Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9181 del 23/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9181 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 14071-2010 proposto da:
MINISCALCO

RENATO

C.F.

MNSRNT41S20L058B,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39,
presso lo STUDIO LEGALE GRIECO & ASSOCIATI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASTRANGELO
COSIMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3713

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 23/04/2014

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004,

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA N.

29,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

ANTONINO, giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

181/2009 della CORTE D’APPELLO

di TRIESTE, depositata il 18/02/2010 R.G.N. 433/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

17/12/2013

dal Consigliere Dott. DANIELA

BLASUTTO;
udito l’Avvocato MASTRANGELO COSIMO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avvocati CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, SGROI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermando la
sentenza di primo grado, respingeva l’opposizione a cartella di pagamento

dal potere di iscrivere a ruolo il suo preteso credito, in quanto non aveva
osservato il termine fissato dall’art. 25 del d.lgs. n. 46/99.
Osservava la Corte territoriale, per quanto interessa in questa sede, che
l’inizio dell’efficacia della norma predetta era stato spostato dal 1° luglio 1999 al
10 gennaio 2001 per effetto della legge n 338/2000 e poi di nuovo al 1° gennaio
2003 ed infine al 1° gennaio 2004 per effetto delle successive leggi n. 289/2002 e
350/2003, precisamente con le stesse decorrenze dell’entrata in vigore delle
norme che le prevedevano; che tali disposizioni, ove fossero da intendere come
riferibili solo agli accertamenti effettuati dopo l’entrata in vigore delle leggi
stesse, sarebbero state prive di senso; che, pertanto, alle stesse doveva attribuirsi
il diverso significato del differimento del termine per l’iscrizione a ruolo in
relazione agli accertamenti avvenuti anteriormente; che nella specie il verbale di
accertamento era stato notificato prima del 1’12004 e quindi doveva trovare
applicazione l’art. 4, comma 25, della legge n. 350/03, vigente alla data del
26.4.2004, quando era stato reso esecutivo il ruolo fatto valere con la cartella
opposta; che inoltre i contributi oggetto della pretesa dell’Inps risalivano ad
epoca anteriore al 1.7.99 e quindi non potevano nemmeno soggiacere al limite
temporale fissato dall’art. 25 d.lgs. n. 46/99, non avendo tale norma efficacia
retroattiva.
Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso Miniscalco Renato sulla
base di un solo motivo, cui resiste l’Inps con controricorso.

R.G. n. 14071/2010
Udienza del 17 dicembre 2013
Miniscalco c/INPS

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proposta da Miniscalco Renato, il quale aveva eccepito che l’Inps era decaduto

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione alle note di replica alle conclusioni del P.G.,
nelle quali parte ricorrente ribadisce il rilievo pregiudiziale della nullità della

non trattata nella sentenza impugnata e del cui mancato esame da parte del
giudice di appello non ci si duole con un appropriato motivo di impugnazione. Il
rilievo è contenuto nella sola narrativa della vicenda processuale che, seppure
rilevante al fine degli adempimenti di cui all’art. 366 c.p.c., non presenta i
requisiti, neppure formali, per essere qualificato come autonomo motivo di
impugnazione.
Con unico motivo, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’art. 25, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 46/99, deduce che l’accertamento era
stato notificato il 15 marzo 2002 e quindi il ruolo avrebbe dovuto essere reso
esecutivo entro il 31 dicembre 2003, mentre l’esecutorietà era avvenuta il 6
maggio 2004, ben oltre la scadenza del termine di decadenza fissato dalla
suddetta disposizione, a nulla rilevando che nelle more fosse entrata in vigore le
legge 27.12.2002 n. 289, la quale non poteva regolare la fattispecie in esame,
riguardante un verbale ispettivo notificato il 13 marzo 2002; questo restava
assoggettato alla disciplina vigente a tale data e dunque all’art. 36, comma 6, del
d.lgs. n. 46/99, in vigore dal 10 gennaio 2001 fino al 31.12.2002 e non all’art. 38,
comma 8, della legge n. 289/2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 ed
applicabile agli accertamenti notificati successivamente alla data del 10 gennaio
2003.
Il ricorso è infondato.

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Udienza del 17 dicembre 2013
Miniscako c/INPS

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notifica della cartella esattoriale, deve rilevarsi l’inammissibilità della questione,

A norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 46/99, “i contributi o premi dovuti in forza
di accertamenti effettuati dagli Uffici sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del
provvedimento”. L’art. 36, comma 6 dello stesso decreto ha poi previsto che “le

versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto”.
Il D.Lgs. n. 46/99 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento, come
strumento generalizzato per acquisire i contributi, il sistema di riscossione
mediante ruolo e per la prima volta pone un termine di decadenza: l’ente decade
dal diritto di riscuotere i contributi se non provvede ad iscriverli a ruolo entro il
31 dicembre dell’anno successivo alla data fissata. Il D.Lgs. n. 46 del 1999
“comporta la regola della cd. generalizzazione della riscossione coattiva
mediante ruolo di tutte le entrate pubbliche ivi specificate” (così si legge nei
lavori preparatori ed in particolare nella relazione esplicativa del governo che
accompagna il decreto di riforma) ed infatti l’art. 17 del D.Lgs. in commento
dispone che “…si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate
dello Stato, anche diverse da quelle delle imposte sui redditi e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici” (in tali termini, Cass.
n. 781 del 2006).
La successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 78, comma 23, ha
previsto che “Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni contenute nell’articolo 25
si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati
successivamente alla data del 1° gennaio 2001.”.

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Udienza del 17 dicembre 2013
Miniscako c/INPS

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disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contributi e premi non

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, all’art. 38, comma 8, a sua volta, ha stabilito
che “Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
come modificato dal comma 24 dell’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni contenute nell’articolo 25 si

successivamente alla data del 1 gennaio 2003.”
La legge 24 dicembre 2003, n.350, art. 4 comma 25, ha ulteriormente disposto
che “All’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modificazioni, le parole: “1 gennaio 2003” sono sostituite dalle
seguenti: “1 gennaio 2004”.
La questione relativa all’operatività del termine di decadenza originariamente
fissato dall’art. 25 d. lgs. n. 46 del 1999 e dei differimenti ad opera delle
successive leggi è stata affrontata e decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte
con la sentenza n. 1987 del 13/02/2012, la quale ha affermato che, in tema di
riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, il termine di decadenza
entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base
agli accertamenti degli uffici, previsto dall’art. 25, comma 1, lettera b), del d.lgs.
26 febbraio 1999, n. 46 (31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica
dell’accertamento) – applicabile, ai sensi dell’art. 78 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2001 -, deve intendersi
prorogato “ope legis” dall’art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale ha
differito l’applicabilità del citato art. 25 agli accertamenti notificati
successivamente al 10 gennaio 2003, senza soluzione di continuità. Ne consegue
che, in riferimento ai contributi dovuti all’INPS ed iscritti a ruolo dopo il 10

R.G. n. 14071/2010
Udienza del 17 dicembre 2013
Miniscako c/INPS

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applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati

gennaio 2001 non si è maturata alcuna decadenza entro il termine del 31
dicembre 2002.
Anche nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite, la parte ricorrente aveva

sostenendo che in base alla normativa vigente al momento della consegna degli
accertamenti, l’INPS avrebbe dovuto formare i ruoli entro il 31/12/2002,
mentre invece vi aveva provveduto soltanto nell’anno 2003. Nel ritenere
infondato il motivo relativamente alla pretesa decadenza dell’INPS dal potere di
effettuare l’iscrizione a ruolo, è stato chiarito che, in base al combinato disposto
del D.Lgs n. 46 del 1999, art. 25 (secondo il quale i contributi ed i premi dovuti
in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritti a ruolo entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello della notifica dell’accertamento) e della L.
n. 388 del 2000, art. 78, la decadenza dell’Istituto dal potere d’iscrivere a ruolo le
somme dovute non si sarebbe consumata prima delle ore 24 del 31 dicembre
2002, ma “a partire dal primo istante del giorno successivo e, dunque, senza
soluzione di continuità, è però entrata in vigore la disposizione della L. n. 289
del 2002, art. 38, che differendo l’applicabilità dei termini di cui al predetto art.
25 agli accertamenti notificati dopo il 1/1/2003 ha finito col “salvare” senza
soluzione di continuità l’iscrizione a ruolo del credito vantato dall’INPS nei
confronti della ricorrente (v., per una fattispecie analoga in tema d’imposte sui
redditi C. Cass. n. 3393 del 2008 ed, in tema di ICI, C. Cass. nn. 13342 del 2009,
8861 e 13143 del 2010 e 3157 del 2011)” (S.U., sent cit., in motivazione).
Nel caso ora all’esame, l’accertamento è stato notificato il 15 marzo 2002 e, in
base al combinato disposto del D.Lgs n. 46 del 1999, art. 25 e 36, comma 6;
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 23, e della Legge 27

R.G. n. 14071/2010
Udienza del 17 dicembre 2013
Miniscako c/INPS

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insistito sulla tardività della iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella,

dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8, il termine di decadenza sarebbe
scaduto alle ore 24 del 31.12.2003, ma senza soluzione di continuità la legge 24
dicembre 2003, n.350, art. 4, comma 25, ha ulteriormente differito l’operatività
del termine di decadenza di cui all’art. 25 d.lgs. n. 46/99 agli accertamenti

si è verificata alcuna decadenza dell’INPS.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono regolate
secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi e in Euro 100,00
per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

notificati dopo il 1 gennaio 2004. Ne consegue che anche nel caso in esame non

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