Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9182 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 21/04/2011), n.9182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20424-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difesa

ope legis;

– ricorrenti –

contro

ITTICO CONSERVIERA TURTURICI V DI TURTURICI G & C SAS, in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA DI PRISCILLA 4 presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DI PAOLA FABRIZIO, giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2002 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 21/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato COEN STEFANO per delega DI PAOLA

FABRIZIO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Agrigento la società Ittico Conserviera Turturici V. di Turturici G & C. Sas impugnava l’avviso di rettifica, relativo ad imposta Iva per l’anno 1993, fatto notificare alla medesima dal competente ufficio di quella città, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato un maggior reddito da attività in nero nella vendita di pesce sottoposto a salagione. Questa deduceva che tale avviso era da annullare, in quanto basato su presupposti inesistenti.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, dal momento che l’accertamento era scaturito dalle accurate indagini svolte dalla Guardia di finanza nei confronti della contribuente, come risultava da un quaderno brogliaccio, rinvenuto nell’azienda e curato dal padre dell’accomandatario, oltre che dai numerosi movimenti sul conto corrente apparentemente intestato a questi, che peraltro in precedenza aveva ceduto l’azienda ai figli;

perciò chiedeva il rigetto dell’impugnativa.

Il giudice adito annullava l’atto impositivo con la sentenza n. 641 del 1999.

Avverso tale decisione l’amministrazione proponeva appello, cui la contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale, con sentenza n. 96 depositata il 21.5.2003, ha rigettato il gravame, osservando che le verifiche svolte nei confronti di T.V. non potevano avere riflessi negativi rispetto alla società appellata, e che comunque l’appellante non aveva fornito la prova dei propri assunti, per i quali le dedotte presunzioni, previste a suo favore, non potevano riscontrarsi nella specie.

Contro questa decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La società Ittico Conserviera Turturici V. di Turturici G & C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va esaminata l’eccezione proposta dalla controricorrente circa la inammissibilità del ricorso per tardività, trattandosi di questione avente carattere pregiudiziale.

Essa è infondata.

Dall’esame degli atti risulta che la sentenza della CTR è stata pubblicata il 21.5.2003, e che il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica alla controricorrente il 15.7.2005, e quindi in tempo utile per la regolare proposizione dell’impugnazione, per la quale il termine scadeva solo il 18.7.2005, a fronte di quello a disposizione dei ricorrenti, tenuto conto ovviamente della sospensione del termine stesso.

Infatti ai sensi dell’art. 16, comma 6, secondo periodo (che, per quanto riguarda la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, riproduce, meglio esplicitandoli, i contenuti dell’abrogato comma 7), della L. 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per la proposizione del ricorso per cassazione, concernenti liti che possono essere definite ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, sono sospesi a decorrere dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002) fino al 1 giugno 2004. Il computo del termine è eseguito secondo la regola ordinaria stabilita, per le diverse ipotesi, dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (e, analogamente, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51 e art. 38, comma 3), integrati dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 recuperando, a decorrere dal 2 giugno 2004, lo spazio temporale decorso tra il 1 gennaio 2 003 e l’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso per cassazione, determinato secondo la regola processuale emergente dal combinato disposto degli artt. 325 o 327 cod. proc. civ. (e, analogamente, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 38, comma 3) e della L. n. 742 del 1969, art. 1. Se, per effetto di tale recupero, il termine effettivo d’impugnazione (tenuto conto della sospensione prevista dall’art. 16 della legge n. 289 del 2002) dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2004 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere spostata di tanti giorni quanti sono necessari per completarne il computo (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22891 del 11/11/2005, n. 21779 del 09/11/2005).

Del resto persino in tema di condono fiscale, qualora il contribuente, dopo aver proposto istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, non abbia provveduto al versamento delle somme dovute, e, nel proporre ricorso avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione delle stesse, abbia impugnato anche l’avviso di accertamento relativo all’imposta condonata, notificatogli in data posteriore al 14 luglio 1982 la controversia investe non solo la legittimità della cartella di pagamento, ma anche l’imposta accertata. Poichè, per quest’ultimo profilo, essa è suscettibile di definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 trova applicazione, ai fini dell’impugnazione della relativa sentenza, la proroga dei termini prevista dal comma 6 di tale disposizione, la quale si estende anche alla pronuncia in tema di condono, dovendo ogni sentenza essere sottoposta ad un unico termine d’impugnazione, preventivamente individuabile e non dipendente dalla parte della sentenza che forma oggetto di contestazione (V. pure Cass. Sentenza n. 2280 del 02/02/2007). D’altronde la questione è stata affrontata da recente anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui appunto “in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 16 nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonchè la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità), bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, con la quale, in esito ad una procedura di infrazione promossa dalla Commissione Europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della 6^ direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima Legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente” (V. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010).

Pertanto l’eccezione in questione va disattesa.

Quanto poi al ricorso, col motivo addotto a sostegno di esso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli D.P.R. n. 644 del 1972, artt. 51, 52, 54 e 56 oltre che omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non avrebbe considerato che la rettifica dell’ufficio si basava sui dati emersi dal brogliaccio rinvenuto nei locali della società stessa dalla polizia tributaria, oltre che dalle dichiarazioni fornite dal socio legale rappresentante, sicchè la prova presuntiva era legittima, mentre l’onere del contrario si spostava sulla appellata, che invece non l’aveva assolto.

Il motivo è fondato.

Appare opportuno premettere che l’atto amministrativo finale di imposizione tributaria, il quale sia il risultato dell’esercizio di un potere frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di un’adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali. Tale principio è desumibile sia dalle norme generali sull’attività amministrativa poste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (applicabili, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l’esercizio dei poteri, d’iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività; sia dalle norme tributarie generali di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12; sia, infine – per quanto concerne in particolare l’IVA – dalle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52 che, nel regolare minuziosamente la fase istruttoria del procedimento di accertamento, prevedono che gli uffici IVA si avvalgano delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza (Cfr.

anche Cass. Sentenza n. 10205 del 2003).

Ciò posto, va rilevato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cd. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concorrenza prescritti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (V. pure Cass. Sentenze n. 19329 del 2006, n. 19598 del 2003).

Inoltre va osservato che il ritrovamento, da parte della Guardia di finanza, nei locali dell’impresa, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla stessa, sottoposta a verifica fiscale, legittimava, di per sè, il ricorso al cd. accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 2 e 3 a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento (Cfr.

anche Cass. Sentenze n. 1575 del 24/01/2007, n. 7045 del 07/07/1999).

Invero in tema di I.V.A., o di imposte dirette, l’uso di elementi acquisiti nell’ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l’accertamento o il principio del contraddittorio, atteso che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63, comma 1, dispone espressamente che, nell’ambito dei doveri di cooperazione con gli uffici, la Guardia di finanza trasmette agli uffici stessi tutte le notizie acquisite, anche indirettamente, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, e che l’art. 54, comma 2, del citato D.P.R. dispone che gli Uffici, a loro volta, possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di “verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti” (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 4) (Cfr. anche Cass. Sentenze, n. 10205 del 2003, n. 9100 del 05/07/2001).

Peraltro il verbale di constatazione e gli atti menzionati risultavano acquisiti al fascicolo, come è stato riscontrato, ed inoltre i movimenti bancari non potevano non ricondursi alla gestione aziendale anche se solo apparentemente riconducibili al padre dell’accomandatario, in mancanza di prova contraria gravante sulla contribuente.

Dunque alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, ed il rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di accertamento in rettifica.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado, mentre le altre successive seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento in rettifica; compensa le spese del doppio grado, e condanna la controricorrente al rimborso delle altre del presente giudizio, liquidate in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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