Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9180 del 19/05/2020

Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 19/05/2020), n.9180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25472/2018 proposto da:

B.M.S., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Savoia

n. 33, presso lo studio dell’Avvocato Umberto Prete Federici, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Paola Papa, in forza di procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex

lege;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso n. 1681/2018,

depositato il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

febbraio 2019 dal Consigliere Dottoressa IRENE SCORDAMAGLIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M.S.M., cittadino del (OMISSIS), proveniente dalla regione di (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Campobasso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente aveva narrato di essere stato perseguitato e minacciato di morte dal fratello della moglie, che gli era ostile per motivi etnici, e che aveva consumato ai suoi danni un furto all’interno del laboratorio in cui egli espletava attività di sarto.

2. Con il decreto impugnato, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

3. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

4. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non facendosi questioni rilevanti ai fini della funzione nomofilattica di questa Corte.

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non essersi il Tribunale attenuto, nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente, al protocollo procedimentale delineato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che impone al giudice di colmarne officiosamente le carenze probatorie, compulsando, se del caso, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 8, comma 3, fonti qualificate.

Il motivo è infondato.

L’attenuazione del principio dispositivo, che si registra nella materia della protezione internazionale, comporta che il dovere di “cooperazione istruttoria” del giudice non esime il richiedente protezione dall’onere di adeguatamente circostanziare l’allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda (Sez. 1-, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166).

Dunque, solo allorchè il richiedente abbia compiutamente adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, non potendo questi essere officiosamente introdotti in giudizio dal giudice, sorge il potere-dovere del giudice stesso di accertare se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Sez. 6 – 1, n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125). La detta verifica deve intendersi, peraltro, circoscritta alla situazione obiettiva del Paese di origine del richiedente – da condurre elettivamente, ma non esclusivamente, attraverso lo scrutinio delle c.d. c.o.i., country of origin informations -, posto che la situazione personale del richiedente può essere oggetto soltanto della valutazione di coerenza, plausibilità e non contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608; Sez. 6 – 1, n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146; Sez. 6 – 1, n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647).

Nella fattispecie al vaglio il giudice di merito ha, correttamente, tenuto distinti il piano della situazione personale del richiedente da quello della situazione obiettiva del Paese di provenienza e, quanto al primo, ha ritenuto, sulla base di elementi dettagliatamente passati in rassegna (la vaghezza e l’inverosimiglianza del racconto su aspetti fondamentali della vicenda narrata), che le dichiarazioni rese dal postulante fossero prive di credibilità: valutazione, questa, non sindacabile in questa sede al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1 -, n. 21142 del 07/08/2019; Rv. 654674; Sez. 1 -, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549), norma, questa, tuttavia, neppure evocata nel motivo di ricorso.

2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il Tribunale, disattendendo l’obbligo di assumere un ruolo attivo nel valutare le condizioni della regione di provenienza del richiedente – segnatamente quella (OMISSIS)di (OMISSIS) – errato sia nell’apprezzamento delle fonti qualificate, sia nella valutazione di non pericolosità della specifica zona di provenienza del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, preso atto delle dichiarazioni del richiedente circa la sua provenienza dalla regione (OMISSIS), ha escluso, sulla base del rapporto di Amnesty International 2017-2018, che l’intero (OMISSIS), in esso ricompresa la regione di (OMISSIS), fosse interessato da una situazione di violenza generalizzata derivante da una situazione di conflitto armato.

Su questo accertamento di fatto si appunta, invero, la doglianza del ricorrente: ma si tratta di accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non per difetto assoluto di motivazione (secondo quanto statuito dal diritto vivente con la sentenza S.U. n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), qui, tuttavia, non sussistente, avendo il Tribunale fatto espresso riferimento al citato report di Amnesty International. Nondimeno il detto vizio, per quanto insegnato dal diritto vivente (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01), si sarebbe dovuto far valere ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5: norma, per nulla evocata dal ricorrente, che avrebbe richiesto, oltretutto, la specifica indicazione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è dedotto, in riferimento al diniego della protezione umanitaria, l’omesso esame di fatti decisivi: segnatamente, l’inserimento del richiedente nel mondo del lavoro in Italia ed i motivi umanitari connessi alle pessime condizioni di vita nel Paese di origine e alle violenze subite da lui subite per mano del cognato.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062, hanno affermato che: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”.

In motivazione, la Corte ha chiarito che: “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

Poichè i requisiti indicati dal ricorrente a fondamento della domanda non coincidono con quelli individuati dal diritto vivente per il riconoscimento della protezione umanitaria, le deduzioni sul tema vanno respinte.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla è dovuto per le spese, essendo l’Amministrazione intimata rimasta tale. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere versato ove ne ricorrano i presupposti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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