Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9182 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 19/05/2020), n.9182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 160-2019 proposto da:

S.D., domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

PASQUALE PORFILIO, rappresentato e difeso dall’Avvocato CHIARA

CASTAGLIOLA giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO n. 2591/2018,

depositato il 13 dicembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

febbraio 2020 dal Consigliere Dott.ssa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.D. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Campobasso ha respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione maggiore e, in via subordinata, di protezione per motivi umanitari, rilevando: 1) che il racconto del richiedente circa le vicissitudini occorsegli nel Paese di origine (il (OMISSIS), regione del (OMISSIS)) era caratterizzato da vaghezza, genericità ed incoerenza; 2) che la regione di sua provenienza non era interessata – stando a quanto riportato dal report del 2018 del Ministero dell’Interno – da una situazione di violenza indiscriminata discendente da conflitto armato e che, comunque, non era stata allegata una specifica situazione personale tale da esporlo, in caso di rimpatrio, alla minaccia di un danno grave collegata alla situazione interna del Paese; 3) che escluse, per un verso, la sussistenza nel (OMISSIS) di una situazione di allerta umanitaria e, per altro verso, di una personale condizione di vulnerabilità, il documentato inserimento socio-lavorativo del richiedente non era sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio della protezione umanitaria. L’infondatezza del ricorso induceva il Tribunale a revocare l’ammissione del richiedente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

2. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: I) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c) perchè la domanda di protezione sussidiaria sarebbe stata respinta sull’erroneo presupposto che la situazione individuale del ricorrente non rientri tra i presupposti di legge per il riconoscimento di essa; II) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c) nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perchè la stessa domanda sarebbe stata respinta sull’erroneo presupposto che il (OMISSIS) non sia in preda alla guerra civile o a situazioni di conflitto interno ad essa paragonabili, sebbene la guerra civile non sia contemplata tra i relativi elementi di valutazione e sussista, in base ai reports più aggiornati, una situazione di conflitto armato interno tale da rappresentare un pericolo ed una minaccia grave per il ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Quanto al primo profilo, la censura non coglie la ratio decidendi della statuizione, che risiede nella mancanza di credibilità del racconto del richiedente, in quanto connotato da vaghezza, genericità ed incoerenza in ordine alle circostanze del suo allontanamento dal Paese di origine (l’attentato che aveva subito un suo operaio (OMISSIS) per mano dei (OMISSIS) e l’incendio della propria rivendita di metalli ad opera di ignoti; il timore, meramente soggettivo, di essere arrestato dalla polizia locale).

Quanto al secondo profilo, si tratta di doglianza non consentita. L’apprezzamento circa l’esistenza o meno nel paese di origine del richiedente di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato deriva da un accertamento in fatto di esclusiva competenza del giudice di merito (Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087 – 01; Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226 – 02), che non è sindacabile in questa sede se non per difetto assoluto di motivazione (secondo quanto statuito dal diritto vivente con la sentenza S.U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), qui, tuttavia, non sussistente, avendo il Tribunale fatto espresso riferimento al report del 2018 del Ministero dell’Interno.

2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perchè la domanda di protezione umanitaria sarebbe stata respinta senza valorizzare il rischio di minaccia grave cui il richiedente si sarebbe trovato esposto in patria per effetto della violenza indiscriminata e delle situazioni di conflitto interno ivi esistenti e per ragioni di vendetta personale da altri nutrite nei suoi confronti.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, hanno affermato che: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

In motivazione, la Corte ha chiarito che: “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

Poichè i requisiti indicati dal ricorrente a fondamento della domanda non coincidono con quelli individuati dal diritto vivente per il riconoscimento della protezione umanitaria, le deduzioni sul tema vanno respinte.

3. Con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 116 c.p.c., per la mancata valutazione di prove documentali, attestanti le situazioni vissute dal richiedente nel paese di origine, e lo svolgimento di attività di studio e di lavoro in Italia, ai fini della dimostrazione della conseguita integrazione nel Paese ospitante.

Il motivo è infondato.

L’allegazione documentale della quale il Tribunale non avrebbe tenuto è priva di decisività, poichè, per quanto dianzi evidenziato, la decisione del giudice di merito, ai fini della concessione della protezione umanitaria, non può fondarsi sul solo elemento, isolatamente considerato, della conseguita integrazione socio-lavorativa dello straniero in Italia. D’altro canto la documentazione attestante la situazione del richiedente nel paese di origine è priva di valenza dimostrativa di una, ivi, radicale negazione dei diritti fondamentali, tale da incidere sulla stessa dignità dell’essere umano, risultando, pertanto, inidonea a consentire la evocata, imprescindibile, valutazione comparativa.

4. Con il quarto e il quinto motivo sono denunciate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rispettivamente, la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis “, e la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136”, in relazione alla disposta revoca dell’ammissione del richiedente al patrocinio dello Stato.

I motivi enunciati, vertendo entrambi sulla questione della legittimità della revoca dell’ammissione del richiedente protezione al patrocinio a spese dello Stato, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R. n. (Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941; Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597): il rimedio del ricorso per cassazione è, infatti, previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla è dovuto per le spese, non avendo l’intimato Ministero articolato difese. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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