Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9180 del 10/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.10/04/2017),  n. 9180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8527/2012 proposto da:

B.M.L., (OMISSIS), C.R. (OMISSIS),

S.A. (OMISSIS), quale erede di S.B. e per esso la sua

procuratrice BO.MA.LE. (OMISSIS), rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCO MANASSERO;

– ricorrenti –

contro

VODAFONE OMNITEL NV c.f. (OMISSIS), società soggetta a direzione e

coordinamento di Vodafone Group Plc., in persona del suo procuratore

Dr. T.S. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EDOARDO CRENNA;

– controricorrente –

e contro

P.L. (OMISSIS).P.G.M. (OMISSIS), rappresentati e difesi

dall’avvocato MARINELLA BLENGINI;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1332/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato CESARINA MANASSERO, con delega dell’Avvocato FRANCO

MANASSERO difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento

delle difese in atti;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI, con delega dell’Avvocato LUIGI MANZI

difensore della controricorrente, che si è riportato agli atti

depositati;

udito l’Avvocato ALESSIO PETRETTI, con delega dell’Avvocato MARINELLA

BLENGINI difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali,

che si riportato alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Pinerolo, con sentenza n. 149/09 del 12/2/2009, in parziale accoglimento della domanda avanzata da B.M.L., C.R. e S.B., nei confronti di P.L. e P.G.M., nonchè della società Vodafone Omnitel NV, rigettata la domanda riconvenzionale d’usucapione dei P., estese le facoltà inerenti alla servitù di passaggio, già gravante sui fondi attorei, alle modalità e frequenza di transito, anche con automezzi, condannò i P. al pagamento delle indennità di Euro 4.859,00 a favore del C., di Euro 10.907,60 a favore del S. e di Euro 25.515,58 in favore del B.; rigettò, infine, la domanda svolta nei confronti della Vodafone.

Con sentenza depositata il 26/9/2011 la Corte d’appello di Torino, parzialmente accolto l’appello dei P., ridusse l’entità dell’indennità, rispettivamente ad Euro 2.429,50, Euro 5.453,80, Euro 11.382,82 e rigettò l’appello incidentale dei primigenei attori.

B.M.L., C.R., S.A. ricorrono avverso quest’ultima pronunzia.

P.L. e P.G.M. resistono con controricorso, con il quale propongono ricorso incidentale.

Resiste con controricorso la società Vodafone Omnitel NV.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione degli artt. 1067, 1052, 1053 c.c. e artt. 113 e 114 c.p.c.; nonchè correlazione, oltre che con il n. 3, anche con il n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

I ricorrenti contestano la decurtazione dell’indennità operata dalla Corte locale, la quale, dopo aver dato mostra di applicare correttamente i principi elaborati in materia da giurisprudenza e dottrina, ingiustamente aveva dissentito dal computo operato dal CTU. Computo che aveva tenuto conto, oltre che del deprezzamento del fondo, del maggior carico imposto, anche nella prospettiva dei pregiudizi futuri, nonchè del deprezzamento patito dagli edifici dei ricorrenti.

Inoltre, in siffatta materia non avrebbe dovuto farsi ricorso al criterio equitativo, dovendo valere il principio espresso in sede di legittimità (Cass. n. 20313 del 4/10/2011), secondo il quale: “la quantificazione di una somma può logicamente ascriversi a regole di esperienza, così superando il vaglio di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo quando abbia ad oggetto una prestazione di carattere usuale suscettibile di oscillazioni minime da caso a caso oppure quando tale determinazione costituisca la risultante concreta di fatti notori e di nozioni di pratica comune, mentre, allorquando rilevino importi di particolare rilievo o derivanti dalla valutazione di utilità complesse, la corretta esperienza delle quali richieda specifiche competenze tecniche, la quantificazione del dovuto eccede l’ambito di applicabilità dell’art. 115 cpv. c.p.c. “.

La doglianza non è fondata.

La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione in questa sede incensurabile, di ridimensionare la stima dell’indennità effettuata dal CTU. Un siffatto compito, per forza di cose, richiede chiaramente l’esercizio di un potere discrezionale, che, ove sorretto da argomenti non palesemente incongrui o irragionevoli, non può essere censurato con il ricorso di legittimità.

Peraltro, errano i ricorrenti a reputare che la Corte locale abbia giudicato secondo equità. Il giudizio d’equità, invero, assume contorni del tutto peculiari e autonomi, nel senso che esso è, appunto, regolato, sia sotto il profilo strumentale, che sostanziale, dai principi dell’equità, percorrendo, così, binari alternativi rispetto al giudizio secondo legge o diritto. Un tale giudizio, investe infatti, tutta l’area della decisione e deve essere espressamente devoluto al giudice dalle parti di comune accordo (art. 114 c.p.c.).

Per contro, ove, come nel caso in esame, accertati i fatti e sussunti quelli di essi ritenuti rilevanti sotto la norma disciplinante la fattispecie, risulti indispensabile, per la natura della questione al vaglio, procedere ad una determinata stima, la stessa non potrà che essere, almeno in una qualche misura, equitativa. Misura variabile a seconda del grado di dettaglio dei parametri normativi regolanti la materia, ma, tuttavia, in linea di massima, ineludibile, al fine di scegliere tra un minimo ed un massimo o parametrare l’influenza di determinati fattori contingenti, ecc..

Trattasi d’impostazione interpretativa già altre volte adottata in sede di legittimità, a prescindere dalla singola fattispecie applicativa e dalle problematiche ad essa connesse. Si è, così, ad esempio, affermato che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa (Sez. 3, n. 21103, 1679/2013, Rv. 628633).

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1063, 1067, 1064 c.c., nonchè art. 100 c.p.c.; nonchè correlazione, oltre che con il n. 3, anche con il n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

Sotto un primo profilo i ricorrenti assumono che non avrebbe potuto essere consentito il transito nell’interesse della Vodafone, trattandosi di finalità (manutenzione e gestione di un traliccio con sommitale antenna, collocato all’interno della proprietà dei P.) estranee al vincolo, il quale consentiva il transito solo per scopi agricoli.

Sotto altro profilo, poichè non esisteva alcun titolo costitutivo della azionata servitù aveva errato la Corte torinese nel reputare la sussistenza dello stesso come non limitato ai soli scopi agricoli. Nè poteva supplirsi alla mancanza con la mera ricognizione di servitù. Di poi il generico uso di accesso al depuratore e cabina ENEL non potevano mutare il ragionamento, trattandosi di servitù distinte, aventi fonti, natura e fondo dominante diversi.

Infine, la violazione dell’art. 100 c.p.c., andava riscontrata nel rifiuto di approntare tutela alla richiesta d’inibitoria rivolta nei confronti della Vodafone. L’azione, infatti, andava correttamene qualificata come diretta a difesa della proprietà, offesa anche da condotte non rivendicanti diritti reali, con la conseguenza che avrebbe dovuto vietarsi alla Vodafone di transitare sul sentiero.

Anche questa seconda doglianza non coglie nel segno.

Costituisce apprezzamento di merito, non rivedibile nel giudizio di legittimità, l’accertamento dell’uso non esclusivamente agricolo della stradina (utilizzata dall’ENEL, per raggiungere un suo apparato tecnologico, dagli abitanti dei fabbricati posti ai margini, per raggiungere il loro domicilio, dai mezzi comunali, dal personale di un consorzio irriguo, ecc.). Nè, l’invocare, peraltro apoditticamente, titoli distinti muta i termini del ragionamento, rilevando soltanto che quel percorso non sopportava, da tempo, solo il peso collegato a strette finalità agricole.

Infine, correttamente la Vodafon è stata reputata estranea al giudizio, avendo gli attori agito con la negatoria servitutis, nel mentre non può che reputarsi tardivo il mutamento d’impostazione, che ha portato con il ricorso a qualificare l’azione come personale.

Con il primo motivo P.L. e P.G.M. si dolgono in via incidentale del ritenuto aggravio della servitù, adducendo, oltre a vizio motivazionale, violazione degli artt. 1052 e 1053 c.c..

I ricorrenti, al fine di sorreggere l’assunto, contestano il vaglio probatorio e sostengono che nessun teste, affettivamente estraneo ai ricorrenti, aveva confermato l’aggravio dedotto. Anzi, sul punto, si era registrata una maggiore incompiutezza da parte del Giudice di secondo grado, il quale aveva omesso di sottoporre a critica le risultanze istruttorie, per come aveva fatto, invece, quello di primo grado, sia pure con dei limiti.

La mera circostanza che lo sfruttamento agricolo avesse mutato impostazione nel corso degli anni non di per sè avrebbe dovuto significare aggravamento del peso, dovendosi, anzi ritenere che nel passato il transito fosse stato di maggiore intensità. Nè erano condivisibili i computi dimostrativi del CTU in ordine alle giornate lavorative necessarie per la coltivazione e conduzione degli animali, alle quali aveva correlato la frequentazione del viottolo.

La doglianza è priva di fondamento.

Con la stessa, infatti i ricorrenti incidentali, nella sostanza pretendono, al di là della formale evocazione della violazione di legge, di rivalutare in sede di legittimità il vaglio probatorio di merito.

Come reiteratamente affermato in questa sede, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’àmbito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

Da qui appare evidente che il vizio di insufficiente motivazione, denuncia bile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo. Parimenti, il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere intrinseco alla sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. 2, n. 3615 del 13/04/1999, Rv. 525271). Con l’ulteriore implicazione che il vizio di contraddittorietà della motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non può essere riferito a parametri valutativi esterni, quale il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio Sez. 1, n. 1605 del 14/02/2000, Rv. 533802). Peraltro, osservandosi che il vizio di insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, resta integrato solo ove consti la carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identificazione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al riguardo; mentre il vizio di contraddittoria motivazione, che ricorre in caso di insanabile contrasto tra le argomentazioni logico-giuridiche addotte a sostegno della decisione, tale da rendere incomprensibile la “ratio decidendi”, deve essere proprio della sentenza, e non risultare dalla diversa prospettazione addotta dal ricorrente (Sez. L., n. 8629 del 24/06/2000, Rv. 538004; Sez. 1, n. 2830 del 27/02/2001, Rv. 544226).

Si è condivisamente ulteriormente precisato, così da scolpire nitidamente l’àmbito di legittimità, che il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Sez. L, n. 2272 del 02/02/2007, Rv. 594690). Proprio per ciò non è ammesso perseguire con il motivo di ricorso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finalità sicuramente estranea alla natura e allo scopo del giudizio di cassazione. Infatti, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 9233 del 20/4/2006, Rv. 588486 e n. 15355 del 9/8/2004, Rv. 575318).

La spiegazione alternativa proposta con il ricorso, fronteggiante una insanabile contraddittorietà della motivazione, deve essere tale da apparire l’unica plausibile e la deduzione di un vizio di motivazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì il solo potere di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr., fra le tante, Sez. 3, n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584541; Sez. L., n. 15489 dell’11/7/2007, Rv. 598729). Lo scrutinio di merito resta, in definitiva, incensurabile, salvo l’opzione al di fuori del senso comune (Sez. L., n. 3547 del 15/4/1994, Rv. 486201); la stessa omissione non può che concernere snodi essenziali del percorso argomentativo adottato (cfr., Sez. 2, n. 7476 del 4/6/2001, Rv. 547190; Sez. 1, n. 2067 del 25/2/1998, Rv. 513033; Sez. 5, n. 9133 del 676/2012, Rv. 622945, Sez. U., n. 13045 del 27/12/1997, Rv. 511208).

Nel caso in esame, per contro, la Corte territoriale ha compiutamente spiegato le ragioni dell’aggravio della servitù e selezionato ragionevolmente il materiale probatorio, fornendo ripercorribile schema argomentativo posto a sostegno del suo decisum.

Nè, peraltro, al giudice del merito può essere imposto privilegiare un approccio argomentativo, piuttosto che un altro. Inoltre, devesi soggiungere che larga parte delle critiche vengono rivolte dai ricorrenti nei confronti della sentenza del Tribunale, tosto che avverso quella d’appello. Senza contare che la denunzia di aver omesso di prendere in considerazione le prove orali favorevoli ad essi non è colorata dalla necessaria specificazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano vizio motivazionale e violazione dell’art. 1053 c.c., artt. 115 e 356 c.p.c..

La doglianza colpisce le conclusioni della CTU e la scelta della Corte locale di non procedere a sua rinnovazione.

Il CTU era incorso in errori di computo, incongruenze ed illogicità, che la Corte di Torino avrebbe potuto emendare solo assegnando un nuovo incarico. In ispecie la consulenza era partita da considerazioni non pertinenti (strada pubblica/privata) allo stimato pregiudizio; aveva ritenuto un aggravamento non logicamente dimostrato; aveva stimato un pregiudizio non limitato al fondo, ma esteso agli edifici che su esso insistevano; infine, arbitrari, oltre che esagerati, apparivano i tassi di svalutazione computati.

A riguardo dell’apporto di sapere proveniente dalla CTU va ribadito che se, per un verso, il giudice del merito, ove dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non è tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, è altrettanto evidente che il ricorrente non può limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimità, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione. In altri termini, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016,Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385).

Con il terzo motivo incidentale viene dedotta violazione degli artt. 1052, 1053, 2700 c.c., art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione come privata dalla strada.

Al contrario di quanto affermato ex adverso, era stato provato il transito di un’ampia collettività di cittadini e potevasi concludere per la qualificazione di strada ad uso pubblico, della quale sussistevano i requisiti individuati dalla Giustizia amministrativa (utilizzo da parte di una collettività qualificate dall’appartenenza ad un determinato gruppo territoriale; la concreta idoneità di collegamento con la via pubblica; un titolo idoneo a so reggere l’affermazione di uso pubblico, da intendersi integrato dalla protrazione dell’uso da tempo immemorabile).

Il motivo non è fondato.

La natura pubblica della strada è stata esclusa con valutazione di merito in questa sede incensurabile, attraverso la quale il Giudice d’appello (punto 2 della sentenza) ha condiviso il ragionamento del Tribunale. Trattasi di conclusione non illogica e priva di contraddizioni, corredata da precipui riferimenti alle emergenze di causa.

In ragione dell’epilogo le spese legali possono compensarsi tra i ricorrenti principali e quelli incidentali. Debbono, invece, per il principio di soccombenza porsi a carico dei ricorrenti principali quelli della Vodafon, che, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonchè delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa fra i ricorrenti principali e quelli incidentali le spese legali. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore della contro ricorrente Vodafon, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2017

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