Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9180 del 02/04/2019
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 02/04/2019), n.9180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13005-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO
TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE MARTINI;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 2282/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE, depositata il 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che: il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione con il quale si accertava la decadenza dal regime di tassazione agevolata delle imposte di cui alla L. n. 604 del 1954, a favore della piccola proprietà contadina;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate rilevando che alla data di scadenza del quinquennio il contribuente coltivava direttamente il fondo essendo cessati i contratti di affitto stipulati.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; il contribuente ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso; in prossimità dell’udienza il contribuente chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che: con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 7, in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che la temporanea interruzione della coltivazione diretta da parte dell’acquirente prima del decorso di cinque anni – mediante degli affitti del terreno – non fosse circostanza idonea ad integrare una causa di decadenza;
ritenuto che ai sensi dello stesso art. 6 cit., commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte e che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2019