazione del contratto come appalto anzichè come vendita, la Corte riteneva che il contratto concluso tra le parti, quand’anche qualificato come appalto, fosse in ogni caso da risolvere a causa dei gravi vizi di funzionamento dell’impianto. Riteneva infine provato il danno indicato dalla società attrice, anche sotto la voce di cui all’art. 1224 c.c., comma 2.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società EGLI AG Verfahrenstechnik con ricorso affidato a quattro motivi. Beppino Occelli Il Burro srl (già Società Burrificio Artigianale di O.G. & C. snc), ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= La ricorrente lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso la società EGLI AG Verfahrenstechnik lamenta l’omessa ed in ogni caso insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (generico richiamo alle risultanze della CTU) Mancato vaglio delle contestazioni dell’esponente circa le omissioni della CTU, in particolare A – circa l’assenza di corrispondenza tra la narrativa e le conclusioni della CTU B – circa l’omessa pronuncia da parte del CTU su una parte del quesito formulato dal Giudice). Sostiene la ricorrente che la Corte torinese avrebbe omesso di motivare relativamente alle precise doglianze della Egli AG circa le conclusioni del CTU, fatte proprie dal giudice di primo grado, ripetendo l’errore fatto da quest’ultimo di richiamare in termini generici il contenuto della consulenza tecnica.

b) Con il secondo motivo, l’omessa ed in ogni caso insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ossia la mancata ammissione dei capi di prova orale dedotti da parte appellante, sull’assunto che la CTU aveva comunque appurato lo stato dell’impianto oggetto della controversia.

c) Con il terzo motivo, l’omessa ed in ogni caso insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ossia l’esatta qualificazione del contratto stipulato tra le parti in causa. La Corte d’Appello si sarebbe limitata ad affermare che l’assoluta inidoneità dell’impianto avrebbe comunque portato alla risoluzione del contratto, a prescindere se fosse appalto o vendita, senza motivare quanto alle precise censure svolte nell’atto di appello sul punto.

d) Con il quarto motivo, la violazione dell’ art. 1224, comma 2, c.c. e degli artt. 1341 e 1342 c.c., in particolare circa il riconoscimento all’appellata, sulla scorta di una sola prova documentale, del c.d. maggior danno in tema di risarcimento per inadempimento, nonchè circa l’inapplicabilità al caso di specie della disciplina relativa ai contratti conclusi con moduli o formulari, considerato che il contratto era stato predisposto unilateralmente dalla Società Burrificio Artigianale di O.G. & C. snc, peraltro solo nella lingua (italiana) del predisponente.

2.= I primi tre motivi sono inammissibili.

a) Inammissibile il primo motivo perchè generico e, comunque, perchè risulta finalizzato ad ottenere da parte di questa Corte, non già una verifica della logicità o della completezza del giudizio in punto di fatto, ma bensì la revisione del giudizio decisorio congruamente e razionalmente sviluppato dal giudice di appello e perfettamente percepibile nel suo itinerario logico e semantico, senza che risulti alcun mancato od insufficiente esame dei punti rilevanti della controversia. Epperò ciò è contrario agli insegnamenti di questa Corte secondo cui: “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (in particolare cfr. Cass. n. 3161 del 05/03/2002).

B) Inammissibile il secondo motivo per mancata autosufficienza, posto che la ricorrente, pur facendo riferimento alla prova testimoniale, tuttavia, non trascrive il capitolato di prova, la cui mancanza impedisce di apprezzare la decisività.

C) Inammissibile il terzo motivo, essenzialmente, perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi, utilizzata dalla Corte distrettuale, secondo cui la qualifica del contratto (come vendita o appalto) risultava sostanzialmente ininfluente, attese le gravi inadempienze della fornitrice, rilevanti in entrambe le ipotesi negoziali.

3.= Infondato è il quarto motivo.

Va qui premesso che “ai fini del riconoscimento del maggior danno di cui all’art. 1224 cpv. c.c., l’interessato deve fornire dei dati personalizzati, alla luce dei quali valutare, secondo criteri di probabilità e normalità, le modalità di utilizzazione del denaro e quindi gli effetti, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità. Nell’ipotesi di creditore esercente attività imprenditoriale, il calcolo forfettario del danno deve essere effettuato alla luce del costo del prestito bancario, posto che, laddove il ricorso al credito bancario immediatamente posteriore all’inadempimento sia stato provato, non può pretendersi, in mancanza di specifici elementi, l’ulteriore prova del nesso causale tra inadempimento e ricorso al credito, in quanto sussiste la presunzione semplice che a detto credito, che comporta dei costi, gli imprenditori commerciali ricorrono, poichè non sono nelle condizioni di autofinanziarsi” (Cass. n. 18450 del 31/08/2007).

Pertanto, Carretta è la decisione impugnata, laddove afferma che l’appellata aveva dato prova del maggior danno subito: “dal documento – afferma la Corte distrettuale 26 di parte appellata risulta che essa dal primo settembre 2006 godeva di un finanziamento per il quale corrispondeva un tasso del 3,59%”.

B) Corretta e da confermare è anche la decisione che ha ritenuto operativa la clausola penale pattuita nel contratto stipulato inter partes posto che la Corte distrettuale ha accertato che il contratto non era certamente su modulo o formulario ma concluso mediante trattative intercorse tra le parti. E’ affermazione pacifica nella giurisprudenza di questa Corte che: “Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 c.c., – e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.” (Cass n. 7605 del 15/04/2015). Nel caso in esame, per altro, la Corte distrettuale ha avuto modo di specificare che con il contratto di cui si dice “(…) è stato disciplinato l’intero rapporto, sono state descritte le caratteristiche dell’impianto, i componenti il dettaglio dei prezzi i termini di consegna, la descrizione delle parti e addirittura risulta la doppia firma in relazione alla previsione di penali (…)”.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborso, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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